Legge sugli espropri per la Regione Abruzzo

Legge regionale n.7 del 3 marzo 2010

Ultimo aggiornamento: 29/04/2010

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE

Art. 1
Finalità della legge

1. La presente legge regionale persegue la propria finalità in coerenza con i principi generali e fondamentali desumibili dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, modificato dal D.Lgs 27.12.2002, n. 302 e dal D.Lgs 27.12.2004, n. 330.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l’espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili necessari per l’esecuzione, nell’ambito del territorio regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli Enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati unicamente per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d’intesa con gli enti interessati.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, nel testo vigente.

Art. 3
Competenza in materia di espropri

1. L’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità è competente all’emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie per la realizzazione dell’opera medesima, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5.

2. Costituiscono autorità esproprianti la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Città Metropolitane, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.

3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private dichiarate di pubblica utilità, costituiscono autorità esproprianti ad eccezione delle opere di cui all’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs del 29 dicembre 2003, n. 387:

a) il Comune nel cui territorio l’opera si realizza;

b) la Provincia per l’opera che interessi il territorio di più Comuni;

c) la Provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell’opera nel caso in cui interessi il territorio di più Province.

4. Possono essere altresì autorità esproprianti, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al precedente comma ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega con apposito provvedimento.

5. Gli enti di cui ai commi precedenti provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’autorità espropriante.

6. I Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, costituirsi in consorzio od in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale.

7. Gli enti di cui al comma 2, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell’ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o consorzi esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.

8. Per ciascun procedimento il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni designa un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell’espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, designa, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all’autorità espropriante e agli interessati.

9. Il dirigente dell’Ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. I provvedimenti emanati dal dirigente sono denominati “decreto” o “determina” nel rispetto delle norme organizzative dell’autorità espropriante.

10. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione sostenuti dall’ufficio per le espropriazioni sono posti a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

Art. 4
Monitoraggio degli atti che dichiarano la pubblica utilità

1. La Giunta regionale svolge funzioni di indirizzo e coordinamento dell’esercizio delle funzioni espropriative al fine di una gestione omogenea ed unitaria della materia.

2. La Giunta regionale in particolare:

a) favorisce la costituzione di uffici intercomunali per la gestione delle funzioni in materia espropriativa;

b) definisce l’attività di monitoraggio sui provvedimenti emanati in ambito regionale da tutte le autorità esproprianti, mediante l’istituzione di elenchi in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 14 del D.P.R. 327/2001 ivi compreso il provvedimento di occupazione d’urgenza ai sensi dell’art. 22bis del citato D.P.R. e la sua esecuzione;

c) definisce la natura e le modalità di pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale e nel sito informatico della Giunta regionale.

CAPO II – FUNZIONI DELEGATE

Art. 5
Conferimento di funzioni espropriative della Regione

1. La Giunta regionale conferisce agli Enti Locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di “autorità espropriante” congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla normativa vigente.

2. La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita:

a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;

b) nei confronti delle singole Province, quando le opere si realizzano nell’ambito di più comuni ricadenti nel territorio provinciale;

c) nei confronti della Provincia prevalentemente interessata, quando le opere si realizzano nel territorio di più province;

d) nei confronti delle Comunità Montane, quando le opere si realizzano nel territorio di Comuni di rispettiva appartenenza.

3. I provvedimenti adottati nell’esercizio della delega sono trasmessi alla Giunta regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale o nel sito informatico della Giunta regionale e per l’aggiornamento degli elenchi di cui all’art. 4.

4. Gli Enti Locali esercitano le funzioni delegate attraverso l’ufficio per le espropriazioni di cui all’art. 3, commi 5, 6 e 7.

5. L’onere finanziario, di previsione della spesa per l’acquisizione degli immobili nonché per l’espletamento dell’intera procedura espropriativa, comprensivo:

a) delle spese per l’istruttoria e l’esecuzione dell’intera procedura, di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 3;

b) delle indennità per gli espropri, per gli asservimenti, per le occupazioni temporanee e delle somme di cui agli artt. 40 e 42 del DPR 327/2001;

c) delle somme di cui al successivo art. 15;

d) delle spese per le operazioni catastali, di registrazione, di trascrizione e notarili;

dovrà essere previsto nel quadro economico dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche secondo la vigente disciplina normativa; tale onere non è da includere nelle somme per spese generali ai fini della valutazione della percentuale massima ammissibile di quest’ultime.

