
La maggiorazione ex art. 37.2 nell’esproprio dei terreni edificabili
L’art. 37 comma 2 dpr 327/2001 prevede, in caso di esproprio di beni edificabili, che l’indennità di espropriazione debba essere maggiorata del 10% in caso di accordo di cessione bonaria, o quando tale accordo non si sia concluso in quanto l’ente espropriante ha offerto un’indennità provvisoria inferiore agli 8/10 di quella definitivamente stabilita.
La Corte di Cassazione nella sentenza 7369/2021 evidenzia come tale maggiorazione costituisca a tutti gli effetti parte dell’indennità di espropriazione: “In materia di espropriazione per pubblica utilità, l’azione volta ad ottenere la maggiorazione del dieci per cento dell’indennità di esproprio, ai sensi dell’art. 37, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere promossa nel termine perentorio di trenta giorni, previsto per la domanda di determinazione giudiziale dell’indennità dall’art. 54, comma 2, d.P.R. citato – nel testo previgente al d.lgs. n. 150 del 2011 -, poiché tale maggiorazione costituisce una componente della ridetta indennità.”
Da tale principio consegue ad esempio che la medesima maggiorazione debba essere considerata nell’ambito della rideterminazione a mezzo di commissione arbitrale ex art. 21 dpr 327/2001 in quanto costituente parte dell’indennità di esproprio.
Da ciò può ulteriormente desumersi come anche tale maggiorazione indennitaria debba costituire base per il calcolo dell’occupazione di urgenza ex art. 22 bis comma 5 dpr 327/2001 ove dovuta per legge.
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Approfondimenti -> Esproprio di terreni edificabili
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