Legge sugli espropri per la Regione Trentino Alto Adige

LEGGE PROVINCIALE N. 10 DEL 15-04-1991 - PROVINCIA DI BOLZANO - 15/04/1991 , n. 10 - B.U.R. 30/04/1991 , n.19

EPIGRAFE

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ PER TUTTE LE MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE

CAPO I
Disposizioni generali

SEZIONE I
Atti che precedono la dichiarazione di pubblica utilità
Art.1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano all’ espropriazione dei beni immobili, di diritti relativi
a beni immobili, e alla costituzione coattiva di servitù , occorrenti per la realizzazione di opere od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti provinciali, dei comuni, dei consorzi tra comuni, delle comunità comprensoriali, e loro azienede, nelle materie di competenza provinciale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all’ espropriazione e alla costituzione di servitù coattive per la realizzazione di opere od interventi da realizzarsi da altri enti pubblici e privati, o da singoli individui, purchè dichiarati di pubblica utilità , o siano considerati da leggi speciali di pubblico interesse.
3. Sono opere e interventi di pubblica utilità, agli effetti della presente legge, quelli di cui all’articolo 32- bis e quelli che vengono espressamente dichiarati tali per norma di legge speciale o con provvedimento dell’autorità competente ai sensi della normativa vigente in materia[1].
4. Per le opere e gli interventi da eseguirsi dalla Provincia e dai comuni, l’approvazione dei relativi progetti tecnici secondo la vigente normativa equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, impianti e lavori in essi previsti[1].
5. Fatte salve altre disposizioni, il vincolo preordinato all’esproprio apposto su aree su cui sono localizzati infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale ha una durata di 15 anni[2].
Art.1 bis Attribuzione di competenze
1. Ferme restando le attribuzioni della commissione di cui all’articolo 11, le funzioni ed incombenze di cui all’articolo 1 sono esercitate dai comuni con l’osservanza delle procedure e dei criteri di cui alla presente legge, qualora siano riferite ad opere od interventi di interesse pubblico di competenza dei comuni, loro aziende o consorzi.
2. Nelle operazioni di stima dovranno essere rispettati i valori di riferimento per la determinazione delle indennità di espropriazione stabiliti annualmente dall’Ufficio Estimo della Provincia [3].
3. Le procedure d’esproprio, di costituzione di servitù e la redazione delle stime nell’interesse delle comunità comprensoriali vengono espletate dai comuni territorialmente competenti [4].
Art.2
Accesso alla proprietà privata
1. I periti incaricati della formazione del progetto dell’ opera o dell’ intervento, possono introdursi nelle
proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori dipendenti dall’ incarico ricevuto, purché ne sia data loro facoltà con decreto del Presidente della Giunta provinciale o del sindaco territorialmente competente, e ne sia dato avviso ai proprietari cinque giorni prima. L’ avviso è dato a cura del Presidente della Giunta provinciale o del sindaco, ed a spese di chi richiede gli studi, e deve indicare le generalità delle persone cui è data facoltà di introdursi nelle proprietà private. Se si tratta di luoghi abitati, su istanza delle parti interessate, l’ autorità competente fissa il tempo ed il modo con cui la facoltà può essere esercitata. Il sindaco ed i proprietari interessati possono assistere alle operazioni peritali o farsi rappresentare da persone di fiducia.
2. Coloro che intraprendono le operazioni peritali sono obbligati a risarcire qualunque danno arrecato ai proprietari; per assicurare il pagamento dei relativi indennizzi, Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio o il sindaco possono prescrivere il preventivo deposito di una cauzione infruttifera [5].
3. Nel decreto è fissata la durata delle operazioni peritali.
4. Chi si oppone alle operazioni dei periti, o chi togliesse i picchetti o altri segnali che fossero stati infissi per eseguire le operazioni stesse, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, che viene irrogata dall’ autorità che ha autorizzato le operazioni peritali; sono fatte salve le sanzioni penali e civili.

CAPO I
Disposizioni generali

SEZIONE II
Dichiarazione di pubblica utilità
Art.3
(Comunicazione dell’avvio del procedimento) [6]
1. Il promotore dell’esproprio interessato all’adozione dell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera
deposita presso l’autorità espropriante una relazione esplicativa dell’opera o dell’intervento da realizzare, le mappe catastali, sulle quali sono individuate le aree da espropriare, l’elenco dei proprietari iscritti nei libri fondiari riguardo alle singole particelle edificiali o fondiarie interessate, nonché le planimetrie dei piani urbanistici vigenti.
2. L’autorità espropriante invia ai proprietari tavolari l’avviso dell’avvio del procedimento, con l’avvertimento che essi hanno la facoltà di prendere visione della documentazione di cui al comma 1 presso il comune nel cui territorio si trova il bene. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere inviate all’amministratore del condominio. Un apposito avviso deve essere, inoltre, pubblicato sul sito informatico dell’autorità espropriante.
3. In caso di irreperibilità del proprietario, la comunicazione di cui al comma 2 è sostituita da un avviso affisso per 20 giorni consecutivi all’albo del comune in cui si trova il bene.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, gli interessati possono presentare osservazioni scritte, da depositarsi presso l’autorità espropriante o il comune. Decorso tale termine, il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione al promotore dell’espropriazione entro i successivi 15 giorni.
5. Con le osservazioni di cui al comma 4, il proprietario dell’area può chiedere l’espropriazione anche delle frazioni residue dei suoi beni, che non sono state prese in considerazione, qualora ne sia disagevole l’utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne un’agevole utilizzazione.
6. L’autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni con il decreto di cui all’articolo 5.
Art.4
Decisione delle osservazioni[7]
Omissis.
Art.5
Omissis.
