Art. 22 bis: Occupazione d’urgenza

Art. 22-bisOccupazione d’urgenza
1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20, puo’ essere emanato, senza particolari indagini e formalita’, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennita’ di espropriazione, e che dispone anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l’indennita’ da offrire in via provvisoria. Il decreto e’ notificato con le modalita’ di cui al comma 4 e seguenti dell’articolo 20 con l’avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, puo’, nel caso non condivida l’indennita’ offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

  1. Il decreto di cui al comma 1, puo’ altresi’ essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennita’ di espropriazione senza particolari indagini o formalita’, nei seguenti casi:
  2. a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
  3. b) allorche’ il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
  4. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennita’ e’ riconosciuto l’acconto dell’80% con le modalita’ di cui al comma 6, dell’articolo 20. (L)
  5. L’esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell’immissione in possesso, e’ effettuata con le medesime modalita’ di cui all’articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)
  6. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennita’ di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria e’ dovuta l’indennita’ di occupazione, da computare ai sensi dell’articolo 50, comma 1. (L)
  7. Il decreto che dispone l’occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all’articolo 13. (L)

(1) Articolo aggiunto dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

Cons. Stato Sez. VI, 12/01/2011, n. 114: la particolare urgenza
La realizzazione di ogni opera pubblica, specie quando siano stati reperiti i finanziamenti, è di per sé particolarmente urgente perché si tratta di soddisfare interessi pubblici, con la conseguenza che la motivazione sulla particolare urgenza di avviare i lavori, presa in considerazione dall’art. 22-bis t.u. n. 327 del 2001, non è sostanzialmente dissimile dalla urgenza indicata nel precedente art. 22, e ciò in quanto in presenza dei presupposti procedimentali prescritti per l’emanazione dell’ordinanza di occupazione d’urgenza (il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità), l’amministrazione ben può immettersi senz’altro nel possesso dell’area in esecuzione dell’ordinanza di occupazione d’urgenza, per realizzare le opere per le quali c’è stata l’approvazione del progetto e lo stanziamento delle risorse in bilancio. (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano, sez. II, n. 1/2010).

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 11/01/2011, n. 50: fonti rinnovabili
L’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione alla Direttiva n. 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, al comma 1, dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto, mentre in tale comma sottopone ad un’autorizzazione unica, nell’ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli impianti stessi. Infine il comma 4 del citato art. 12 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. La possibilità offerta dal citato art. 12 di far confluire, nell’ambito di una procedura per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili finalizzata al rilascio di un’autorizzazione unica anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli impianti stessi (fra cui sono sicuramente da annoverare anche le eventuali procedure espropriative), non può implicare anche che l’eventuale sub-procedimento espropriativo incidentale rimanga confuso ed indistinto nell’ambito delle predetta complessa procedura in modo tale da farsi luogo alla disapplicazione di tutte le regole proprie della procedura espropriativa poste anzitutto a presidio dei diritto del proprietario espropriando. In particolare, si applica la previsione contenuta nell’art. 17, comma 2 (” Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazio-ne equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è divenuto efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio”) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327, che impone la notifica individuale all’ablato del provvedimento che dichiara la pubblica utilità.

Cassazione civile  sez. un., 06 maggio 2009, n. 10362: contestazione dell’indennità di occupazione di urgenza
Avverso il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all’espropriazione, di cui all’art. 22 bis d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che contenga la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, la doglianza relativa al quantum dell’indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d’urgenza, ma si concreta in un’opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli art. 50 (cui rinvia l’art. 22 bis citato) e 53 del d.lg. n. 327 del 2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello, ovvero al Tribunale regionale delle acque pubbliche ove l’occupazione dei fondi, totale o parziale, permanente o temporanea, avvenga «in conseguenza dell’esecuzione e manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque», ai sensi dell’art. 140, lett. d, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.