6. Con provvedimento della Giunta regionale saranno determinate le modalità di attuazione delle deleghe previa approvazione di uno schema tipo di convenzione che disciplini i rapporti tra delegante e delegato, nonché le modalità di rendicontazione a cui deve attenersi il Responsabile del procedimento dell’Ente delegato a seguito dell’espletamento della procedura espropriativa per il recupero delle eventuali economie.

7. Le strutture regionali competenti all’approvazione dei progetti per la realizzazione di opere di competenza regionale con provvedimento dirigenziale di conferimento della delega di funzioni espropriative, quantificano gli oneri di cui al precedente comma 5 e autorizzano l’assegnazione delle relative risorse all’Ente delegato mediante specifica disciplina dei rapporti con il medesimo Ente.

8. Le strutture di cui al comma 7, provvedono ad accantonare una somma pari al 3% dell’importo dell’opera a base di gara, per eventuali controversie secondo il principio di responsabilità solidale con l’Ente delegato.

9. In caso di documentata impossibilità dell’Ente delegato all’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la competente struttura regionale assume le determinazioni necessarie per garantire la realizzazione dell’opera.

10. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti competenti, nell’esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale assegna al soggetto un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per provvedere nel merito. Trascorso inutilmente il termine predetto, la Giunta regionale può provvedere alla revoca della delega con recupero delle risorse a tal fine assegnate all’Ente delegato ed assumere le determinazioni necessarie per il compimento delle procedure espropriative.

11. Per i piccoli Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti il conferimento delle funzioni di “autorità espropriante” di cui al comma 1 è subordinato al consenso del Comune interessato dalla delega.

Art. 6
Opere dei Consorzi industriali e di bonifica

1. I Consorzi per lo Sviluppo Industriale della Regione Abruzzo, per le opere riferite alle LL.RR. n. 56 del 22.8.1994 e n. 16 del 20.7.2002 costituiscono “autorità espropriante”.

2. I Consorzi di bonifica, costituiscono “autorità espropriante” per le opere di bonifica da loro realizzate.

Art. 7
Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria

1. Nei casi in cui la Giunta regionale è soggetto beneficiario dell’espropriazione, l’autorità espropriante stipula con il proprietario l’atto di cessione volontaria di cui all’art. 45 del D.P.R. 327/2001 e provvede a trasmetterlo alla Giunta regionale.

CAPO III – NORME PROCEDURALI

Art. 8
Vincoli derivanti da piani urbanistici

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero di una sua variante generale, con il quale il bene stesso è riservato ad opere di pubblica utilità.

2. Il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell’opera.

3. Se entro il termine di cui al precedente comma non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova applicazione la normativa regionale per le zone prive di destinazione urbanistica.

4. Il vincolo preordinato all’esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard urbanistici, in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge regionale o statale.

5. La reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio scaduti per decorrenza del termine di durata temporanea, disposta dal Consiglio comunale in sede di approvazione del progetto preliminare o definitivo dell’opera prevista dal piano urbanistico generale, non necessita di approvazione regionale o provinciale.

6. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente nelle città, l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.

Art. 9
Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

1. Il vincolo preordinato all’esproprio, ai fini della localizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su iniziativa dell’amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato, mediante conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione regionale vigente comporti la variante al piano urbanistico comunale.

Art. 10
Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo preordinato all’esproprio

1. All’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di infrastrutturazione a rete per la cui realizzazione necessiti l’imposizione di servitù che non pregiudicano l’attuazione della destinazione prevista.

2. La preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio non necessita per le opere pubbliche ricadenti nelle zone di rispetto previste dal D.P.R. n. 753 dell’11.7.1980 e dal D.M. dell’1.4.1968 di difesa del suolo, nonché per le opere di bonifica da realizzarsi entro i limiti previsti dall’art. 96, comma 1, lettera f) del R.D. 25.7.1904, n. 523 e dall’art. 133, comma 1, lettera a) del R.D. 8.5.1904, n. 368 nonché per le opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrale ai sensi del D.L. 11.6.1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla Legge 3.8.1998, n. 267, o finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi l’approvazione del progetto, da parte del Consiglio comunale del comune territorialmente competente, costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio senza la necessità di approvazione regionale o provinciale.

Art. 11
Partecipazione degli interessati

1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, si rispettano le forme previste dalla legge regionale per l’approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti.