Art.4
Decisione delle osservazioni[7]
Art.5
1. L’indennità di espropriazione è determinata in base a parametri diversi a seconda che l’espropriazione interessi aree edificabili, aree non edificabili o aree edificate.
2. La distinzione fra aree non edificabili, edificabili ed edificate di cui alla presente legge vale esclusivamente ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione ed è ininfluente sulla
Decreto dirigenziale [8].
1. Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione
del patrimonio, con proprio decreto che costituisce provvedimento definitivo, dichiara la pubblica utilità , nonchè , ove occorre, l’ urgenza e l’ indifferibilità delle opere e degli interventi previsti nella relazione, e determina l’ indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù , da corrispondersi agli aventi diritto [9].
2. Se la domanda è presentata ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, il decreto presidenziale è emesso previa deliberazione della Giunta provinciale.
3. Nel decreto sono indicati, a pena di nullità, i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni o costituite le servitù coattive, rispettivamente iniziati e ultimati i relativi lavori, salvo che si tratti di interventi di pubblica utilità senza esecuzione di lavori[10].
4. Se la dichiarazione di pubblica utilità , di urgenza e di indifferibilità delle opere e degli interventi discende da norma di legge speciale o da provvedimento di altra autorità competente, ne è fatta espressa menzione nel decreto di cui al comma 1.
5. I termini di cui al comma 3 possono essere prorogati dal presidente della Giunta provinciale per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente, ma sempre con determinata prefissione di tempo.
6. Trascorsi i termini di cui ai commi 3 e 5, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non può procedersi alle espropriazioni o alla costituzione coattiva di servitù se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte.
7. Qualora la legge abbia fissato il termine per l’ esecuzione di un’ opera o di un intervento pubblico, questo può essere prorogato con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio per un tempo non eccedente un terzo di quello previsto o concesso, salvo che nella legge stessa il termine non sia stato dichiarato perentorio o si sia disposto altrimenti [9].
8. Con il decreto di cui al comma 1 si avvisa altresì dell’avvenuto deposito della relazione di determinazione delle indennità nella segreteria del comune interessato[11].
9. Il decreto viene notificato ai proprietari colpiti, agli eventuali altri interessati ed al richiedente diverso dalla provincia, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ovvero a mezzo del messo notificatore provinciale o del messo comunale.

CAPO I
Disposizioni generali

SEZIONE III
Indennità di espropriazione e di costituzione coattiva di servitù Art.6
(Deposito e pagamento dell’indennità) [12]
1. I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto di cui all’articolo 5, possono convenire con il promotore dell’esproprio l’indennità per la cessione o l’asservimento volontario dei beni. Qualora il promotore dell’esproprio sia un ente pubblico territoriale, l’indennità concordata non può superare del 10 per cento quella determinata in via amministrativa.
2. L’indennità determinata ai sensi dell’dell’articolo 7-quater, dell’articolo 7-quinquies, commi 2 e 3, dell’articolo 10, dell’articolo 13 e dell’articolo 14 è aumentata del 10 per cento, qualora i proprietari o gli altri interessati non propongano opposizione alla determinazione della stessa ai sensi dell’articolo 15. Quando l’indennità è pari al valore venale del bene, la stessa non viene aumentata[13].
3. Se l’espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o di opere private di pubblica utilità, che non rientrano nella competenza della Provincia, dei comuni e dei loro enti, aziende e consorzi, con il decreto di cui all’articolo 5, comma 1, si ordina, inoltre, al promotore dell’esproprio o ad altro ente tenuto per legge di depositare presso il tesoriere dell’autorità espropriante le indennità in favore degli aventi diritto, maggiorate del 10 per cento, entro 30 giorni dalla data di notificazione del decreto stesso, a pena di inefficacia dell’intera procedura.
4. Decorso il termine per l’opposizione di cui all’articolo 15, si procede al pagamento dell’indennità. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 5 sono dovuti gli interessi legali. Gli interessi legali non sono dovuti sulle indennità depositate per le espropriazioni indicate nel comma 3. Ai fini del pagamento dell’indennità il proprietario o i suoi aventi diritto devono dichiarare la piena e libera proprietà del bene e di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi, e si devono obbligare a non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi. In caso di opposizione, si procede al pagamento del solo 80 per cento dell’indennità determinata in via amministrativa e si dispone altresì la restituzione, in favore del promotore dell’esproprio o dell’ente tenuto per legge a depositare le indennità, dell’importo corrispondente al 10 per cento delle indennità non accettate.
5. Se il bene è gravato da ipoteca, l’indennità è corrisposta su autorizzazione scritta del titolare del diritto d’ipoteca.
6. In presenza di vincoli reali sui beni o di opposizione al pagamento delle indennità, e in assenza di accordo tra le parti sulle relative modalità di distribuzione, provvede, a richiesta della parte più diligente, l’autorità giudiziaria competente in base alla vigente normativa statale.
Art.6 bis
Pagamenti in acconto sulle indennità [14]
1. Può essere pagato un acconto fino all’80 per cento sulle indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza, previste dalla normativa vigente, anche se determinate a titolo provvisorio, in favore degli aventi diritto che dichiarino, ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, la proprietà e la piena disponibilità e libertà dell’immobile oggetto di espropriazione o di asservimento, nonché di obbligarsi a non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi. Il destinatario del pagamento provvede a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo oggetto del procedimento espropriativo.
2. Il pagamento, a titolo provvisorio, delle indennità previste in favore dell’affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico, avviene con le modalità indicate nell’articolo 14.
3. Il pagamento in acconto dell’indennità di cui al presente articolo può essere disposto solo per aree di estensione superiori a 100 metri quadrati ovvero qualora l’indennità superi l’importo di lire 1.000.000, salvo giustificato motivo.
4. Tutte le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, previste dalla presente legge, esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici a ciò delegati, che dispongono il pagamento delle somme di cui alla presente legge.
