Occupazione illegittima: la competenza ad emettere il provvedimento
Il primo comma della norma evidenziata sottolinea come competente ad emettere il provvedimento di acquisizione sanante sia l’autorità che utilizza il bene.
Sempre l’autorità che ha occupato il bene è competente ad emettere il provvedimento quando il bene sia stato utilizzato per edilizia pubblica o agevolata o quando, pur di interesse pubblico, sia stato attribuito in uso speciale a soggetti privati, secondo quanto previsto dal comma 5 della disposizione.
Imprecisione el legislatore e Testo Unico
La norma pare un poco semplicistica. Il testo di legge infatti chi e che cosa sia l’”autorità” richiamata e presa in sé la nozione parrebbe avere un qualche accento mistico…
Orbene l’imprecisione del legislatore può forse essere corretta considerando che la nozione di autorità utilizzata nella norma può richiamare il concetto di autorità espropriante previsto e disciplinato dall’art. 3 comma 1 lett. B) del Testo Unico sulle espropriazioni.
In quel caso la norma prevede: “per “autorita’ espropriante”, si intende, l’autorita’ amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma”.
Peraltro l’art. 3 comma 1 lett. B) appena richiamato si collega con gli art. 2 e 6 dello stesso testo Unico. L’art. 2 specifica che l’espropriazione per pubblica utilità può essere disposta solo nei casi previsti da leggi o regolamenti. E l’art. 6 prevede che l’autorità competente alla realizzazione dell’opera è anche competente ad emettere gli atti del procedimento amministrativo.
Se pertanto si ritiene, come del tutto plausibile, l’applicazione di tali principi anche all’art. 42 bis, il campo dei soggetti legittimati ad emettere il provvedimento di acquisizione sanante si riduce a quelle Autorità amministrative a cui una legge o una norma regolamentare riconosca il potere di porre in essere un procedimento espropriativo.
Pertanto soggetto legittimato ad emettere il provvedimento di acquisizione appare non tanto il soggetto che occupi il bene, ma piuttosto l’autorità amministrativa che avrebbe avuto il potere di realizzare il bene stesso. Apparirebbe infatti alquanto anomalo ammettere che una generica autorità pubblica possa emettere un provvedimento di acquisizione, ove fosse però sfornita del potere di effettuare un valido ed efficace provvedimento espropriativo.
La competenza ad emettere il provvedimento
Quanto poi alla competenza ad emettere il provvedimento all’interno del Comune, questo è ascrivibile non alla Giunta Comunale ma al Consiglio Comunale, come stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza del 10/05/2018, n.2810: “Spetta unicamente al Consiglio comunale l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, in quanto riconducibile al novero dei provvedimenti di acquisizione di cui alla lett. l) dell’art. 42, co. 2, D.Lgs. 267/2000; secondo tale disposizione devono essere adottati con delibera consiliare gli: “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari”, includendo così anche l’ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dall’art. 42 -bis del D.P.R. n. 327/01.”.
Stante quindi la competenza generale in tema di acquisto di immobili in capo al Consiglio Comunale, il giudice amministrativo ritiene che a tale organo debba ascriversi anche la competenza ad emettere i provvedimenti ex art. 42 bis dpr 327/2001.
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