La Commissione tecnico-arbitrale o arbitrato tecnico

Che cosa è?

Come noto, in caso di mancata accettazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, l’indennità definitiva può essere determinata a mezzo della Commissione Provinciale Espropri, con un ricorso in Corte di Appello per la rideterminazione giudiziale o grazie all’attività di un collegio/commissione tecnico arbitrale.
La possibilità di avvalersi di tale strumento deve essere indicata dall’ente espropriante nella comunicazione con cui l’ente indica l’importo dell’indennità provvisoria proposta.

Entro 20 giorni dalla comunicazione della possibilità di avvalersi di tale strumento il proprietario espropriato può chiedere di avvalersi di tale strumento nominando contestualmente un tecnico di propria fiducia. La giurisprudenza amministrativa ha peraltro chiarito come tale termine non sia decadenziale se non nel caso di cui all’art. 22 dpr 327/2001 ossia nel caso di determinazione urgente dell’indennità (situazione differente dal più diffuso caso di cui all’art. 22 bis inerente all’occupazione di urgenza preordinata all’esproprio)
Tale tecnico viene quindi affiancato da un tecnico indicato dall’ente espropriante e da un terzo tecnico incaricato dal Presidente del Tribunale su istanza del proprietario o dell’ente. La commissione così composta redige quindi una perizia di stima del bene espropriato e valuta tutti gli ulteriori eventuali danni subiti dal proprietario a seguito dell’espropriazione.

Può l'ente espropriante rifiutare la nomina della commissione?

La nomina della Commissione arbitrale richiesta è un atto dovuto da parte dell’ente espropriante, tanto è vero che il silenzio mantenuto dall’ente sull’istanza presentata dal proprietario può essere impugnato al Tar competente:
Consiglio di Stato , sez. IV , 27/08/2019 , n. 5909
“Qualora sia il privato non accettante l’indennità di esproprio a sollecitare l’amministrazione espropriante a designare i propri tecnici e procedere a norma dell’ art. 21, d.P.R. n. 327 del 2001 , quest’ultima non ha una possibilità di scelta, bensì l’obbligo di procedere in tal senso entro un congruo lasso temporale, designando i propri periti ai fini della nomina del collegio.”

T.A.R. , Ancona , sez. I , 28/12/2018 , n. 817
“In tema di espropriazione per pubblica utilità, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il silenzio formatosi sulla domanda di nomina della commissione ex art. 21, d.P.R. n. 327 del 2001 e ciò in quanto l’attivazione del procedimento ai sensi del citato art. 21 (nomina dell’esperto, etc) interseca una posizione di interesse legittimo del privato, conoscibile dal giudice amministrativo.o.”

Lo svolgimento delle operazione peritali

Alle operazioni di tale collegio il proprietario ha diritto di assistere personalmente o per il tramite di un suo avvocato ed ha la possibilità di presentare osservazioni orali o scritte.
Va infatti osservato che il tecnico nominato da proprietario, andando a formare un collegio tecnico, diventa almeno formalmente un soggetto terzo e che non rappresenta il proprietario. Il proprietario ha quindi il diritto di partecipare alle operazioni, e di fatto si stabilisce un contraddittorio all’interno di tali commissioni, nel quale il proprietario è ben tutelato e rappresentato.
Cassazione civile, sez. I, 14/03/2018, n. 6239
“Nel procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di asservimento, disciplinato dall’ art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001, è indispensabile ai fini della validità della perizia che venga dato avviso alle parti in merito allo svolgimento delle operazioni peritali, essendo irrilevante, in caso di omesso avviso, che esse si siano svolte in presenza del tecnico di parte della terna collegiale, attesa la posizione di terzietà che assume qualsiasi componente del collegio peritale.”

All’esito dei lavori la commissione arbitrale deve produrre una relazione di stima che può essere sottoscritta all’unanimità o a maggioranza. È viceversa nulla una relazione che non raggiunga neppure la maggioranza delle sottoscrizioni (in pratica redatta solo dal tecnico nominato dal Tribunale ma a cui non aderisca nessuna parte). La nullità comporta la perdita dei periti del diritto ad ogni compenso. Tale stima deve poi essere spedita all’ente espropriante entro 90 giorni dalla nomina della commissione, salvo proroghe del termine per giusta causa. L’ente espropriante deve dare comunicazione dell’avvenuto deposito al proprietario espropriato.

Come sono ripartite le spese per il collegio arbitrale?

Elemento di primaria importanza è che le spese di tale collegio, ivi comprese quelle relative al tecnico nominato da proprietario, sono assai spesso a totale carico dell’ente espropriante, infatti:
• sono a carico dell’ente espropriante se l’indennità definitiva stimata dal collegio è di almeno il 10% maggiore dell’indennità provvisoria offerta dall’ente;
• Sono suddivise a metà tra il proprietario e l’ente se l’indennità definitiva è superiore dell’indennità provvisoria di meno del 10%;
• Sono a carico del proprietario se l’indennità definitiva stimata dal collegio è inferiore all’indennità provvisoria offerta.
La Suprema Corte ha evidenziato come il diritto al compenso dei membri della commissione non nasca da un accordo negoziale, e quindi da un contratto, ma tragga la sua fonte direttamente dalla legge e pertanto non risulta necessario un preventivo accordo sull’importo dei compensi professionali che devono essere liquidati secondo i tariffari di spettanza

Cassazione civile , sez. VI , 22/09/2021 , n. 25667
“In materia di espropriazione, il diritto dei tecnici che compongono il collegio peritale di cui all’ art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 a percepire il compenso per l’attività prestata non presuppone un accordo negoziale che abbia la forma scritta ad substantiam, trovando titolo direttamente nella legge, nella ricorrenza dei presupposti dell’atto di nomina (da parte dell’autorità espropriante o del presidente del tribunale) e dell’espletamento dell’incarico.

Peraltro la valutazione percentuale utile a stabilire a carico di chi siano le spese del procedimento, va fatta nel rapporto tra indennità provvisoria e indennità stabilita nell’ambito della commissione, risultando del tutto ininfluente un eventuale giudizio di opposizione alla stima”


Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2016 , n. 17795
“Nell’ipotesi di mancata accettazione dell’indennità provvisoria di esproprio ex art. 20 del d.P.R. n. 327 del 2001, l’art. 21, comma 6, del medesimo decreto prevede che le spese della terna di esperti nominati per la quantificazione dell’indennità siano liquidate dall’autorità espropriante in base alle tariffe professionali, mentre, per l’individuazione del soggetto tenuto al loro pagamento, si deve avere riguardo al raffronto tra l’indennità provvisoria di stima determinata dall’autorità espropriante ai sensi del menzionato art. 20 e la stima effettuata dalla terna di tecnici, e non già tra la stima eseguita da questi ultimi e quella compiuta dal consulente tecnico d’ufficio in sede di giudizio di opposizione.”

Come sono ripartite le spese per il collegio arbitrale?

La stima arbitrale risulta essere impugnabile dalle parti del procedimento con un ordinario giudizio di opposizione presso la competente Corte di Appello.

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Approfondimenti -> Decreto di esproprio

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