Art.7
Decreto di espropriazione
1. Determinate le indennità, il direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio dispone entro i successivi 15 giorni con proprio decreto, che costituisce provvedimento definitivo, l’espropriazione o la costituzione di servitù[15] .
2. Il decreto dirigenziale è notificato ai proprietari, agli altri interessati, ed al richiedente diverso dalla Provincia, nelle forme indicate nell’ articolo 5, comma 9 [16].
3. Il decreto viene annotato presso il competente ufficio del libro fondiario ad istanza del richiedente, da presentarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto stesso.
4. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di dominio diretto, di indennizzo per i miglioramenti, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione o a cotituzione coattiva di servitù , non possono interrompere il corso di esse, nè di impedirne gli effetti.
5. Pronunciata l’ espropriazione o la costituzione coattiva di servitù , tutti i diritti relativi ai beni immobili colpiti, si possono far valere non più sui medesimi, ma sulle indennità che li rappresentano.
Art.7 bis
(Criteri di determinazione)[17]

5. Pronunciata l’ espropriazione o la costituzione coattiva di servitù , tutti i diritti relativi ai beni immobili colpiti, si possono far valere non più sui medesimi, ma sulle indennità che li rappresentano.
Art.7 bis
(Criteri di determinazione)[17]
ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto, è corrisposta l’intera indennità di espropriazione.
3. Non è dovuta alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente. In questo caso sono rimborsate le spese necessarie per l’esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione
1. L’indennità di espropriazione è determinata in base a parametri diversi a seconda che l’espropriazione interessi aree edificabili, aree non edificabili o aree edificate.
2. La distinzione fra aree non edificabili, edificabili ed edificate di cui alla presente legge vale esclusivamente ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione ed è ininfluente sulla disciplina legislativa ed amministrativa degli interventi sul territorio.
3. Non possono essere calcolate nel computo dell’indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, se, tenuto conto del tempo in cui furono fatte e di altre circostanze, risultano eseguite allo scopo di conseguire un’indennità maggiore; è fatto salvo il diritto del proprietario ad asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto, senza pregiudizio dell’opera di pubblica utilità da eseguirsi. Si considerano eseguite allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza bisogno di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie realizzate sui fondi interessati dopo la pubblicazione dell’avviso del deposito degli atti nella segreteria del comune ai sensi dell’articolo 3.
Art.7 ter (Definizioni) [18]
1. Sono considerate aree non edificabili:
a) le aree vincolate dai piani urbanistici in vigore al mantenimento in via principale della destinazione agricola, silvo-pastorale o improduttiva;
b) le aree soggette a particolari vincoli connessi alla sicurezza idrogeologica del territorio e alla tutela dei beni storico-artistici, archeologici e paesaggistico- ambientali;
c) la viabilità.
2. Sono considerate aree edificabili quelle aventi una destinazione urbanistica diversa da quella indicata dal comma 1, lettere a) e c), nonché quelle diverse dalle aree soggette ai vincoli indicati dal comma 1, lettera b).
3. Ai soli fini della presente legge le aree destinate all’installazione di impianti di telecomunicazione nonché le aree destinate agli impianti di risalita [e alle piste da sci] sono considerate aree destinate ad insediamenti produttivi[19].
4. Sono considerate aree edificate quelle sulle quali insistono costruzioni e le loro pertinenze.
Art.7 quater
(Indennità per le aree non edificabili) [20]
1. L’indennità di espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla commissione di cui all’articolo 11, all’area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5.
2. Per le aree boschive, l’indennità di cui al comma 1 è riferita al valore del terreno; il legnatico può essere utilizzato dal proprietario, che provvede all’asporto del medesimo, a pena di decadenza, entro 30 giorni rispettivamente dalla data di accettazione dell’indennità e dalla data di notificazione del decreto di esproprio, salvo diversi accordi con il richiedente.
Art.7 quinquies
(Indennità per le aree edificabili) [21]
1. Per le aree edificabili l’indennità di espropriazione è determinata in misura pari al valore venale del bene al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5.
2. L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l’espropriazione è finalizzata all’insediamento di attività produttive su iniziativa pubblica nonché quando è finalizzata alla realizzazione di altri interventi di riforma economico-sociale.
3. Nelle zone di espansione per l’edilizia residenziale in cui parte della cubatura è destinata all’edilizia residenziale privata, per le aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, alle relative opere di urbanizzazione ed ai servizi complementari l’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento in ragione del plusvalore delle aree destinate all’edilizia residenziale privata. Per la quota parte delle aree delle zone d’espansione eventualmente ceduta in eccesso rispetto a quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, l’indennità di espropriazione corrisponde al valore venale del bene.
4. Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore venale è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.
5. Nel caso di espropriazione di aree destinate alla realizzazione di impianti di telecomunicazione, l’indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 2. Laddove non venga svolta solo un’attività istituzionale ma anche un’attività di tipo produttivo, se ne dovrà tenere conto per la determinazione dell’indennità dovuta per l’imposizione della servitù. Lo stesso vale anche per impianti già attivi, il cui esercizio è stato ampliato successivamente all’imposizione della servitù per un’attività di tipo produttivo.
6. Nel caso di espropriazione di aree, anche edificate, finalizzate al conseguimento di obiettivi di equilibrio e di sviluppo socio-economico e produttivo e alla conservazione o al miglioramento del livello occupazionale, concessionabili, anche parzialmente, per un periodo comunque non superiore a 30 anni, nel rispetto delle procedure comunitarie, e per un canone determinato tra il due ed il quattro per cento dell’indennità di espropriazione in ragione dell’ubicazione e dell’andamento del ciclo congiunturale, l’indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 2.
