La perizia del collegio di tecnici vincola l’ente espropriante

L’art. 21 dpr 327/2001 disciplina il procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione, comunemente noto come commissione tecnico-arbitrale. Si tratta di uno strumento di notevole utilità per il proprietario che non accetti l’indennità provvisoria, poiché consente di ottenere una rideterminazione in sede tecnica, prima e al di fuori del giudizio.

Ci si è tuttavia domandati se l’ente espropriante, ricevuta una perizia a sé sfavorevole, possa disattenderla in sede di emanazione del decreto di esproprio, liquidando una somma inferiore. La Corte di Cassazione ha risposto negativamente.

Il funzionamento del procedimento

Giova richiamare sinteticamente la scansione procedimentale.

L’autorità espropriante forma l’elenco dei proprietari che non hanno concordato l’indennità e li invita, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro venti giorni se intendano avvalersi del procedimento e a designare un tecnico di fiducia. In caso di adesione l’autorità nomina due tecnici, tra cui quello designato dal proprietario, mentre il terzo tecnico è nominato dal presidente del tribunale civile del luogo in cui si trova il bene, scelto tra professori universitari di estimo ovvero tra gli iscritti all’albo dei periti o dei consulenti tecnici d’ufficio.

I tecnici comunicano agli interessati luogo, data e ora delle operazioni almeno sette giorni prima; gli interessati possono assistervi anche a mezzo di persone di fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie e documenti, dei quali i tecnici sono tenuti a tener conto. La relazione, adottata all’unanimità o a maggioranza, è depositata presso l’autorità espropriante.

Merita segnalare il regime delle spese, previsto dal comma 6: ove la stima risulti inferiore alla provvisoria, esse gravano sul proprietario; ove la differenza in aumento non superi il decimo, sono ripartite a metà; in tutti gli altri casi gravano interamente sul beneficiario dell’espropriazione.

La natura vincolata dell’attività successiva

Il punto affermato dalla pronuncia in commento discende dall’impianto stesso della norma.

Il comma 12 dell’art. 21 prevede che, in caso di accettazione espressa, l’autorità autorizzi il pagamento e che, in mancanza di accettazione nel termine, ordini il deposito dell’eventuale maggior importo presso la Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta in entrambi i casi di attività vincolata: l’autorità dà esecuzione alla stima, non la rivede.

L’ente che ritenga eccessiva la determinazione peritale dispone di un rimedio, ma è un rimedio giurisdizionale: l’opposizione alla stima, che compete anche al promotore e al beneficiario dell’espropriazione. Ciò che non può fare è sostituire unilateralmente la propria valutazione a quella del collegio tecnico attraverso il decreto di esproprio.

Sentenza di riferimento

Cassazione civile sez. I, 8/04/2026, n. 8781 (cassa con rinvio, Corte d’Appello di Roma, 06/12/2023):

“In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui il destinatario dell’espropriazione non accetti l’indennità provvisoria e, invitato dall’Amministrazione, comunichi di volersi avvalere della procedura prevista dall’articolo 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 per la determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione mediante tecnici, l’ente espropriante non può con il decreto di esproprio determinare l’indennità in una somma diversa da quella risultante dalla relazione peritale, la quale è per esso vincolante, ferma restando la possibilità di proporre opposizione, nel termine previsto dal combinato disposto degli articolo 54, comma 1, del citato d.P.R. e 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, decorrente dalla notificazione del decreto di esproprio, ove la stima sia a esso precedente, decorso il quale la stessa, oltre che vincolante, diviene anche inoppugnabile.”

Il regime dei termini

La pronuncia precisa altresì la disciplina dell’impugnazione.

L’art. 54, comma 1, dpr 327/2001 attribuisce al proprietario espropriato, al promotore dell’espropriazione e al terzo interessato la facoltà di impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti del procedimento di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, nonché la stima effettuata dai tecnici, e comunque di chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità.

L’art. 29, comma 3, d.lgs. 150/2011 fissa il termine, a pena di inammissibilità, in trenta giorni dalla notificazione del decreto di esproprio ovvero dalla notificazione della stima peritale se successiva al decreto, elevati a sessanta giorni per il ricorrente residente all’estero. Competente è la corte d’appello nel cui distretto si trova il bene espropriato, secondo il rito sommario di cognizione.

Ove la stima sia anteriore al decreto, il termine decorre dunque dalla notificazione di quest’ultimo. Decorso inutilmente tale termine, la stima diviene non solo vincolante ma anche inoppugnabile, e l’art. 54, comma 5, stabilisce che l’indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia.

Indicazioni operative

Il proprietario che abbia ottenuto una perizia favorevole in sede di collegio tecnico non deve accettare che il decreto di esproprio liquidi una somma inferiore. Tale determinazione è illegittima e la relazione peritale è per l’ente vincolante.

Resta però ferma la necessità di vigilare sui termini. Se l’ente propone a sua volta opposizione alla stima nei trenta giorni, la partita si sposta davanti alla corte d’appello; se non lo fa, la determinazione peritale si consolida definitivamente a favore del proprietario.

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Avv. Corrado Brancati

Avv. Corrado Brancati

Responsabile scientifico del sito www.tutelaespropri.it e membro del consiglio direttivo dell’Associazione Tutelaespropri

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