Art. 19: La variante urbanistica
Quando l’opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore puo’ essere disposta con le forme di cui all’articolo 10, comma 1, ovvero con le modalita’ di cui ai commi seguenti. (L)
- L’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)
- Se l’opera non e’ di competenza comunale, l’atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorita’ competente e’ trasmesso al consiglio comunale, che puo’ disporre l’adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)
- Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l’ente da questa delegato all’approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l’efficacia. (L)
(1) Articolo così sostituito dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
T.A.R. Cagliari Sardegna sez. II, 31 agosto 2005, n. 1853: competenza
Ai sensi degli art. 9 ss., d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il vincolo preordinato all’esproprio disposto con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico rientra nella competenza del Consiglio comunale, unico organo deputato all’emanazione degli atti di programmazione urbanistica ai sensi dell’art. 19, d.P.R. n. 327 del 2001.
T.A.R. Latina Lazio sez. I, 22 luglio 2011, n. 619: variante semplificata e partecipazione
Il procedimento semplificato di variazione del piano urbanistico generale di cui all’art. 19, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 non richiede il rispetto delle norme sulla generale partecipazione e sulla fase di pubblicità di cui alla l. rg. 22 dicembre 1999 n. 38 previsto per i procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici attuativi che pur se non privi di effetti ablatori miranti all’acquisizione dei terreni necessari, hanno configurazione diversa in quanto comunque interessanti il coordinamento e la composizione di molteplici interventi, aspetto questo che invece non è dato riscontrare nella variante semplificata e specifica di cui al detto art. 19, cit.
T.A.R. Milano Lombardia sez. III, 18 febbraio 2011, n. 499: modifiche nel progetto – obbligo di variante?
Nell’ambito della realizzazione dei lavori pubblici comportanti espropriazione per pubblica utilità ed in particolare nel passaggio dalla progettazione preliminare a quella definitiva è del tutto fisiologica l’introduzione di modificazioni in ordine ai lavori da realizzare senza che ciò implichi la necessità di una variante allo strumento urbanistico, da riservare alla competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 327/2001.
T.A.R. Latina Lazio sez. I, 15 marzo 2010, n. 268: conferenza di servizi e limiti di competenza
L’art. 10, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 consente di predisporre una variante tramite la conferenza di servizi soltanto in presenza di una puntuale previsione normativa che abiliti in tal senso il predetto modello; invero, la locuzione “secondo la legislazione vigente”, collocata nella parte terminale della norma accomuna, ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio necessario per la realizzazione dell’opera non prevista dal piano urbanistico generale, tutti gli elencati moduli procedimentali (accordo di programma, intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale); del resto, anche l’art. 19, d.P.R. cit., nel contemplare la cd. variante specifica disposta secondo le forme di cui all’art. 10, comma 1, cit. presuppone l’individuazione dell’esatto contenuto della richiamata disposizione, vale a dire la presenza di una specifica previsione normativa che abiliti i predetti moduli alla produzione dell’effetto di variante al piano urbanistico.
T.A.R. Latina Lazio sez. I, 09 febbraio 2010, n. 83: impugnabile variante solo approvata e non adottata?
È immediatamente impugnabile la delibera del consiglio comunale che, ai sensi dell’art. 19, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, approva il progetto dell’opera pubblica; essa, infatti, costituendo adozione di variante allo strumento urbanistico, è in grado di produrre effetti preliminari e quindi di incidere negativamente su interessi privati; tuttavia, l’onere di impugnazione da parte di chi voglia sottrarsi agli effetti dell’approvazione della variante sorge a seguito e in conseguenza della definizione del procedimento.
T.A.R. Ancona Marche sez. I, 17 gennaio 2008, n. 8: approvazione del progetto e contestuale variante
A prescindere dalla possibilità di procedere a variante urbanistica del piano regolatore nei modi ordinari, l’art. 1 l. 3 gennaio 1978 n. 1, ha riconosciuto la possibilità per l’Autorità amministrativa di attivare la procedura di modifica delle previsioni urbanistiche anche a seguito dell’approvazione del progetto di costruzione di un’opera pubblica; secondo l’art. 19 comma 2 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, inoltre, l’approvazione del progetto preliminare o definitivo di un’opera pubblica da parte del Consiglio comunale, se l’opera è di competenza comunale, costituisce di per sé adozione di variante allo strumento urbanistico vigente, allorquando l’opera da realizzare non risulti ad esso conforme.
T.A.R. Napoli Campania sez. V, 03 ottobre 2006, n. 8485: approvazione del progetto e adozione di variante
La variante al p.r.g., sia pure nella forma semplificata prevista dall’art. 19 t.u. espropriazioni, “scatta” solo con il perfezionamento del suo iter approvativo che comprende l’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, il mancato dissenso della Regione o dell’ente da questa delegato all’approvazione del piano urbanistico comunale, entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, nonché una successiva seduta del consiglio comunale nella quale si dispone l’efficacia dell’approvata determinazione.
T.A.R. Cagliari Sardegna sez. II, 31 agosto 2005, n. 1853: variante semplificata e apposizione del vincolo espropriativo“]Ai sensi degli art. 9 ss., d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il vincolo preordinato all’esproprio disposto con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico rientra nella competenza del Consiglio comunale, unico organo deputato all’emanazione degli atti di programmazione urbanistica ai sensi dell’art. 19, d.P.R. n. 327 del 2001.
Cons. Giust. Amm. Sic., 12/08/2010, n. 1107: variante e visto della Corte dei Conti
L’art. 19, co. 3 del T.U. sull’espropriazione per pubblica utilità, si riferisce all’approvazione del progetto, ossia agli atti relativi alla dichiarazione di pubblica utilità implicita dell’opera; è, conseguentemente, errato ritenere che la norma in questione possa riferirsi anche all’atto di controllo, costituito nella specie dal visto della Corte dei conti, tanto più che detto visto, al pari di tutti i controlli di legittimità, costituisce una condizione integrativa dell’efficacia che retroagisce al momento dell’adozione del provvedimento controllato.
T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 28/07/2010, n. 941: adozione della variante, validità e inefficacia degli atti espropriativi antecedentemente approvati
In materia di espropriazione per pubblica utilità l’apposizione del vincolo espropriativo, la dichiarazione di pubblica utilità, la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione e l’occupazione d’urgenza, in quanto correlati al progetto definitivo, ben possono intervenire prima della definitiva approvazione della variante urbanistica o della sua esecutività: del resto la finalità dell’art. 19, II comma, del d.P.R. n.327/2001 è chiaramente quella di semplificare e rendere più rapido il procedimento amministrativo necessario alla realizzazione di un’opera pubblica non ancora prevista dalla pianificazione urbanistica, così che, di fatto, è solo la sua esecuzione che resta subordinata alla definitiva approvazione della variante.
Cons. Stato Sez. IV, 30/01/2006, n. 259: approvazione del progetto esecutivo della Giunta Comunale
Nel sistema normativo così come delineato dell’art 19, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, è all’approvazione del progetto definitivo, ed all’approvazione del progetto preliminare, che è comunque riconnessa portata di adozione di variante allo strumento urbanistico, e non già all’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale.
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