Art.8
(Indennità per le aree edificate) [22]
1. L’indennità di espropriazione per le aree su cui esistono edifici, impianti o opere di urbanizzazione consiste nel valore venale al momento dell’emissione del decreto di cui all’articolo 5. Se la costruzione è stata eseguita senza concessione edilizia, o in contrasto con essa, o in base ad una concessione edilizia annullata, e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dal vigente ordinamento urbanistico provinciale o da quello di tutela del paesaggio, l’indennità spetta per la sola area determinata ai sensi dell’articolo 7- quinquies. La regolarità totale o parziale delle eventuali costruzioni esistenti è documentata dal comune nel cui territorio si trovano gli edifici.”
Art.8 bis (Rimborsi) [23]
1. Ai soggetti espropriati spetta, oltre all’indennità di espropriazione, una somma pari a quella pagata dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile, precedente all’espropriazione, nonché a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; il rimborso è effettuato dietro presentazione di idonea documentazione da produrre entro il termine di cui all’articolo 6, comma 1.
Art.9 Detrazioni
1. Qualora dall’ esecuzione dell’ opera o dell’ intervento pubbico derivi un vataggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio viene stimato e detratto dall’ indennità , quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell’ articolo 8; in ogni caso l’ indennità dovuta al proprietario non può essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai sensi dell’ articolo 8. 2. L’ aumento di valore che dall’ esecuzione dell’ opera o dell’ intervento di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione o asservita, non può tenersi a calcolo per aumentare l’ indennità dovuta al proprietario.
Art.10
(Indennità per le servitù) [24]
1. Per il danno permanente derivante dalla costituzione o estinzione coattiva di una servitù, al proprietario o all’avente diritto spetta un’indennità in proporzione alla diminuzione rispettivamente della redditività e del valore dell’immobile da asservire o asservito, valutato ai sensi degli articoli 7- quater, 7-quinquies, 8, 9, 13 e 14.
2. Per il danno derivante dall’imposizione della servitù di elettrodotto è corrisposto, per l’area su cui si proiettano i conduttori e insiste la relativa fascia di rispetto, un terzo dell’indennità di espropriazione della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture; per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate,
2. Per il danno derivante dall’imposizione della servitù di elettrodotto è corrisposto, per l’area su cui si proiettano i conduttori e insiste la relativa fascia di rispetto, un terzo dell’indennità di espropriazione della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture; per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate,
attestante la proprietà , la piena disponibilità e libertà da oneri dell’ immobile oggetto di esproprio o di asservimento, nonchè contenente l’ obbligo di non effettuare sullo stesso alcun atto di disposizione, nè di costituzione di diritti a favore di terzi [29].
3. Con le modalità di cui ai commi 1 e 1, può essere pronunciata l’ espropriazione o la costituzione
ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto, è corrisposta l’intera indennità di espropriazione.
3. Non è dovuta alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente. In questo caso sono rimborsate le spese necessarie per l’esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva, a chi promuove la procedura, la facoltà di farle eseguire egli stesso. Le suddette opere e spese sono indicate nella perizia.
4. Se il terreno asservito è coltivato direttamente dal proprietario o appartiene ad un’azienda agricola condotta dal proprietario, oltre all’indennità di cui al comma 1 è corrisposto un indennizzo per l’eventuale danno connesso alla perdita di frutti, al taglio di piante e loro reimpianto, ed alla minor redditività temporanea del fondo.
5. Se il terreno è coltivato da un affittuario o concessionario di bene di uso civico, l’indennizzo di cui al comma 4 è corrisposto direttamente a costui.
6. Per la costituzione coattiva della servitù di pista da sci e per impianti di risalita, in aggiunta all’indennità di cui al comma 1, sono risarciti annualmente, mediante apposita indennità, rispettivamente al proprietario e alle categorie di persone indicate al comma 5, i danni derivanti dall’utilizzo delle aree nonché quelli prodotti durante l’apprestamento della pista.
Art.11
Commissione provinciale estimatrice
1. La Giunta provinciale nomina, per la durata della propria carica, una commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli dei terreni, composta da:
a) il direttore dell’ Ufficio estimo, quale presidente, o altro funzionario dell’ Ufficio dal medesimo delegato;
b) due rappresentanti designati dalle associazioni o confederazioni maggiormente rappresentative degli agricolori e coltivatori diretti;
c) un rappresentante di una delle confederazioni maggiormente rappresentative di associazioni sindacali provinciali;
d) un rappresentante del consorzio dei comuni della provincia di Bolzano;
e) un dottore agronomo scelto tra una terna di nominativi, proposta dal consiglio dell’ ordione provinciale dei dottori agronomi e forestali;
f) un funzionario dell’ Ispettorato provinciale dell’ agricoltura;
g) un funzionario dell’ Ispettorato provinciale delle foreste.
2. Qualora le designazioni e le propost4 di cui al comma 1 non pervengano alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla richiesta, la Giunta provvede direttamente alla nomina della commissione, tenuto conto degli interessi esponenziali e delle categorie rappresentante. Per ogni membro effettivo di cui alle lettere da b) a g) del comma 1, è nominato un supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell’ Ufficio estimo. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.
3. Ai membri della commissione è corrisposto, in quanto spetto, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.
4. La commissione provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvede per l’ anno successivo alla ripartizione del territorio provinciale in zone agricole omogenee, ed alla determinazione dei valori agricoli minumi e massimi per ciascuna coltura in relazione alle singole zone agrarie, seguendo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con proprio regolamento.
Art.12 Centri edificati
1. i centri edificati e le zone abitate sono delimitati dal perimetro contenuto, che comprende tutte le aree edificate ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le case singole, anche se interessati dal processo di urbanizzazione.
2. Il comune provvede alla delimitazione dei centri edificati, su conforme parere della commissione urbanistica provinciale. La delimitazione deve essere aggiornata in relazione allo sviluppo urbanistico del comune, e comunque con periodicità quinquennale[25].
