Occupazione di urgenza dei beni espropriati

Che cos’è?

L’art. 22 bis dpr 327/2001 prevede la possibilità per l’ente espropriante di emettere un decreto di occupazione di urgenza preordinata all’espropriazione.
L’occupazione di urgenza è cosa assai diversa dall’occupazione temporanea: nell’ambito dell’occupazione di urgenza infatti vengono occupate le aree che poi saranno espropriate, mentre l’occupazione temporanea è finalizzata a garantire all’ente espropriante la disponibilità di aree che poi al termine dei lavori saranno restituite al proprietario, il caso tipico è quello delle aree di cantiere.

L’occupazione di urgenza preordinata all’esproprio risulta possibile quanto:
    • l’esproprio riguardi più di 50 proprietari
    • sia prevista la realizzazione di opere relative ad infrastrutture strategiche od insediamenti produttivi
    • qualora vi siano situazioni di particolare urgenza e necessità adeguatamente motivate,

Dall’emissione di tale decreto derivano conseguenze particolarmente gravi a danno dei proprietari, infatti:
    • l’immissione in possesso e l’occupazione di urgenza dell’area avvengono nei tre mesi successivi all’emissione del decreto.

L’ ente entra quindi nel possesso dei beni prima di esserne divenuto proprietario con l’emissione del decreto di esproprio e prima di aver pagamento dell’indennità di espropriazione. Il decreto di esproprio dovrà quindi essere emesso entro 5 anni dall’approvazione del progetto
    • l’indennità provvisoria di esproprio viene determinata unilateralmente dall’ente espropriante senza possibilità di partecipazione del proprietario. Il proprietario per tutelarsi è necessariamente costretto ad affidarsi ai procedimenti di rideterminazione dell’indennità definitiva

Il diritto all'indennità di occupazione di urgenza

L’occupazione di urgenza dà però diritto al proprietario ad un’indennità aggiuntiva di occupazione per il periodo intercorrente tra l’occupazione del bene ed il pagamento dell’indennità di esproprio.
In caso di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, infatti, l’art. 22 bis comma 5 stabilisce che per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione è dovuta un’indennità di occupazione pari per ogni anno ad 1/12 di quanto spetta per l’esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad 1/12 di quella annua. La base di calcolo, peraltro, non è costituita solo dal valore terreno espropriando, ma comprende il valore complessivo dell’indennità e quindi anche considerando le piantagioni, i manufatti insistenti sul terreno, nonché l’eventuale svalutazione della porzione residua del bene.
Ampio contenzioso è sorto circa il termine finale per il computo dell’indennità di occupazione di urgenza. Nonostante il chiaro tenore letterale della norma, vari enti esproprianti hanno sostenuto che l’indennità di occupazione di urgenza dovesse essere calcolato solo fino all’emissione del decreto di espropriazione.
Tale posizione è però stata respinta dalla Corte di Cassazione:

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, n.32415: “La tesi di …., secondo la quale l’indennità di occupazione d’urgenza dovrebbe essere calcolata (non sino alla data del deposito dell’indennità di espropriazione ma) sino alla data del decreto di espropriazione che segna il momento della perdita della proprietà del bene per il privato, pur avendo avuto seguito in un precedente di questa Corte (n. 19758 del 2017), non è condivisibile.
Si deve considerare che l’acquisizione della proprietà da parte della pubblica amministrazione (e dei soggetti ad essa equiparati, come nel caso in esame) è effetto di una fattispecie complessa nella quale il decreto di espropriazione (L. n. 2359 del 1865, art. 50) presenta un rilievo determinante che è però integrato dal pagamento del “giusto prezzo” del bene, a norma della L. n. 2359 del 1865, art. 39 (oggi D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1), in relazione all’art. 42 Cost., comma 3. Ciò assume rilievo rispetto ad un’obbligazione particolare, qual è quella avente ad oggetto l’indennità di occupazione d’urgenza, che serve a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, fino a quando detta fattispecie complessa non si sia conclusa con il deposito dell’indennità di esproprio, secondo una regola generale in materia espropriativa. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo, la “data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo” che segna il momento fino al quale è dovuta l’indennità di occupazione, a norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22 bis, comma 5, non coincide con la data del pagamento effettivo ma con quella del deposito dell’indennità presso la Cassa depositi e prestiti, che produce effetti liberatori per l’espropriante.”

Occupazione di urgenza e vicende anomale

Come detto l’occupazione di urgenza è preordinata all’esproprio delle aree che si verifica con l’emissione da parte dell’ente espropriante di un decreto di espropriazione. Tale decreto potrà essere emesso entro 5 anni dalla data di approvazione del progetto.
In mancanza della tempestiva emissione del decreto di esproprio l’occupazione di urgenza diverrà occupazione illegittima, sul punto può leggersi:

Cassazione civile, sez. I, 19/06/2019, n. 16509: “La occupazione preordinata alla espropriazione, prevista dall’ articolo 22-bis del Dpr 327/2001, aggiunto, dall’ articolo 1, del Dlgs 302/2002 , è finalizzata a consentire alla Amministrazione di conseguire la anticipata immissione in possesso dell’area sulla quale deve essere realizzata l’opera pubblica dichiarata urgente e indifferibile, per dare inizio ai lavori ed evitare di dovere attendere che il procedimento espropriativo giunga alla sua naturale conclusione con la pronuncia del provvedimento ablativo. È quindi chiaro che, sussistendo un collegamento funzionale tra le figure ablatorie della occupazione preliminare e della espropriazione, nonché tra di esse e la dichiarazione di pubblica utilità che ne costituisce il necessario presupposto legittimante, alla sopravvenuta perdita di efficacia di quest’ultima consegue il venire meno della occupazione legittima.”

L’ente espropriante viceversa, prima dell’emissione del decreto di esproprio, potrà decidere di restituire i beni occupati al proprietario. In questo caso l’occupazione di urgenza si trasformerà in occupazione temporanea.

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