Art. 12
Disposizioni sulla redazione del progetto

1. Per le operazioni previste dall’art. 15 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., allorché il numero dei destinatari della comunicazione prevista al secondo comma sia superiore a 50, la notifica può essere effettuata mediante un avviso, affisso all’albo pretorio del Comune in cui risulta ubicato l’immobile da assoggettare a vincolo e pubblicato sul sito informatico dell’autorità espropriante e della Giunta regionale.

Art. 13
Disposizioni in tema di pubblicità

1. Fermo restando quanto previsto al capo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata A/R ovvero tramite messo comunale, con eccezione di quanto previsto all’art. 23, comma 1, lett. g) del citato D.P.R. n. 327 in ordine all’obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.

2. Il promotore dell’espropriazione può notificare l’elenco previsto dal primo comma dell’art. 20 del DPR 327/2001 contestualmente alla comunicazione prevista dal comma 2, dell’art. 17 della medesima disposizione.

3. Nel caso di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa dell’irreperibilità od assenza del proprietario risultante dai registri catastali, non risultando il proprietario attuale, gli stessi adempimenti possono essere effettuati mediante un avviso, affisso per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune in cui risulta ubicato l’immobile e pubblicato sul sito informatico dell’autorità espropriante. Se il sito non è stato istituito l’avviso è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale, così come previsto all’art. 16, comma 8, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

4. Le comunicazioni relative ad espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all’amministratore nominato dallo stesso condominio.

5. Il promotore dell’espropriazione è tenuto a liquidare all’autorità espropriante il rimborso delle spese sostenute per l’istruzione della procedura relativa.

6. Per le opere di cui al comma 1 dell’art. 2 della presente legge le competenze del Prefetto, previste dall’art. 25, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327, modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n. 302, sono esercitate direttamente dall’ente competente ad approvare il progetto.

Art. 14
Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dell’indennità provvisoria

1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, definita anche in relazione alla particolare natura delle opere, può essere disposta l’espropriazione o l’occupazione anticipata, contestualmente alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria, di immobili come previsto dall’art. 22 o dall’art. 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n. 302.

2. In aggiunta alle casistiche di cui al comma 2 del richiamato articolo 22 o 22 bis, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può, altresì, essere emanato senza particolari indagini e formalità, nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e della costa, di consolidamento, di regimazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica;

b) realizzazione di opere afferenti servizi a rete d’interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque ed energia.

3. La Giunta regionale può definire, nell’ambito della propria attività di programmazione, pianificazione ed indirizzo, ulteriori modalità di applicazione dell’articolo richiamato al primo comma, in ordine alla specificazione del carattere di particolare urgenza previsto dal comma 1 del richiamato art. 22 bis.

Art. 15
Commissioni Provinciali Espropri

1. Ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 327/2001 è istituita, in ogni Provincia la Commissione competente alla determinazione dell’indennità definitiva di esproprio cui sono attribuiti i compiti stabiliti dal richiamato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

2. L’istituzione della commissione è delegata alla Provincia territorialmente competente.

3. Tale Commissione è composta:

a) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;

b) dall’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Erariale, o suo delegato;

c) dall’Ingegnere Capo del Genio Civile o suo delegato;

d) dal Presidente dell’Agenzia Territoriale per l’edilizia residenziale, o suo delegato;

e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Provincia;

f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Provincia, su terne proposte dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

g) da un componente designato dall’ANCI;

h) da un componente designato dall’UPI.

4. La Commissione delibera validamente con presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. La Commissione espropri dura in carica cinque anni; i membri di cui alle lettere e) ed f) del comma 3 non possono essere confermati più di una volta.

6. Fino all’istituzione delle Commissioni di cui al presente articolo, rimangono in carica le Commissioni istituite dalla Giunta regionale, nella composizione prevista dall’art. 41 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

7. Nell’ambito della normativa statale e regionale in materia, le Commissioni:

a) determinano, entro il 31 gennaio di ogni anno e nell’ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del D.P.R. 327/2001, modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n. 302;

b) esprimono, su richiesta dell’autorità espropriante e come previsto all’art. 20, comma 3, del D.P.R. sopra citato, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione o di asservimento;

c) determinano l’indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata così come disposto all’art. 15;

d) determinano l’indennità, nel caso di cui al comma 5 dell’art. 22 del D.P.R. sopra citato;

e) determinano, in caso di mancato accordo tra le parti, l’indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all’art. 50 del D.P.R. sopra citato;

f) determinano, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all’art. 48 del D.P.R. sopra citato.