Consiglio Stato  sez. III, 29 settembre 2009, n. 2215: urgenza in senso oggettivo e numero di proprietari
Nella procedura di esproprio, l’urgenza deve costituire una caratteristica intrinseca dell’opera da realizzare, mentre, al contrario, resterebbero irrilevanti le ragioni di urgenza non oggettiva; ma è altresì vero che il legislatore può scegliere i casi in cui attribuire un’urgenza per legge. Ciò è avvenuto per le fattispecie di cui all’art. 22 bis, comma 2 d.P.R. n. 327 del 2001, nel quale si legge che si può far ricorso alla occupazione d’urgenza (senza che occorra specifica motivazione al riguardo, altrimenti la norma non avrebbe senso), allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50 e ciò perché l’espletamento del procedimento di determinazione dell’indennità di espropriazione in relazione ad un così elevato numero di proprietari espropriandi ritarderebbe eccessivamente l’effettiva esecuzione delle opere.

T.A.R.  L’Aquila  Abruzzo  sez. I, 24 marzo 2010, n. 289: urgenza e obbligo di motivazione“]In tema di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’art. 22 bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, l’urgenza è presunta dal legislatore nelle ipotesi contemplate dal comma 2, per cui nessun obbligo motivazionale incombe sulla p.a., mentre, nell’ipotesi di cui al comma 1, dovrà essere motivata la c.d. doppia urgenza qualificata, concernente l’avvio dei lavori in relazione alla particolare natura delle opere.

T.A.R.  Salerno  Campania  sez. II, 16 aprile 2010, n. 3913: in casi in cui non è necessaria una specifica ragione di urgenza
L’art. 22 bis d. P. R. n. 327 del 2001, relativo all’occupazione d’urgenza, prevede due ipotesi: quella generale, comma1, che richiede il decreto motivato in relazione alla particolare natura delle opere qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza così da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’art. 20; quella specifica, comma2, che esclude particolari indagini e formalità qualora o si tratti di interventi riferibili alla l. n. 443 del 2001 oppure il numero dei destinatari sia superiore a 50; le ipotesi indicate nel comma 2 sono state previste perché l’elevato numero dei destinatari avrebbe l’effetto, se si dovesse seguire la procedura del comma 1, di ritardare l’effettiva esecuzione delle opere: pertanto, l’art. 22 bis, comma 2, non richiede alcuna specifica motivazione delle ragioni d’urgenza che hanno indotto ad occupare il bene quando il numero dei destinatari sia superiore a 50.

T.A.R.  Reggio Calabria  Calabria, 03 ottobre 2005, n. 1745: carenza di motivazione
È illegittimo il decreto di occupazione d’urgenza che trascuri di motivare sulla doppia urgenza qualificata richiesta dalla legge, nulla specificando in ordine alla eventuale natura particolare dell’opera da realizzare e alla particolare urgenza atta a giustificare l’occupazione in parola, la quale non può legittimamente derivare da inadempimenti o ritardi dell’amministrazione (fattispecie in cui la motivazione data dal comune – da un lato, la mancanza, in tutto il territorio comunale, di strutture analoghe a quella per la cui realizzazione era stata avviata la procedura di esproprio; dall’altro, l’intervenuta aggiudicazione dell’appalto dei relativi lavori – risultava meramente apparente, essendo “in re ipsa” che un opera pubblica venga progettata e realizzata se ed in quanto mancante ed essendo altresì evidente che essa debba essere sempre preceduta dall’aggiudicazione del contratto d’appalto, il cui perfezionamento porterebbe sempre alla necessità di acquisire immediatamente la disponibilità dei terreni sui quali dovrà sorgere l’opera).

T.A.R.  Salerno  Campania  sez. I, 13 aprile 2005, n. 555: urgenza qualificataL’esegesi della disposizione contenuta nell’art. 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 (t.u. dell’espropriazione per p.u.) evidenzia che presupposto di operatività della norma non è una qualsiasi situazione di urgenza, ma un’urgenza peculiare e qualificata i cui limiti sono chiaramente espressi dalla norma medesima.

T.A.R.  Torino  Piemonte  sez. I, 03 maggio 2010, n. 2286: come calcolare il numero dei proprietari
Il numero dei proprietari espropriandi che giustifica l’emissione del decreto di occupazione d’urgenza ai sensi dell’art. 22 bis t.u. espropriazioni va calcolato con riferimento alle singole particelle da espropriare e non con riferimento ai singoli destinatari individualmente considerati.

T.A.R.  Brescia  Lombardia  sez. I, 22 settembre 2010, n. 3557: urgenza e opere di viabilità
La formula utilizzata dall’art. 22-bis comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001 per descrivere i presupposti dell’occupazione anticipata dei beni da espropriare non implica il carattere eccezionale della procedura accelerata e neppure un aggravio nella motivazione, ma è sufficiente che in concreto vi siano oggettive esigenze di celerità connesse alla natura delle opere, come normalmente si verifica per gli interventi relativi alla viabilità, dove è immediatamente percepibile l’interesse collettivo alla sicurezza della circolazione.