Art.13
Maggiorazioni dell’ indennità di espropriazione
1. Se l’area da espropriare è coltivata direttamente dal proprietario o appartiene ad una azienda agricola condotta dal proprietario, l’indennità di cui all’articolo 7-quater, commi 1 e 2, è moltiplicata per il coefficiente 3[26].
2. Ai fini dell’ applicazione della maggiorazione, nonchè della determinazione dell’ indennità spettante ad affittuari, mezzadri, coloni parziari, Partecipanti o concessionari di beni di uso civico eventualmente aventi diritto, di cui all’ articolo 14, i proprietari devono presentare una dichiarazione resa ai sensi dell’ articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il tipo di conduzione dei fondi, nonche, ove sia il caso, la durata del rapporto di affitto di concessione.
Art.14
Indennità spettante agli affittuari
1. Se il terreno è coltivato da un affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario ai sensi dell’ articolo 8, commi 3 e 4, e maggiorata con i coefficienti di cui all’ articolo 13, comma 1. Dall’ indennità così determinata viene detratta in favore dell’ affittuario, mezzadro, colo parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico, un decimo dell’ indennità stimata ai sensi dell’ articolo 8, commi 3 e 4, per ogni anno di effettiva coltivazione del terreno prima del deposito della relazione di cui all’ articolo 3, comma 1, fino ad un massimo di 10 anni.
2. L’ indennità spettante agli affittuari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti o concessionari di bene di uso civico, è corrisposta direttamente in loro favore, in detrazione da quella spettante al proprietario.
Art.14 bis
(Indennizzo per il rilascio dell’immobile) [27]
1. Se l’espropriazione richiede il rilascio dell’immobile, l’ente promotore dell’espropriazione provvede, su richiesta di chi utilizza l’immobile in base a titolo idoneo, a corrispondere ad esso un indennizzo a copertura delle spese sostenute per il trasferimento, nella misura massima calcolata secondo criteri determinati dalla Giunta provinciale; con la medesima deliberazione è definita la documentazione utile a comprovare le spese sostenute e sono stabiliti i termini per la presentazione della documentazione, comunque anteriori a quello di fine lavori.
Art.15
Opposizioni
1. Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di cui all’ articolo 5, i proprietari e gli altri interessati
al pagamento dell’ indennità possono proporre opposizione alla stima dell’ Ufficio estimo provinciale o comunale all’ autorità giudiziaria competente, secondo la vigente normativa statale [28].
2. L’ opposizione può essere proposta anche dal richiedente.
3. L’ atto di opposizione deve essere notificato << per conoscenza >> al Presidente della Giunta provinciale.
Art.16
Procedura di espropriazione abbreviata
1. Se un’ area, in base alle indicazioni di piano urbanistico, di piano di attuazione o di piano di recupero, è soggetta all’ espropriazione, la Provincia e gli altri enti pubblici competenti all’ esecuzione delle opere, impianti o servizi, o loro concessionari, possono chiedere all’ Ufficio estimo della Provincia la determinazione dell’ indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto ai sensi dell’ articolo 8 e seguenti.
2. Su richiesta conforme dell’ ente procedente, dei proprietari ed altri aventi diritto, che dichiarano l’ intervenuta accettazione dell’ indennità determinata in loro favore, nonchè il relativo pagamento, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio emette il decreto definitivo di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù . La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione del proprietario, resa ai sensi dell’ articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
intervenuta accettazione dell’ indennità determinata in loro favore, nonchè il relativo pagamento, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio emette il decreto definitivo di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù . La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione del proprietario, resa ai sensi dell’ articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
notificazione [34].
1. Trascorso il termine indicato nell’ articolo 25, senza che sia stata fatta espressa dichiarazione di
Art.26
Decreto di occupazione
attestante la proprietà , la piena disponibilità e libertà da oneri dell’ immobile oggetto di esproprio o di asservimento, nonchè contenente l’ obbligo di non effettuare sullo stesso alcun atto di disposizione, nè di costituzione di diritti a favore di terzi [29].
3. Con le modalità di cui ai commi 1 e 1, può essere pronunciata l’ espropriazione o la costituzione coattiva di servitù di beni immobili, dia di proprietà di enti pubblici o enti pubblici economici e non più utilizzati ai fini istituzionali degli stessi, idonei al perseguimento di fini istituzionali della Provincia, degli enti locali e di altri enti di diritto pubblico, previo accertamento della compatibilità dell’ utilizzo dei beni con la loro destinazione urbanistica e riconoscimento della pubblica utilità del relativo intervento, da pronunciarsi nel decreto d’ esproprio [29].
CAPO II
Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza di minori, interdetti, assenti, persone giuridiche e altre persone
Art.17
Autorizzazioni ed approvazioni
1. Se tra i fondi da espropriarsi o asservirsi, si trovano beni appartenenti a minori, inabilitati, interdetti,
assenti, persone giuridiche ed altre persone alle quali non sia consentita la facoltà libera di alinienare gli immobili, per la legalità dell’ alienazione forzata di tali beni o per la costituzione coattiva di servitù non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto disposto dall’ articolo 18.
2. Trattandosi di beni spettanti ad enti soggetti al controllo dell’ autorità amministrativa, l’ accettazione, la richiesta ed i privati accordi sono soggetti all’ approvazione amministrativa nel modo stabilito per le transizioni. Non è necessaria alcuna approvazione per l’ accettazione delle indennità , qualora queste siano state determinate a mezzo di perizia dell’ Ufficio estimo provinciale.