8. Le province con apposito regolamento disciplinano in particolare:

a) le modalità di convocazione e di funzionamento della Commissione;

b) definisce la natura e le modalità di pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale e nel sito informatico della Giunta regionale del valore agricolo medio determinato dalla Commissione;

c) l’eventuale formazione di sottocommissioni;

d) ogni altro aspetto legato all’organizzazione interna delle Commissioni stesse nonché degli oneri finanziari.

9. Le Province provvedono altresì ad individuare la sede della Commissione ed a curare la costituzione della segreteria.

10. Gli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento delle Commissioni sono a carico delle autorità esproprianti, per l’espletamento delle attività di cui al comma 7, che provvedono a liquidare i relativi oneri:

a) della Giunta regionale, stante la natura delegata della funzione, per l’espletamento dell’attività di cui al comma 7, lettera a), limitatamente all’attività dei cinque esperti, di cui al comma 3, se esterni alla pubblica amministrazione;

b) delle autorità esproprianti, per l’espletamento delle attività di cui al comma 7, lettere b), c), d) ed e), che provvedono a liquidare i relativi oneri.

Art. 16
Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici

1. I comuni, all’interno di piani attuativi esecutivi dello strumento urbanistico vigente, sia di iniziativa pubblica che privata, possono riservarsi una quota dei diritti volumetrici di edificazione, per la perequazione volumetrica territoriale con aree da espropriare individuate fuori dal perimetro del piano. Tali diritti volumetrici possono essere attribuiti, con accordo di cessione volontaria stipulato ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2002 n. 302, ai proprietari di terreni in esproprio per pubblica utilità in luogo dell’indennità spettante per l’espropriazione.

Art. 17
Disposizioni in materia di servitù

1. In materia di calcolo dell’indennità per l’imposizione di servitù sono fatte salve le norme previste all’articolo 44 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 3 della Legge 1.8.2002, n. 166 a far data dall’entrata in vigore del citato D.P.R. n. 327/2001, l’autorità espropriante può procedere, in attuazione dell’art. 43 dello stesso D.P.R. regolante le utilizzazioni senza titolo di beni per scopi di interesse pubblico, disponendo l’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano servizi di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque ed energia, con oneri a carico dei soggetti beneficiari.

3. In materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie i commi 1 e 4 dell’art. 6 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 sono sostituiti come di seguito:
“1. L’approvazione del Piano dei Bacini Sciistici da parte della Regione rappresenta il presupposto per costituzione coattiva di servitù connesse con la gestione di tali aree.
1 bis. Il provvedimento che dispone la dichiarazione di pubblica utilità è adottato dal Comune interessato.
4. Le funzioni amministrative in materia di costituzione coattiva di servitù per tali aree sono esercitate dal Comune nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. “Testo Unico sulle espropriazioni”.

CAPO IV – REALIZZAZIONE DI OPERE PER INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE E PER IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 18
Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali – delega di funzioni

1. Il provvedimento relativo alla conformità urbanistica, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla pubblica utilità in materia di infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 così come modificato dal D.Lgs 330/2004, è adottato dalla Provincia competente, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse sovracomunale sono esercitate dalla Provincia nel cui territorio ricade l’opera ovvero dalle singole Province nel cui territorio ricade l’opera.

3. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente comunale sono esercitate dal Comune nel cui territorio ricade l’opera.

4. Nel caso di inerzia della Provincia o del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Giunta regionale può esercitare nelle forme previste dall’ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo rivalendosi sull’Ente inadempiente.

Art. 19
Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

1. Per le opere di realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti, autorizzate ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE l’autorità espropriante può delegare, in tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi, al soggetto “autorizzato” a seguito del procedimento unico di cui al comma 4 del citato art. 12.

2. L’autorizzazione unica contiene anche l’eventuale disciplina relativa alla delega dell’esercizio dei poteri espropriativi vincolando il soggetto delegato all’integrale rispetto dei principi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti espropriativi in corso, relativi ad opere per le quali, alla data della sua entrata in vigore, sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità.

2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal Presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo.

Art. 21
Disposizioni finanziarie

1. La presente legge regionale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 22
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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