Art. 20: Indennità provvisoria

Art. 20. (L) (1): determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione

1. Divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilita’, entro i successivi trenta giorni il promotore dell’espropriazione compila l’elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L’elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

  1. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerita’ del procedimento, l’autorita’ espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell’espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all’area ai fini della determinazione della indennita’ di esproprio. (L)
  2. Valutate le osservazioni degli interessati, l’autorita’ espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell’ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall’articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell’area e determina in via provvisoria la misura della indennita’ di espropriazione. (L)
  3. L’atto che determina in via provvisoria la misura della indennita’ di espropriazione e’ notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell’esproprio, se diverso dall’autorita’ procedente. (L)
  4. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario puo’ comunicare all’autorita’ espropriante che condivide la determinazione della indennita’ di espropriazione. La relativa dichiarazione e’ irrevocabile. (L)
  5. Qualora abbia condiviso la determinazione dell’indennita’ di espropriazione, il proprietario e’ tenuto a consentire all’autorita’ espropriante che ne faccia richiesta l’immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell’80 per cento dell’indennita’, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprieta’ del bene. Dalla data dell’immissione in possesso il proprietario ha altresi’ diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennita’, sino al momento del pagamento dell’eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all’immissione in possesso l’autorita’ espropriante puo’ procedervi egualmente con la presenza di due testimoni. (L)
  6. Il proprietario puo’ limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell’applicazione dell’articolo 21, comma 2. (L)
  7. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennita’ di espropriazione e abbia dichiarato l’assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario e’ tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprieta’ del bene. In tal caso l’intera indennita’, ovvero il saldo di quella gia’ corrisposta a titolo di acconto, e’ corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso. (L)
  8. Il beneficiario dell’esproprio ed il proprietario stipulano l’atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennita’ di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprieta’ del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l’atto di cessione del bene, puo’ essere emesso senza altre formalita’ il decreto di esproprio, che da’ atto di tali circostanze, e puo’ esservi l’immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell’ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. 10. L’atto di cessione volontaria e’ trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l’ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell’acquirente. (L)
  9. Dopo aver corrisposto l’importo concordato, l’autorita’ espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, puo’ procedere, anche su richiesta del promotore dell’espropriazione, alla emissione e all’esecuzione del decreto di esproprio. (L)
  10. L’autorita’ espropriante, anche su richiesta del promotore dell’espropriazione, puo’ altresi’ emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell’indennita’ condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennita’ senza dichiarare l’assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L)
  11. Al proprietario che abbia condiviso l’indennita’ offerta spetta l’importo di cui all’articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l’autorita’ espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 10 e 11. (L)
  12. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata la determinazione dell’indennita’ di espropriazione. L’autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all’articolo 45. Effettuato il deposito, l’autorita’ espropriante puo’ emettere ed eseguire il decreto d’esproprio. (L) (2)
  13. Qualora l’efficacia della pubblica utilita’ derivi dall’approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi. (L)

(1) Articolo così sostituito dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302. (2) Comma così modificato dall’articolo 2, comma 89 Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

T.A.R.  Catanzaro  Calabria  sez. I, 31 luglio 2010, n. 2067: non opponibilità in sede amministrativa della stima provvisoria
Il provvedimento di definizione provvisoria dell’indennità di espropriazione (non accettata dai ricorrenti) e la nota di trasmissione alla Commissione provinciale espropri della richiesta di rideterminazione dell’indennità di esproprio non sono atti autonomi capaci di ledere l’interesse azionato trattandosi di atti presupposti (il primo) al decreto conclusivo del procedimento ed endoprocedimentale (il secondo) inidoneo ad incidere negativamente la posizione giuridica dei ricorrenti.

T.A.R.  Palermo  Sicilia  sez. III, 22 aprile 2010, n. 5714: non perentorietà del termine per la fissazione dell’indennità provvisoria
Posto che il termine previsto dall’art. 20 comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, ha natura solo endoprocedimentale e acceleratoria, la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione non deve necessariamente avvenire entro termini perentori, ben potendo essere effettuata nell’ambito di validità dei termini di pubblica utilità, purché prima dell’adozione del decreto di espropriazione.

Cassazione civile  sez. un., 09 marzo 2009, n. 5624: revoca della dichiarazione di pubblica utilità e indennità provvisoria già riscossa
Una volta sopravvenuta la revoca della dichiarazione di pubblica utilità, viene meno il presupposto del procedimento ablativo e, quindi, tutti i successivi atti del procedimento che vi si ricollegano diventano inefficaci, ponendo tale provvedimento fine alla procedura espropriativa. Pertanto, la somma percepita dall’espropriando a seguito di «accordo amichevole» relativo alla misura dell’indennità di espropriazione diventa priva di causa, al pari dell’occupazione del bene da parte dell’espropriante e ciascuno dei due diventa creditore dell’altro ed è obbligato alle rispettive restituzioni, con conseguente applicabilità delle norme sulla mora credendi, che hanno carattere generale e si applicano anche all’obbligo di restituire un immobile (art. 1216 c.c.).

