Mancata notifica del decreto di esproprio: quali conseguenze
Capita che il proprietario apprenda dell’avvenuta emanazione del decreto di esproprio soltanto a distanza di tempo, per vie indirette, senza averne mai ricevuto formale notificazione. Ci si chiede se tale omissione renda illegittima l’occupazione del fondo e se il proprietario possa far valere l’illiceità della condotta dell’amministrazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ha fornito una risposta articolata, che è opportuno conoscere per non incorrere in errori di impostazione difensiva.
La natura non recettizia del decreto
Il decreto di esproprio è atto amministrativo non recettizio. Ciò significa che la sua comunicazione al destinatario non costituisce elemento integrativo della fattispecie, né requisito di validità, né condizione di efficacia.
L’effetto traslativo della proprietà in favore della mano pubblica si verifica pertanto alla data della pronuncia del decreto, indipendentemente dalla sua successiva notificazione. Del resto l’art. 23, comma 1, lettera a), dpr 327/2001 richiede la sola emanazione del decreto entro il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, non anche la sua notificazione contestuale.
Ne discende che, ove il decreto sia stato regolarmente emanato, l’occupazione del fondo da parte dell’amministrazione non può qualificarsi come illegittima: il bene è già entrato nel patrimonio pubblico e non sussiste alcuna occupazione sine titulo.
La funzione della notificazione
La notificazione conserva tuttavia una funzione precisa, che la pronuncia in commento individua con chiarezza: essa fa decorrere il termine per l’opposizione alla stima.
L’omissione della notifica non pregiudica dunque il proprietario, ma lo avvantaggia sotto tale specifico profilo. In mancanza di notificazione il termine decadenziale di trenta giorni non inizia a decorrere e la facoltà di chiedere la rideterminazione giudiziale dell’indennità resta impregiudicata, entro il più ampio termine di prescrizione ordinaria decennale decorrente dall’emanazione del decreto.
Il principio, va segnalato, opera in entrambe le direzioni: la Corte di Cassazione, con la sentenza sez. I, 26 febbraio 2021, n. 5340, ha chiarito che anche l’ente espropriante non decade dalla facoltà di proporre opposizione alla stima in assenza delle prescritte notificazioni.
Sentenza di riferimento
T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 3/04/2026, n. 2248:
“La mancata notifica al proprietario del decreto di esproprio non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo che legittimi lo stesso ad invocare l’illiceità dell’occupazione del fondo, ma comporta soltanto che il proprietario non sia soggetto al termine di decadenza per l’opposizione alla stima, impedendone il decorso; infatti, l’effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica si verifica alla data della pronuncia del decreto anzidetto, indipendentemente dalla sua notificazione; inoltre, detto decreto ha natura di atto non recettizio, per cui la sua comunicazione non ne è elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo la funzione di far appunto decorrere il termine di opposizione alla stima.”
La distinzione dalle ipotesi di occupazione illegittima
La pronuncia impone di tenere nettamente distinti due piani che nella pratica vengono spesso confusi.
Se il decreto di esproprio è stato emanato, ancorché mai notificato, la proprietà è transitata all’ente e il rimedio esperibile è esclusivamente quello indennitario, mediante opposizione alla stima o azione di determinazione giudiziale dell’indennità davanti alla corte d’appello.
Se invece il decreto non è mai stato emanato, ovvero è stato emanato oltre il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ed è stato tempestivamente annullato, l’occupazione è illegittima, integra un illecito permanente e legittima l’azione restitutoria e risarcitoria. Diversa ancora l’ipotesi dello sconfinamento, in cui l’opera interessi un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti: in tal caso, come affermato da Cass. civ., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26258, si versa in carenza assoluta di potere e la cognizione spetta al giudice ordinario.
Confondere questi piani è l’errore difensivo più costoso, poiché conduce a coltivare un’azione risarcitoria destinata al rigetto mentre il termine per la corretta rideterminazione dell’indennità scorre.
Indicazioni operative
Il proprietario che venga a conoscenza dell’esistenza di un decreto di esproprio mai notificato dovrebbe anzitutto acquisire copia integrale dell’atto e verificarne la data di emanazione, raffrontandola con il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Accertata la tempestività del decreto, l’attenzione va concentrata sul quantum: la mancata notificazione, lungi dal costituire un pregiudizio, mantiene aperta la strada della rideterminazione dell’indennità. È tuttavia opportuno non attendere oltre il necessario, poiché la prescrizione decennale continua a decorrere dall’emanazione dell’atto.
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