L’occupazione illegittima ed il riparto di giurisdizione

Come noto una occupazione illegittima da parte della pubblica amministrazione può derivare sostanzialmente da tre distinte situazioni:

  • Un procedimento espropriativo soggetto a vizi e quindi dichiarato illegittimo dalla giurisdizione amministrativa: ivi si avrà una originaria occupazione legittima del bene derivante da un procedimento espropriativo; l’occupazione tuttavia diverrà illegittima ab origine a seguito dell’annullamento del procedimento espropriativo ad opera del giudice amministrativo
  • Un procedimento espropriativo validamente iniziato con una regolare dichiarazione di pubblica utilità cui sia seguita l’occupazione di urgenza del bene, ma mai concluso con l’emissione di un decreto di esproprio traslativo della proprietà: ivi l’occupazione diverrà illegittima solo dalla data di scadenza dell’occupazione di urgenza del bene.
  • Una occupazione di mero fatto effettuata in assenza di qualunque valido atto amministrativo e quindi in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità

Tutti e tra i casi danno origine ha una identica situazione di fatto: sia che l’originaria presa di possesso fosse legittima e tale non sia più, sia che l’occupazione fosse fin da principio illegittima, in entrambi i casi al momento dell’instaurazione del giudizio si verte in una illegittima occupazione del terreno da parte della Pubblica Amministrazione.

Se quindi di fatto non sussistono differenze tra le tre situazioni sopra esaminate, la corretta ricostruzione della fattispecie da cui sia originata l’occupazione risulta indispensabile al fine di individuare la giurisdizione cui rivolgersi al fine di far constatare appunto l’illegittimità dell’occupazione.

La giurisprudenza in materia, infatti, seguendo il principio imposto dall’art. 103 Cost. e art. 7 Codice del Processo Amministrativo in tema di riparto della giurisdizione tra giurisdizione civile e giurisdizione amministrativa, evidenzia che solo nel terzo caso esaminato competente a conoscere la causa sia il giudice ordinario, riservando alla giurisdizione amministrativa la competenza sui primi due casi sopra indicati.

Nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, appartengono alla cognizione del giudice ordinario le ipotesi residuali in cui l’Amministrazione abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa, ossia i casi di occupazione c.d. usurpativa (nei quali manca la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in ragione della quale è stata disposta l’occupazione di un fondo) oppure i casi di c.d. sconfinamento (che ricorre qualora la realizzazione dell’opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dal presupposto provvedimento di approvazione del progetto), poiché tali fattispecie non sono in alcun modo riconducibili all’esercizio di una potestà amministrativa, trattandosi, in altre parole, di meri comportamenti materiali tenuti in carenza assoluta di potere. (Cassazione civile sez. un., 08/07/2019, n.18272)

In materia di espropriazione per pubblica utilità, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente e in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d’urgenza e proseguita successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. (Cassazione civile sez. un., 16/04/2018, n.9334)

In sostanza la giurisprudenza evidenzia come sussista la giurisdizione del giudice ordinario soltanto quando l’occupazione del bene sia di mero fatto: in sostanza quella che veniva definita occupazione usurpativa. Sussiste viceversa la giurisdizione del giudice amministrativo quando l’illegittima occupazione sia derivata comunque da un originario esercizio di potere amministrativo, seppure poi tale occupazione sia divenuta illegittima vuoi per mancata emissione del decreto di esproprio nei termini di legge, vuoi per sopravvenuta illegittimità del procedimento amministrativo.

Si rammenta infine la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ogni qual volta i fondi siano stati occupati per la costruzione di una opera idraulica.

Ai sensi dell’art. 140, lett. d) ed e) del r. d. n. 1775 del 1933, sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche tutte le controversie aventi ad oggetto un’occupazione di fondi che si renda necessaria per la costruzione di un’opera idraulica di derivazione, di utilizzazione o di regolamentazione di acque pubbliche, senza distinzione tra occupazioni che siano formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni che non lo siano, ancorché l’interessato, denunciando l’illegittimità, chieda il risarcimento del danno che ne sia conseguito. (Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, n.32069)

In materia di espropriazione per pubblica utilità, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente e in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d’urgenza e proseguita successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. (Cassazione civile sez. un., 16/04/2018, n.9334)

In sostanza la giurisprudenza evidenzia come sussista la giurisdizione del giudice ordinario soltanto quando l’occupazione del bene sia di mero fatto: in sostanza quella che veniva definita occupazione usurpativa. Sussiste viceversa la giurisdizione del giudice amministrativo quando l’illegittima occupazione sia derivata comunque da un originario esercizio di potere amministrativo, seppure poi tale occupazione sia divenuta illegittima vuoi per mancata emissione del decreto di esproprio nei termini di legge, vuoi per sopravvenuta illegittimità del procedimento amministrativo.

Si rammenta infine la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ogni qual volta i fondi siano stati occupati per la costruzione di una opera idraulica.

Ai sensi dell’art. 140, lett. d) ed e) del r. d. n. 1775 del 1933, sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche tutte le controversie aventi ad oggetto un’occupazione di fondi che si renda necessaria per la costruzione di un’opera idraulica di derivazione, di utilizzazione o di regolamentazione di acque pubbliche, senza distinzione tra occupazioni che siano formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni che non lo siano, ancorché l’interessato, denunciando l’illegittimità, chieda il risarcimento del danno che ne sia conseguito. (Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, n.32069)

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