La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio
Come noto l’art. 39 dpr 327/2001 sancisce che in caso di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sia dovuto al proprietario un indennizzo commisurato all’entità del danno prodotto.
L’atto di rinnovazione del vincolo dovrebbe di per sé contenere tale liquidazione del danno, tuttavia in mancanza il proprietario può farne espressa richiesta all’autorità amministrativa che dovrebbe determinarla nel 2 mesi dalla presentazione della domanda e corrisponderla nei successivi 30 giorni. Il proprietario vincolato può tuttavia ricorrere in Corte di Appello per impugnare la suddetta stima.
Dell’istituto si è venuta ad occupare recentemente la Corte di Cassazione con due sentenze che toccano due problematiche particolari. Cassazione civile, sez. I , 26/02/2021 , n. 5339 ha infatti ragionato in termini di data finale per la determinazione della quantificazione del danno subito dall’espropriato, così statuendo: “In materia di espropriazione, l’indennizzo spettante per la reiterazione di un vincolo espropriativo deve essere determinato considerando che gli effetti di tale vincolo cessano con l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica, poiché quest’ultima, valendo come dichiarazione implicita di pubblica utilità, segna il momento in cui ha inizio il procedimento ablatorio.”
Delle modalità di pagamento si è invece occupata Cassazione civile, sez. I , 15/01/2021 , n. 643, evidenziando come, a differenza del pagamento dell’indennità di esproprio, il risarcimento per la rinnovazione del vincolo non sia soggetto all’obbligo di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, ma debba essere direttamente corrisposto al proprietario: “L’indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili, in applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere erogata dall’Autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo direttamente al proprietario, essendo previsto il deposito presso la Cassa depositi e prestiti (ora Ministero dell’economia e delle finanze) soltanto nell’ambito di una procedura perfezionatasi con l’emissione di un valido ed efficace decreto di esproprio o di occupazione temporanea e non anche ai fini del risarcimento del danno derivante dalla perdita di proprietà in conseguenza di un’occupazione appropriativa o usurpativa.”
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