Il proprietario di un terreno occupato, in assenza di un procedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis dpr 327/2001, potrà decidere di chiedere la restituzione del bene stesso.
Il proprietario, in questo caso, avrà diritto alla restituzione dei beni con rimissione in pristino dello stato dei luoghi. Stante tuttavia la natura illecita dell’intervenuta occupazione il proprietario avrà altresì il diritto di richiedere il risarcimento del danno patrimoniale subito per l’impossibilità di utilizzo del bene nel periodo dell’avvenuta occupazione illegittima.
Risarcimento del danno patrimoniale
Principio generale di ogni domanda risarcitoria è quello secondo cui il richiedente debba fornire prova dell’an e del quantum del danno reclamato; ossia, colui che richiede in giudizio il risarcimento del danno, a prescindere dall’aver già dimostrato l’illegittimità dell’azione di controparte, dovrà anche dimostrare che tale illegittimo comportamento gli abbia arrecato un danno patrimoniale e dovrà dimostrare l’entità del danno subito.
Nel caso di specie il proprietario si troverebbe a dover dimostrare, quindi, che l’illegittima occupazione del bene e quindi l’impossibilità di utilizzare il bene stesso, gli abbia davvero prodotto un danno e dovrebbe dimostrare anche l’entità del danno subito.
La giurisprudenza
La giurisprudenza pare però venire in soccorso del proprietario illegittimamente spogliato del bene:
È errato ritenere che il danno subito dal proprietario privato del possesso per effetto dell’occupazione del suolo preordinato all’espropriazione rientri nella categoria del cd. ‘danno conseguenza’ con la necessità, pertanto, di dimostrare il danno subito. Nel caso di occupazione illegittima il danno è ‘in re ipsa”, poiché esso coincide con la temporanea perdita della facoltà di godimento inerente al diritto di proprietà (danno ‘”conseguente”) id est con l’incisione sul contenuto proprio del diritto di proprietà (quello afferente alla sfera delle facoltà). (Consiglio di Stato sez. IV, 27/05/2019, n.3428)
Afferma infatti il Consiglio di Stato che il danno da illegittima occupazione non è un danno conseguenza, ovvero non è un danno che necessita di una autonoma dimostrazione e prova, ma è un danno in re ipsa, ovvero un danno che si materializza per il fatto della sola venuta in essere del fatto illecito e che quindi non necessita di autonoma dimostrazione. In sostanza, afferma il giudice amministrativo, la perdita di possesso e quindi la illegittima occupazione del bene determina di per sé l’impossibilità di utilizzo del bene e quindi l’avverarsi del danno.
Non sarà quindi onere del proprietario attore dimostrare l’esistenza del danno, esistenza che viene in giudizio immediatamente derivata dall’accertamento del fatto illecito.
Calcolo del danno patrimoniale
Il danno da occupazione illegittima, da parte della P.A., di fondi privati può quantificarsi, con valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., nell’interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, rapportato alla quota in comproprietà della ricorrente, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con l’art. 42 bis, d.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale. (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 12/02/2019, n.774)
La corte napoletana, peraltro in linea con la pronuncia di altre corti di merito sul tema, evidenzia come in mancanza di prova di un danno maggiore, la liquidazione del danno possa avvenire in via equitativa sulla base dell’art. 2056 c.c. dettato in tema di fatti illeciti e del richiamo all’art 1226 c.c. che detta norme in tema appunto di liquidazione equitativa del danno: la corte ritiene possibile applicare a tale scopo in via analogica il dettato di cui all’art. 42 bis dpr 327/2001, ovverosia si potrà quantificare il danno da illegittima occupazione nella misura del 5% annuo.
A questo punto però sorge un interrogativo. A che data dovrà essere fatta la stima del bene occupato, elemento che ovviamente costituisce la base di calcolo per l’applicazione del parametro del 5%?
Va a tal proposito ricordato come l’art. 42 bis dpr 327/2001 in tema di acquisizione sanante imponga di valutare il bene alla data di emissione del provvedimento di acquisizione che non ha effetto retroattivo. Ciò è giustificato dal fatto che, appunto, il provvedimento acquisitivo effettua il trasferimento del bene al momento della sua emissione e pertanto è logico effettuare a tale data la stima del bene.
Nel caso di specie, tuttavia, non si ha affatto una traslazione del bene ed il fatto illecito che ha determinato l’illegittima occupazione risale al momento dell’apprensione del bene; è in quel momento che è accaduto il fatto illecito avente poi natura permanente nel tempo. Parrebbe quindi ragionevole che la data in cui effettuare la stima del bene per la determinazione del danno patrimoniale possa essere quella dell’apprensione del bene stesso. Così in effetti pare esprimersi la giurisprudenza di merito:
Nelle fattispecie di occupazione senza titolo, proposta in giudizio ed accolta la domanda di restituzione del bene, la domanda di risarcimento del danno va esaminata limitatamente al danno da mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione, posto che il danno da perdita della proprietà è evitato “in forma specifica” dalla tutela restitutoria; a tal fine l’Amministrazione, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, dovrà procedere prendendo, quale base di calcolo, il valore venale attribuibile ai terreni in oggetto sulla base della destinazione urbanistica che essi possedevano al momento dell’occupazione d’urgenza e sulla base di questo determinare il danno da quantificarsi — sulla base dei criteri delineati dall’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001 — nel 5% del valore per ogni anno di occupazione illegittima, da determinare alla data del 31 dicembre di ogni anno di riferimento. (T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 06/02/2019, n.96).
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