T.A.R.  Cagliari  Sardegna  sez. II, 15 luglio 2010, n. 1898: motivazione per relationem?
In materia di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’art. 22 bis, d.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001, la motivazione sottesa all’urgenza di entrare in possesso del bene oggetto di futura espropriazione non deve necessariamente essere contenuta nel decreto di occupazione, ma può essere desunta per relationem dagli atti pregressi del procedimento, dai quali ben può evincersi l’urgenza e l’indifferibilità della immediata apprensione del bene del privato.

Consiglio Stato  sez. VI, 12 gennaio 201, n. 114: quale durata?
La mancata indicazione della durata dell’occupazione non è vizio di illegittimità del decreto, in quanto l’art. 22 bis, d.P.R. n. 327 del 2001 non considera elemento costitutivo del decreto di occupazione l’indicazione del termine di durata, fissando direttamente un termine massimo di efficacia coincidente con quello della dichiarazione di p.u.; infatti, il decreto di occupazione d’urgenza perde efficacia se non è emanato il decreto di esproprio entro cinque anni decorrenti dalla dichiarazione di p.u.

Consiglio Stato  sez. IV, 19 gennaio 2011, n. 385: obbligo di motivazione e motivazione in re ipsa
Perché possa legittimamente farsi luogo ad occupazione di urgenza ai sensi dell’art. 22 bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, occorre che l’Amministrazione motivi congruamente in ordine alle oggettive ragioni che denotano la conclamata urgenza dell’intervento, potendo tale obbligo motivazionale escludersi nei soli casi in cui questa risulti in re ipsa dalla natura stessa dell’intervento.

T.A.R.  Firenze  Toscana  sez. I, 17 marzo 2008, n. 317: urgenza e motivazione di stile
La legittimità del decreto di occupazione « anticipata » è condizionata dall’indefettibile necessità di una motivazione che dia conto dell’urgenza qualificata, che deve essere comunque connessa alla particolare natura delle opere da realizzare sui suoli che si intendono fare oggetto di occupazione d’urgenza. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si limita ad affermare « l’avvio dei lavori, in relazione alla particolare natura dell’opera, riveste carattere di particolare urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’art. 20 del D.P.R. 327/2001, sul procedimento ordinario ». È evidente che la frase riportata costituisce mera ripetizione del testo normativo e non argomentazione idonea a spiegare perché l’asserita « particolare natura dell’opera » impedisca di seguire la procedura ordinaria e renda invece necessario ricorrere all’occupazione d’urgenza.

Cassazione civile  sez. I, 22 febbraio 2002, n. 2563: occupazione di urgenza e prova

Al fine di conseguire l’indennità di occupazione, la prova dello spossessamento da parte dell’ente occupante, e quindi della decorrenza dell’occupazione, ove contestata, può essere data con la produzione del verbale dello stato di consistenza e della immissione in possesso, documento che, redatto in contraddittorio con il proprietario, ben può essere da questi ottenuto in copia e prodotto in causa, e relativamente al quale, dunque, la parte non può assolvere all’onere della prova limitandosi a chiedere l’esercizio del potere discrezionale del giudice di ordinare l’esibizione di documenti alla p.a.

Cassazione civile  sez. I, 22 febbraio 2008, n. 4538: cessione volontaria e indennità di occupazione

In tema di espropriazione, il corrispettivo della cessione volontaria si identifica, di regola, con la sola indennità di espropriazione, avendo l’atto ad oggetto l’acquisizione dal cessionario della proprietà dei beni per causa di pubblica utilità da parte dei cedenti. Pertanto, il prezzo della cessione concordato preventivamente sulla base dell’offerta dell’indennità provvisoria di espropriazione deve intendersi, in assenza di indicazioni in contrario, come non comprensivo dell’indennità di occupazione, soprattutto qualora al momento dell’accordo sull’indennità non si conosca la data finale dell’occupazione di urgenza, per essere la stessa ancora legittimamente in atto.

