L’ipotesi dello sconfinamento nella realizzazione delle opere pubbliche

Molto interesse ha suscitato sul tema la recente pronuncia n. 18272/2019 della Corte di Cassazione, con la quale la Corte ha regolato il profilo della competenza in ordine alle ipotesi di sconfinamento dell’opera pubblica.

Il caso è quello della realizzazione di un’opera pubblica mediante procedimento espropriativo regolarmente concluso e che dia luogo tuttavia, nell’esecuzione dei lavori, ad uno sconfinamento dell’opera rispetto alla fascia di terreno prevista nel piano particellare di esproprio.

Il caso attiene sicuramente ad una ipotesi di occupazione illegittima da parte della pubblica amministrazione, in quanto i terreni occupati a seguito dello sconfinamento non era stati fatti oggetto di procedura espropriativa. L’occupazione, quindi, configura un caso di illecito permanente, con diritto del proprietario di richiedere la demolizione dell’opera e la rimissione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al pagamento del risarcimento per l’illegittima occupazione effettuata.

Altrettanto sicuramente la pubblica amministrazione potrebbe procedere all’emissione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr 327/2001.

Il punto in dubbio riguardava invece la giurisdizione a giudicare della fattispecie, ovvero se la materia rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo o ordinario. A favore della prima ipotesi si poteva ascrivere il fatto che l’occupazione derivava comunque da un procedimento amministrativo regolarmente compiuto e quindi avesse comunque la sua fonte nell’esercizio di potere amministrativo, il cui giudizio, appunto, è soggetto alla giurisdizione amministrativa.

La Corte di Cassazione ha tuttavia indicato la giurisdizione ordinaria, evidenziando come in relazione allo sconfinamento, la fascia di terreno illegittimamente occupata, risulta priva di qualunque elemento di esercizio di pubblico potere, non essendo infatti prevista né nel piano particellare di esproprio né nella dichiarazione di pubblica utilità: l’occupazione si tradurrebbe in una mera occupazione di fatto (occupazione usurpativa) e pertanto la giurisdizione sarebbe a parere della Corte in capo al giudice ordinario.

In tema di conflitto di giurisdizione avente ad oggetto una controversia relativa ad un’ipotesi di cd. sconfinamento, ossia del caso in cui la realizzazione dell’opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l’occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l’azione di risarcimento del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.”

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