Art.18 Accettazioni e pagamenti
1. Gli esercenti la potestà sul minore, i tutori, i curatori e gli altri amministratori delle persone indicate nell’ articolo 17 possono, nell’ interesse delle medesime, accettare l’ indennità offerta dai richiedenti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall’ articolo 3, comma 4, purchè tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati secondo le norme del Codice Civile dall’ autorità giudiziaria o amministrativa competente.
2. Le somme depositate per indennità di espropriazione o di costituzione di servitù spettanti alle persone indicate nell’ articolo 17, non possono essere esatte se non con l’ osservanza delle formalità prescritte dalle leggi civili.
CAPO III
Restituzioni dei fondi non occupati per l’ esecuzione delle opere di pubblica utilità Art.19
Restituzione dei fondi non utilizzati
1. Dopo l’esecuzione di un’opera o intervento di pubblica utilità, se un fondo a tale fine espropriato non avesse avuto in tutto o in parte la destinazione prevista, gli espropriati o gli aventi causa da essi, che hanno la proprietà dei beni da cui fu distaccato quello espropriato, hanno diritto di ottenerne la restituzione entro dieci anni dal termine fissato per la fine dei lavori.[30]
2. Il prezzo di tali fondi è determinato in base agli stessi criteri adottati per la valutazione fatta in precedenza durante la procedura di espropriazione, tenuto conto dello stato dei fondi al momento della restituzione. Ove più favorevole ai soggetti interessati, il prezzo di restituzione è determinato in misura pari all’indennità corrisposta per l’espropriazione, rivalutata secondo l’indice provinciale dei prezzi al consumo accertato dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) con riguardo al periodo compreso tra la data del pagamento dell’indennità di espropriazione e la data di determinazione del prezzo di restituzione.Dal prezzo di restituzione sono comunque detratte, sulla base di idonea documentazione, le somme pagate a titolo di imposta in relazione all’indennità percepita.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla restituzione sono a carico dell’ente espropriante, salvo che sia diversamente disposto da specifiche norme di legge[31].
Art.20 Avviso e domanda
1. I terreni di cui al precedente articolo 19 vengono indicati con avviso pubblicato all’ albo del Comune territorialmente competente per la durata di 90 giorni.
2. I proprietari espropriati o gli aventi causa da essi, se intendono riacquistare la proprietà dei terreni di cui al comma 1, devono fare espressa dichiarazione da notificarsi all’ espropriante ed al Presidente della Giunta provinciale. Nei 30 giorni successivi alla determinazione del prezzo devono provvedere al pagamento sotto pena di decadenza.
3. Ove l’ avviso anzidetto non venga pubblicato, i proprietari o gli aventi causa da essi possono rivolgersi al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, perchè dichiari con proprio decreto che i beni non servono più all’ opera o all’ intervento di pubblica utilità [32].
Art.21 Esclusioni
1. Le disposizioni degli articoli 19 e 20 non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall’ espropriante acquistate su richiesta del proprietario in forza dell’ articolo 3, comma 4, e che rimangono disponibili dopo l’ esecuzione dei lavori.
2. Quando l’ intero fondo non è stato occupato per l’ esecuzione dell’ opera o dell’ intervento di pubblica utilità , è sempre applicabile il disposto dell’ articolo 19.
Art.22
Restituzione a seguito di mancata esecuzione dell’ opera o di inefficacia dell’ espropriazione
1. Fatta l’ espropriazione, se l’ opera o l’ intervento di pubblica utilità non sono stati eseguiti o sono trascorsi i termini all’ uopo concessi o prorogati, gli espropriati possono domandare all’ autorità giudiziaria competente la pronuncia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espopriati verso pagamento del prezzo che viene detrminato ai sensi dell’ articolo 19, comma 2.
Omissis[33].
Art.23
Restituzione delle aree nelle zone produttive e di espansione
CAPO IV
Occupazione temporanea dei fondi per l’ estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all’ esecuzione di opere pubbliche
Art.24
Interventi consentiti
1. Gli imprenditori ed esecutori di un’ opera dichiarata di pubblica utilità possono, fatte salve le norme sulla tutela del paesaggio, occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia o terra, per farvi deposito di materiale, per stabilire cantieri, magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all’ esecuzione dell’ opera stessa. Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia o terra non possono essere occupati i terreni chiusi da muri.
Art.25
Domanda e notificazione
1. La domanda deve essere diretta dall’ imprenditore od esecutore dei lavori al Presidente della Giunta
provinciale, con l’ indicazione della durata dell’ occupazione dei fondi, delle masse di terra eventualmente soggette a spostamento e dell’ ammontare dell’ indennità offerta.
2. La domanda deve essere notificata ai proprietari interessati con invito di fare, nel termine di giorni 20 decorrenti dalla notificazione, le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano l’ indennità offerta, la quale, in caso di silenzio, si considera rifiutata. 3.La notificazione deve essere eseguita da chi chiede l’ occupazione temporanea; questi deve dare al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio la prova dell’ avvenuta
accettazione, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, se ritiene
20 decorrenti dalla notificazione, le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano l’ indennità offerta, la quale, in caso di silenzio, si considera rifiutata. 3.La notificazione deve essere eseguita da chi chiede l’ occupazione temporanea; questi deve dare al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio la prova dell’ avvenuta
1. L’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, occupato senza valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre l’acquisizione dello stesso al suo patrimonio indisponibile, previa ponderazione degli interessi contrapposti. Al proprietario vanno risarciti i danni[46].
notificazione [34].
Art.26
Decreto di occupazione
1. Trascorso il termine indicato nell’ articolo 25, senza che sia stata fatta espressa dichiarazione di accettazione, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, se ritiene fondata la domanda, determina con proprio decreto la durata e le modalità dell’ occupazione, le eventuali limitazioni nonchè la relativa indennità , secondo la valutazione dell’ Ufficio estimo della Provincia [35].
