Indennizzo al proprietario nel caso di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e validità del procedimento
Consiglio di Stato sez. IV, 28/04/2025, n.3578: “Ai sensi dell’art. 39, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il principio della spettanza di un indennizzo al proprietario nel caso di reiterazione o di tempestiva proroga del vincolo preordinato all’esproprio non rileva per la verifica della legittimità dei provvedimenti, che hanno disposto l’approvazione dello strumento urbanistico con la conseguente reiterazione o proroga del vincolo, atteso che i profili relativi alla spettanza dell’indennizzo e al suo pagamento non attengono alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale, che presuppongono la conclusione del procedimento di pianificazione.”
L’art. 39 dpr 327/2001 prevede che, in caso di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, al proprietario del fondo vincolato spetti un indennizzo. Ma il provvedimento di reitera del vincolo deve prevedere in via automatica tale indennizzo a pena di invalidità? A questo quesito risponde nella sentenza soprariportata il Consiglio di Stato confermando la validità della reitera del vincolo che non preveda un indennizzo al proprietario.
Ed in effetti l’art. 39 dpr 327/2001 non prevede l’obbligo dell’ente di proporre un indennizzo provvisorio al proprietario sulla scorta di quanto invece previsto in tema di indennità di esproprio, ma prevede viceversa che sia il proprietario a doversi fare parte attiva per la richiesta dell’indennizzo.
Ciò comportata peraltro una ulteriore conseguenza: il proprietario che chieda l’indennizzo per reiterazione del vincolo deve dimostrare di aver subito un pregiudizio economico effettivo, mentre in tema di indennità di esproprio la sussistenza di tale pregiudizio è di per se presente. L’onere probatorio a carico del proprietario, pertanto, è sicuramente più oneroso rispetto ad una ordinaria procedura espropriativa.

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