T.A.R.  Napoli  Campania  sez. V, 14 ottobre 2004, n. 14186: accordo bonario, cessione volontaria e decreto di esproprio – la traslazione del diritto
Il mero contratto preliminare di cessione volontaria degli immobili da espropriare non è di per sè idoneo a sorreggere la traslazione del diritto proprietario, richiedendo, alternativamente, o la stipulazione del definitivo o l’impiego dello strumento autoritativo dell’espropriazione; in particolare, in assenza di una successiva stipula del contratto definitivo di cessione volontaria ed in presenza di una intervenuta ablazione di fatto del bene, il ricorso del Comune allo strumento autoritativo dell’espropriazione vale ad escludere la responsabilità civile per illecito, come previsto dall’art. 20 comma 9, d.P.R. n. 327 del 2001.

Cons. Stato Sez. IV, 28/01/2011, n. 676: accordo bonario cui non segua la cessione volontaria o il decreto di esproprio
In materia di espropriazione per pubblica utilità la determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione di cui all’art. 20 del d.P.R. nr. 327 del 2001 costituisce soltanto il prodromo di una possibile cessione volontaria del bene espropriato, la quale deve pur sempre perfezionarsi successivamente con l’accordo sulla misura definitiva dell’indennità di espropriazione; ne consegue che l’eventuale accettazione dell’indennità provvisoria da parte del proprietario espropriando ha il valore giuridico di una mera proposta irrevocabile, alla quale deve seguire il negozio di cessione volontaria, ovvero (qualora il proprietario si sottragga al proprio obbligo di contrarre, o comunque per qualsiasi ragione non intervenga l’accordo inter partes) l’adozione di un formale decreto di esproprio da parte dell’Amministrazione procedente (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, 28 maggio 2009, n. 2986).

In materia di espropriazione per pubblica utilità un eventuale accordo tra Amministrazione e proprietario sull’ammontare dell’indennità di espropriazione di cui all’art. 20 del d.P.R. nr. 327 del 2001 è destinato a perdere efficacia, qualora il procedimento espropriativo non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio

Cass. civ. Sez. I Sent., 22/02/2008, n. 4538: cessione volontaria e occupazione di urgenza
In tema di espropriazione, il corrispettivo della cessione volontaria si identifica, di regola, con la sola indennità di espropriazione, avendo l’atto ad oggetto l’acquisizione dal cessionario della proprietà dei beni per causa di pubblica utilità da parte dei cedenti. Pertanto, il prezzo della cessione concordato preventivamente sulla base dell’offerta dell’indennità provvisoria di espropriazione deve intendersi, in assenza di indicazioni in contrario, come non comprensivo dell’indennità di occupazione, soprattutto qualora al momento dell’accordo sull’indennità non si conosca la data finale dell’occupazione di urgenza, per essere la stessa ancora legittimamente in atto.

T.A.R. Latina (Lazio) sez. I, 29/01/2015, n. 108: dichiarazione di pubblica utilità e contestuale fissazione dell’indennità provvisoria“]L’inserimento della dichiarazione di pubblica utilità nell’atto di determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio non comporta l’illegittimità della predetta dichiarazione; infatti l’art. 20 comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 stabilisce che, una volta divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell’espropriazione compila l’elenco dei beni da espropriare (con una descrizione sommaria) e dei relativi proprietari ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni; quindi il contestuale inserimento formale in un solo atto sia della dichiarazione di p.u. sia della determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio – in ossequio alla previgente disciplina di cui all’art. 11 comma 1, l. 22 ottobre 1971 n. 865 – non può comportare alcun effetto sulla legittimità della dichiarazione di p.u. ma rileverà, semmai, ai fini del dies a quo per la contestazione dell’indennità; del resto, l’indicazione dell’ammontare della indennità provvisoria costituisce requisito di legittimità soltanto del decreto di esproprio, e non anche del decreto di occupazione di urgenza o dell’atto di approvazione del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità.

Consiglio di Stato sez. IV, 21/10/2014, n. 5175: accordo bonario e rifiuto della stipula di cessione volontaria
Ai sensi dell’art. 20, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nel caso di mancato adempimento, da parte del privato espropriando e indennizzato, dell’accordo preliminare con la p.a. di cessione bonaria dei beni oggetto di esproprio, legittimamente la stessa emette, senza particolari formalità, il decreto di esproprio e procede alla sua esecuzione.

T.A.R. Palermo (Sicilia) sez. III, 28/12/2012, n. 2784: accordo bonario, perdita di efficacia
In materia di espropriazione per pubblica utilità, un eventuale accordo tra p.a. e proprietario sull’ammontare dell’indennità di espropriazione di cui all’art. 20, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è destinato a perdere efficacia, qualora il procedimento espropriativo non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio.

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