Art.27
Perizia e deposito dell’ indennità
1. I proprietari dei terreni da occuparsi, sono avvertiti dal direttore dell’ Ufficio estimo della Provincia del giorno in cui si procede alla perizia.
2. Nella perizia si espone lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi. L’ indennità è determinata ai sensi dell’ articolo 30, comma 3.
3. Il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, vista la perizia, con il decreto di cui all’ articolo 26, ordina il deposito della somma determinata ed autorizza l’ occupazione temporanea [36].
4. Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell’ indennità possono proporre opposizione alla perizia dell’ Ufficioa estimo della Provincia davanti all’ autorità giudiziaria competente, secondo la vigente normativa statale.
Art.28
Divieti
1. All’ incaricato dell’ esecuzione dell’ opera o dell’ intervento di pubblica utilità è consentito, durante l’
occupazione temporanea, di avvalersi del terreno per usi non indicati nel decreto di autorizzazione.
CAPO V
Occupazioni d’ urgenza
Art.29
Occupazione nei casi di forza maggiore e di urgenza
1. Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti o negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, può ordinare, con decreto da notificarsi ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto, l’ occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero all’ esecuzione delle opere all’ uopo necessarie, con indicazione di un congruo termine [37].
2. Con il decreto di cui al comma 1, o con successivo decreto, il Presidente della Giunta provinciale stabilisce l’ indennità da corrispondersi ai proprietari e agli altri eventuali aventi diritto.
3. Se l’ urgenza fosse tale da non consentire l’ indugio richiesto per far avvertire il Presidente della Giunta provinciale ed attenderne i provvedimenti, il sindaco può autorizzare l’ occupazione temporanea dei beni indispensabili per l’ esecuzione dei lavori sopraindicati con l’ obbligo di comunicare immediatamente al Presidente della Giunta provinciale la concessa auottrizzazione.
4. Entro 30 giorni dalla notificazione del decreto che contiene la determinazione dell’ indennità , o trascorsi 60 giorni dall’ occupazione, senza che sia stata determinata l’ indennità , i proprietari dei beni occupati e gli altri eventuali aventi diritto, possono proporre opposizione contro l’ indennità nei modi indicati nell’ articolo 27, comma 4, rispettivamente chiederla giudizialmente.
5. Qualora occorra rendere definitiva l’ occupazione temporanea, si procede secondo le norme dell’ articolo 7 e seguenti restando sempre dovuta l’ indennità per l’ occupazione temporanea.
Art.30
Occupazione per l’ esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili
1. Per l’ esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili, limitatamente alle opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, alle strade pubbliche, alla sistemazione dei bacini montani, alle opere idrauliche, alle opere di protezione antivalanghe, alle opere concernenti le fognature, gli acquedotti ed i gasdotti, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi e previo deposito dell’ indennità di esproprio, può autorizzare con proprio decreto, da notificare ai proprietari e ad eventuali altri aventi diritto, l’ occupazione d’ urgenza die fondi necessari all’ esecuzione dei lavori [38].
2. In tutti gli altri casi di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili, il decreto di cui al comma 1 è emesso su conforme deliberazione della Giunta provinciale.
3. L’ indennità di occupazione è dovuta per ciascun anno nella misura dell’ interesse legale dell’ indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’articolo 7-quater, dell’articolo 7-quinquies, dell’articolo 8, dell’articolo 9, dell’articolo 13 e dell’articolo 14, e, per un mese o frazione di mese, nella misura di un dodicesimo dell’ importo annuo risultante, a decorrere dalla data di emissione del decreto. All’ indennità si applica la maggiorazione del 10% di cui all’ articolo 6, comma 2[39].
4. Qualora a giudizio dell’ Ufficio estimo della Provincia, l’ indennità di occupazione di cui al comma 3, risulti inadeguata, essa va determinata avuto riguardo alla durata dell’ occupazione, alla diminuzione di valore del fondo in considerazione della natura, della coltura e di altre peculiarità , nonchè all’ eventuale perdita dei frutti.
5. Entro 30 giorni dalla data di notificazione del decreto che determina l’ indennità per la durata dell’ occupazione temporanea, i proprietari e gli altri interessati possono proporre opposizione contro l’ indennità nei modi indicati nell’ articolo 15.
6. Il decreto del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio perde efficacia qualora l’ occupazione non avvenga entro dodici mesi dalla data della sua emissione [40].
7. L’ occupazione non può essere in alcun caso protratta oltre sette anni dalla data di emissione del decreto che l’ autorizza [38].
8. L’occupazione disposta per la realizzazione di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale non può essere protratta oltre il termine di cui all’articolo 1, comma 5[41].
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art.31
Abrogazione di norme ed applicabilità della nuova normativa
1. Sono abrogati gli articoli dal 7 al 15/ ter, l’ articolo 27, coamma 7, e l’ articolo 35- bis, commi 5, 6 e 7 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nel testo vigente [42].
2. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1-bis decorre a far data dal 15 ottobre 2001. Le procedure ablative non ultimate alla data predetta sono completate dalla Provincia [43].
3. Ogni riferimento alle disposizioni in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità , di costituzione coattiva di servitù , o di occupazione temporanea o di urgenza, relativo alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, o alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, nei testi vigenti, è da intendersi fatto alle corrispondenti disposizioni contenute nella presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Art.32
Regolazione tavolare di vecchie pendenze [44]
1. È autorizzata l’emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali
sono state realizzate opere pubbliche, a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell’indennità, qualora dette opere esistano da più di vent’anni ovvero siano state realizzate in esecuzione della procedura espropriativa avviata, e non ancora conclusa, ai sensi di leggi anteriori a questa legge. I provvedimenti così emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall’autorità giudiziaria.
2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo ad ogni effetto per l’intavolazione del relativo diritto.
Art.32 bis
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico [45]

giudiziaria.
2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo ad ogni effetto per l’intavolazione del relativo diritto.
