L’occupazione illegittima e la caducazione degli accordi bonari sull’indennità
La mancata emissione del decreto di esproprio nel termine quinquennale di legge comporta, come noto, la sopravvenuta illegittimità dell’occupazione del terreno eventualmente già condotta dalla Pubblica Amministrazione nell’ambito di una procedura espropriativa.
Se anche quindi, al momento dell’apprensione del bene, la presa di possesso fosse stata legittima, il mancato completamento della procedura espropriativa con l’emissione del decreto di esproprio determina la caducazione del titolo dell’occupazione che, quindi, diviene illegittima.
Come noto, tuttavia, la procedura espropriativa può concludersi anche con la redazione notarile di un accordo di cessione bonaria del bene soggetto ad esproprio, di cui all’art. 45 dpr 327/2001. In questo caso l’atto notarile determina il trasferimento della proprietà del bene in favore della pubblica amministrazione in luogo dell’emissione del decreto di esproprio.
Occorre tuttavia ben differenziare l’accordo notarile di cessione bonaria, dal mero accordo sull’indennità di esproprio sottoscritto privatamente tra le parti (autorità espropriante ed espropriato).
Mentre infatti la cessione bonaria notarile è, come visto, un atto che oltre a regolare il profilo indennitario determina la traslazione della proprietà del bene, l’accordo sul valore dell’indennità di esproprio consegue l’unico fine di rendere definitiva la determinazione del corrispettivo dovuto per l’esproprio subito e non determina, quindi, il trasferimento della proprietà in favore della pubblica amministrazione. Per conseguire tale secondo effetto, quindi, sarà comunque necessaria o la stipula di un accordo bonario notarile o l’emissione di un decreto di esproprio.
Ci si chiede quindi, cosa accada nel caso in cui raggiunto tra le parti l’accordo economico sul valore dell’indennità di esproprio, non si giunga al trasferimento della proprietà nei termini di legge. A tale interrogativo ha recentemente risposto:
Cassazione civile sez. I, 06/03/2020, n.6487: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’accordo bonario sull’indennità spettante all’espropriando non comporta “ipso facto” la cessione volontaria del bene, sicchè con l’accettazione dell’indennizzo l’entità stabilita diventa definitiva e non più contestabile in base all’art. 12, comma 2, della l. n. 865 del 1971, solo in caso di successiva adozione del decreto di esproprio, in mancanza del quale la procedura espropriativa non si perfeziona e si ha la caducazione degli accordi e degli atti compiuti nella sua pendenza.” Fonte: Giustizia Civile Massimario 2020
La Suprema Corte evidenzia come solo l’adozione del decreto di esproprio (o un accordo notarile di cessione bonaria) perfezioni la procedura espropriativa. In mancanza quindi l’occupazione diventa illegittima, con tutte le note conseguenze.
La caducazione della legittimità della procedura espropriativa, tuttavia, ha effetto anche sugli accordi inerenti la determinazione dell’indennità di espropriazione i quali quindi, non solo non sono sufficienti a stabilizzare la regolarità della procedura espropriativa, ma sono essi stessi travolti dalla sopravvenuta illegittimità della procedura.
Quando quindi una procedura espropriativa non sia regolarmente conclusa, l’occupazione già condotta dalla pubblica amministrazione diviene illegittima e gli accordi sull’indennità già eventualmente sottoscritti tra le parti, vengono a decadere, perdendo ogni efficacia vincolante tra le parti.
Il proprietario che abbia subito l’occupazione illegittima, potrà quindi valersi di tutti gli strumenti di legge per la tutela del suo diritto di proprietà e dei suoi diritti economici, senza subire alcuna limitazione per l’aver firmato un accordo sull’indennità quando il procedimento espropriativo era ancora legittimamente condotto dalla pubblica amministrazione.
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