Cassazione civile  sez. un., 06 maggio 2009, n. 10362: occupazione di urgenza e fissazione dell’indennità
Il provvedimento di occupazione di urgenza ex art. 22 bis d.P.R. n. 327 del 2001 deve contenere a pena di illegittimità la determinazione dell’indennità di occupazione e di espropriazione.

T.A.R.  Catania  Sicilia  sez. II, 12 giugno 2008, n. 1179: come calcolare il numero dei proprietari (2)
Qualora i destinatari della procedura ablativa siano oltre cinquanta legittimamente l’amministrazione intimata ha adottato i decreti di occupazione d’urgenza impugnati, omettendo di corredarli di specifica motivazione. L’art. 22 bis, d.P.R. n. 327 del 2001 non richiede infatti alcuna motivazione delle ragioni dell’urgenza che hanno indotto l’Amministrazione ad occupare il bene per realizzare l’opera quando l’elevato numero degli interessati (oltre 50), renderebbe farraginosa la procedura che verrebbe ultroneamente aggravata a scapito delle esigenze di particolare urgenza ritenute dal legislatore meritevoli di tutela prioritaria. La circostanza che le « ditte » interessate dai provvedimenti impugnati siano meno di cinquanta non presenta rilievo alcuno poiché catastalmente le ditte si identificano con le particelle, mentre ciascuna particella può appartenere a più proprietari, ciascuno dei quali è de iure destinatario della procedura ablativa dell’Amministrazione

T.A.R.  Venezia  Veneto  sez. I, 12 novembre 2007, n. 3608: occupazione di urgenza quale sanatoria di una occupazione illegittima?
La funzione dell’istituto dell’occupazione d’urgenza contemplato dall’art. 22 bis, t.u. approvato con d.P.R. n. 327 del 2001 si identifica, infungibilmente, nel consentire il legittimo spossessamento dell’immobile a favore dell’amministrazione procedente nelle more dell’adozione del provvedimento di esproprio, con la conseguenza che quest’ultima non può avvalersi di tale istituto per sanare un’occupazione abusiva già intervenuta; in tale evenienza – per contro – l’effetto sanante perseguito dall’amministrazione comunale può discendere soltanto dal ben diverso procedimento contemplato dall’art. 43 del medesimo t.u. approvato con d.P.R. n. 327 del 2001; è pertanto illegittima la scelta del responsabile del procedimento espropriativo di emanare un decreto di occupazione d’urgenza successivamente all’avvenuta occupazione dell’area da espropriare da parte dell’impresa appaltatrice dei lavori.

T.A.R.  Catanzaro  Calabria  sez. I, 02 febbraio 2007, n. 35: obbligo di motivazione, scadenza di finanziamenti? “]Il ricorso alla procedura di urgenza prevista dall’art. 22 bis, d.P.R. n. 327 del 2001 è condizionato dall’indefettibile necessità di una motivazione che dia conto dell’urgenza qualificata cui fa riferimento la norma, che deve essere comunque connessa alla particolare natura delle opere da realizzare sui suoli che si intendono fare oggetto di occupazione d’urgenza; pertanto, è illegittima la delibera di occupazione di urgenza non correlata alla natura delle opere da eseguire, ma motivata solo dalla necessità del rispetto dei tempi necessari per ottenere un finanziamento.

T.A.R.  Trieste  Friuli Venezia Giulia, 17 novembre 2005, n. 903: occupazione di urgenza in Friuli, legge regionale“]Non può legittimamente disporre l’annullamento di un provvedimento dirigenziale di occupazione anticipata di immobili, nell’assunto che non sussistevano i presupposti d’urgenza, in esso dichiarati, che consentono di omettere le formalità previste dall’art. 30 commi 1 e 2, d.P.R. n. 327 del 2001, ai sensi del precedente art. 22 bis, se si considera che si tratta di disposizioni procedimentali e di dettaglio della normativa statale, destinati a cedere di fronte alla potestà legislativa concorrente della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di espropriazioni (art. 5 n. 1, Statuto) che l’ha esercitata con la l.rg. 31 maggio 2002 n. 14, che prevede l’implicita dichiarazione di indifferibilità e urgenza con l’approvazione del progetto definitivo, nella specie già avvenuta con atti presupposti in dichiarata applicazione della citata legge regionale, onde è irrilevante l’errore del funzionario circa la normativa applicabile.

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In caso di occupazione illegittima -> Breve guida operativa

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