Occupazione illegittima della Pubblica Amministrazione e prescrizione dei diritti
Si è già visto come la Pubblica Amministrazione non possa acquisire il bene per usucapione, in quanto ciò reintrodurrebbe in forma larvata una ipotesi di espropriazione indiretta vietata dall’art. 1 del Protocollo Aggiuntivo Cedu.
Se quindi la Pubblica Amministrazione voglia acquisire il bene, potrà unicamente valersi del provvedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis dpr 327/2001. In mancanza dovrà restituire il bene con rimissione in pristino dello stato dei luoghi a mano che il proprietario non preferisca rinunciare al bene, ove ciò venga ritenuto ammissibile dall’organo giudicante.
Il proprietario oltre alla restituzione del bene con rimissione in pristino dello stato dei luoghi avrà diritto al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione del bene, danno come già indicato che si verifica in re ipsa e che si può determinare anche in via equitativa.
Resta tuttavia da chiedersi se tale risarcimento del danno possa essere determinato fin dal momento della presa dell’illegittima occupazione ad opera della pubblica amministrazione, o se viceversa vi siano termini prescrizionali e quindi periodi per cui il danno non risulti più richiedibile.
La problematica è stata affrontata con decisione e senza incertezze dalla giurisprudenza che ha evidenziato in multiple pronunce come l’occupazione illegittima sia una ipotesi di illecito avente natura permanente. Lo stesso quindi non si consuma istantaneamente al momento della presa del possesso illegittimo, ma permane fino a quando permane l’illegittima occupazione. Tale circostanza, quindi, esclude la possibilità di maturazione di termini prescrizionali se non successivamente al rilascio del bene. Perché quindi possa maturarsi una prescrizione del diritto al risarcimento, dovrebbe passare un quinquennio dal momento del rilascio del possesso in favore del proprietario ad opera della Pubblica Amministrazione occupante. Ipotesi a ben vedere assolutamente rara.
Nella ordinarietà dei casi, quindi, nei quali l’azione del proprietario per vedersi riconosciuto il proprio diritto inizia in costanza di mantenimento dell’illegittima occupazione, nessun termine prescrizionale sarà invocabile dalla Pubblica Amministrazione:
“L’occupazione illegittima di terreno altrui, per motivi occupazionali e costruttivi, configura un illecito a carattere permanente, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria, di cui all’art. 2947 cod. civ., decorre solo dalla data di cessazione dell’illecito”, Consiglio di Stato sez. IV, 07/02/2019, n.912
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