Art.32 bis
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico [45]
1. L’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, occupato senza valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre l’acquisizione dello stesso al suo patrimonio indisponibile, previa ponderazione degli interessi contrapposti. Al proprietario vanno risarciti i danni[46].
2. L’atto di acquisizione:
a) può altresì essere emanato quando sia stato annullato, anche con sentenza passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio[47];
b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di 60 giorni, senza pregiudizio per l’eventuale azione già proposta;
d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;
f) è trascritto senza indugio presso l’ufficio tavolare.
3. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo e disposto la condanna al risarcimento del danno, l’autorità che ha disposto l’occupazione dell’area emana l’atto di acquisizione, dando atto dell’avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nel libro tavolare a cura e spese della medesima autorità.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo il risarcimento del danno è determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità. Se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, l’edificabilità è determinata in base ai criteri indicati dall’articolo 8, comma 1;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.
NOTE
[1] Comma sostituito dall’articolo 10 della L.P. n. 4 del 23-07-2004.
[2] Comma inserito dall’articolo 20 della L.P. n. 7 del 20-07-2006.
[3] Articolo aggiunto dall’articolo 39 della L.P. n. 2 del 31-01-2001 e successivamente sostituito dall’articolo 40 della L.P. n. 9 del 14-08-2001.
[4] Comma aggiunto dall’articolo 22 della L.P. n. 11 del 26-07-2002.
[5] Comma così modificato dall’articolo 31 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.
[6] Articolo sostituito dall’articolo 38 della l.p. n. 4 del 10-06-2008.
[7] Articolo abrogato dall’articolo 38 della l.p. n. 4 del 10-06-2008.
[8] Rubrica modificata dall’articolo 31 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.
[9] Comma modificato dall’articolo 31 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.
[10] Comma sostituito dall’articolo 10 della L.P. n. 4 del 23-07-2004.
[11] Comma modificato dall’articolo 31 della L.P. n. 4 del 19-02-2001 e successivamente sostituito dall’articolo 38 della l.p. n. 4 del 10-06-2008.
[12] Articolo sostituito dall’articolo 38 della l.p. n. 4 del 10-06-2008.
[13] Comma modificato dall’articolo 25 della L.P. n. 11 del 22 dicembre 2009.
[14] Articolo aggiunto dall’articolo 12 della L.P. n. 2 del 25-01-2000.
[15] Comma modificato dall’articolo 31 della L.P. n. 4 del 19-02-2001 e successivamente sostituito dall’articolo 38 della l.p. n. 4 del 10-06-2008.
[16] Comma modificato dall’articolo 31 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.
[17] Articolo inserito dall’articolo 38 della l.p. n. 4 del 10-06-2008 e successivamente sostituito dall’articolo 1 della L.P. n. 9 del 13 novembre 2009.
[18] Articolo inserito dall’articolo 2 della L.P. n. 9 del 13 novembre 2009.
[19] Comma modificato dall’articolo 25 della L.P. n. 11 del 22 dicembre 2009.
[20] Articolo inserito dall’articolo 3 della L.P. n. 9 del 13 novembre 2009.
[21] Articolo inserito dall’articolo 4 della L.P. n. 9 del 13 novembre 2009.
[22] Articolo sostituito dall’articolo 5 della L.P. n. 9 del 13 novembre 2009.
[23] Articolo inserito dall’articolo 6 della L.P. n. 9 del 13 novembre 2009.
[24] Articolo sostituito dall’articolo 7 della L.P. n. 9 del 13 novembre 2009.
[25] Comma sostituito dall’articolo 22 della L.P. n. 11 del 26-07-2002.
[26] Comma sostituito dall’articolo 12 della L.P. n. 2 del 25-01-2000 e successivamente dall’articolo 8 della L.P. n. 9 del 13 novembre 2009.
[27] Articolo inserito dall’articolo 9 della L.P. n. 9 del 13 novembre 2009.
[28] Comma così modificato dall’articolo 39 della L.P. n. 2 del 31-01-2001.
[29] Comma così modificato dall’articolo 32 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.
[30] Comma sostituito dall’articolo 10 della L.P. n. 9 del 13 novembre 2009
[31] Comma sostituito dall’articolo 10 della L.P. n. 9 del 13 novembre 2009
[32] Comma così modificato dall’articolo 33 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.
[33] Articolo abrogato dall’articolo 15 della L.P. n. 5 del 31-03-2003.
[34] Comma così modificato dall’articolo 33 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.
[35] Comma così modificato dall’articolo 33 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.
[36] Comma così modificato dall’articolo 33 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.
[37] Comma così modificato dall’articolo 33 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.
[38] Comma così modificato dall’articolo 33 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.
[39] Comma modificato dall’articolo 25 della L.P. n. 11 del 22 dicembre 2009.
[40] Comma così modificato dall’articolo 39 della L.P. n. 2 del 31-01-2001 e successivamente dall’articolo 33 della L.P. n. 4 del 19-02-2001.
[41] Comma inserito dall’articolo 20 della L.P. n. 7 del 20-07-2006.
[42] Comma così modificato dall’articolo 25 della L.P. n. 21 del 23-06-1992.
[43] Comma sostituito dall’articolo 39 della L.P. n. 2 del 31-01-2001 e successivamente dall’articolo 40 della L.P. n. 9 del 14-08-2001.
[44] Articolo aggiunto dall’articolo 36 della L.P. n. 7 del 09-08-1999.
[45] Comma aggiunto dall’articolo 45 della L.P. n. 19 del 28-12-2001.
[46] Comma sostituito dall’articolo 20 della L.P. n. 7 del 20-07-2006.
[47] Lettera sostituita dall’articolo 20 della L.P. n. 7 del 20-07-2006.
Tutti i diritti riservati – © copyright 2002 – Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

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