Indennizzo ex art. 44 e prescrizione dell’azione

Cassazione civile sez. III, 17/07/2024, n.19806: “L’indennizzo di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 – spettante al proprietario dell’immobile che subisce un danno permanente per effetto della realizzazione di un’opera di pubblica utilità – integra un indennizzo per un’attività lecita che produce una “deminutio” permanente atta a ripercuotersi su una o più delle possibilità di godimento del bene, con la conseguenza che il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni, decorrerente da quando il privato inizia a subire il pregiudizio ovvero dal momento dell’inizio di operatività dell’opera pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. – affermando l’inapplicabilità, ai fini della decorrenza della prescrizione, del diverso termine prescrizionale relativo all’azione di risarcimento dei danni da immissioni e della nozione di illecito permanente, alle stesse collegata – ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva affermato la prescrizione del diritto all’indennizzo del proprietario di un immobile per il pregiudizio subito in conseguenza delle immissioni di rumori prodotti dall’intenso traffico veicolare su una tangenziale, computando la decorrenza del termine decennale dall’apertura della strada al pubblico transito).

L’azione ex art. 44 dpr 327/2001 spettante al proprietario non espropriato che abbia subito una diminuzione di valore del proprio bene a causa della realizzazione di un’opera pubblica, è soggetto esclusivamente a prescrizione decennale e non a decadenza. Il termine prescrizionale inizia a decorrere da quando l’opera è entrata in esercizio o comunque da quando il privato ha iniziato a subire il pregiudizio lamentato.

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