art. 1: Opera pubblica e di pubblica utilità

Art. 1 d.p.r. 327/2001: Oggetto

  1. Il presente testo unico disciplina l’espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)
  2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)

[3. I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L)] (1)

  1. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)

(1) Comma soppresso dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 09/12/2002, n. 7886: Espropriazione per beni ricreativi – culturali“]La possibilità di espropriare immobili privati per la loro utilizzazione quali infrastrutture destinate ad attività ricreative o culturali non può ritenersi esclusa in base alla legislazione vigente: questa infatti finalizza l’espropriazione alla realizzazione di opere di pubblica utilità, che tra l’altro possono identificarsi anche in opere private (in concreto l’espropriante può essere anche un privato, benchè si tratti di evenienza poco frequente). Non può quindi escludersi che un progetto di realizzazione o di restauro di una sala teatrale e o cinematografica sia dichiarato di pubblica utilità in relazione alla strumentalità del progetto alla realizzazione di un particolare indirizzo di “politica culturale” e in funzione di un’espropriazione sia a favore di un ente pubblico a fini generali quali un comune sia in favore di un soggetto privato (un’impresa avente ad oggetto la gestione della sala).

“Cons. Stato Sez. IV, 27/10/1998, n. 1389: La natura dell’opera pubblica“]Le particolari regole contenute nell’art. 3 l. 3 gennaio 1978 n. 1, in tema di procedimento d’occupazione d’urgenza sono riferibili alle sole ipotesi di realizzazione di opere propriamente pubbliche, realizzate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali, espressamente indicati nell’art. 1 l. cit., fra le quali non rientrano gli interventi di edilizia residenziale pubblica ove realizzati da un ente pubblico non territoriale, quale l’Iacp cui sia stato concesso dal Comune il diritto di superficie….L’opera pubblica si connota per la sua fruibilità in via contemporanea da parte di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti (per es: strade, acquedotti, scuole); invece gli alloggi di edilizia residenziale non sono suscettibili di un godimento contemporaneo e collettivo, ma di godimento individuale, sulla base di una graduatoria di assegnazione.

Cons. Stato (Ad. Plen.), 25/01/2000, n. 9: natura di opera pubblica dei PEEP“]L’art. 3 l. 3 gennaio 1978 n. 1, a norma del quale lo stato di consistenza può essere redatto successivamente all’adozione del decreto di occupazione d’urgenza, è applicabile quando l’area debba essere utilizzata per realizzare un programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, rientrando gli alloggi di edilizia residenziale pubblica fra le opere pubbliche e in considerazione del fatto che l’Istituto autonomo delle case popolari agisce al servizio di funzioni attribuite alle regioni e i risultati dell’attività da esso posta in essere sono riferibili alla regione.

Corte Cost., 20.1.1966 n. 6: quando si ha una espropriazione per pubblica utilità“]Può dirsi che si ha espropriazione quando il godimento del bene (nel senso di utilizzazione e di disposizione) sia in tutto o in parte sottratto al titolare del diritto, essendo senza decisiva importanza il fatto che titolare ne resti o no il proprietario….É pertanto da considerarsi espropriativo anche l’atto che, pur non disponendo una traslazione totale o parziale di diritti, imponga limitazioni tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto ala destinazione inerente alla natura del bene stesso o determinando il venir meno o una penetrante incisione del suo valore di scambio. È altresì da considerare come di carattere espropriativo l’atto che costituisca servitù o imponga limiti a carico della proprietà, quando gli uni e gli altri siano di carattere apprezzabile, anche se non tali da svuotare di contenuto il diritto del proprietario.

Cons. Stato (Ad. Plen.), 19/07/1983, n. 21: espropriazione di diritti reali minori“]Il procedimento espropriativo è esperibile anche a favore di chi sia già proprietario del bene, al solo scopo di rimuovere l’altrui diritto personale di godimento che si frapponga alla realizzazione dell’opera pubblica… Né può ritenersi che l’attribuzione di questo diritto ad un soggetto diverso dal precedente titolare risulti presupposto indispensabile del provvedimento…. Non è, però, in alcun modo escluso dalla legge che il provvedimento ablatorio possa colpire, sia congiuntamente alla proprietà, sia in modo autonomo, altri diritti di godimento del bene, ed è certo che, quando il conduttore sia l’unico soggetto interessato, debba riconoscersi a lui la posizione che generalmente spetta al proprietario, in applicazione analogica delle norme sul procedimento.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 23/11/1998, n. 3562: espropriazione di servitù“]La disciplina prevista dalla l. 25 giugno 1865 n. 2359 all’art. 1, è invocabile anche all’espropriazione di diritti relativi, ove la stessa consegua ad una dichiarazione di pubblica utilità di una singola opera, qualora assuma la caratteristica di ablazione atipica, non prevista da nessuna legge speciale (quale l’ipotesi d’imposizione di servitù di viadotto stradale per il solo caso di immobili sottostanti la campata di un viadotto autostradale).

Cons. Stato Sez. III, 04/01/2012, n. 11: esproprio e impianti di telefonia mobile“]E’ legittimo esercizio del potere espropriativo da parte dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione di siti attrezzati da destinare agli impianti di telefonia mobile. In tal senso, si rileva, pertanto, corretto l’operato della medesima Amministrazione che abbia fatto luogo all’applicazione della normativa dell’espropriazione per pubblica utilità per l’assegnazione dell’area in uso a gestori di telefonia mobile, non potendo certo condividersi il diverso assunto secondo cui questi dovrebbero procurarsi con mezzi privatistici la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione degli impianti in oggetto. (così anche Cons. Stato Sez. VI, 26/08/2003, n. 4847: La concessione edilizia è necessaria per l’installazione di impianti di telefonia mobile (e relative antenne); questi infatti non sono né opere private in senso stretto né opere pubbliche bensì opere private di pubblica utilità; non sono qualificabili come opere di urbanizzazione, non sono precarie e comportano alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico. Il Comune ha il potere di espropriare aree da destinare a siti attrezzati per la collocazione di impianti di telefonia mobile, individuate in base ai poteri di pianificazione urbanistica riconosciutigli dall’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36; tuttavia, poiché gli impianti in questione non possono qualificarsi come opere pubbliche, ma solo come opere private di pubblica utilità, non può essere adottato il procedimento di variante urbanistica di cui all’art.1 della legge 1/1978.)

T.A.R.  Catanzaro  Calabria  sez. I, 06 dicembre 2010, n. 2876: espropriazione senza trasformazione del terreno“]Ai sensi dell’art. 1 comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni o di un loro insieme. Il presupposto dell'””utilizzazionee” dell’immobile per scopi di interesse pubblico non richiede la radicale irreversibile trasformazione del bene ma solo la sua apprezzabile modificazione, anche parziale, purché univocamente preordinata alla realizzazione dell’opera pubblica (nel caso di specie, non vi era dubbio che la realizzazione del Parco universitario comportasse necessariamente interventi che, pur ovviamente non sostanziandosi nella realizzazione di edifici né nella materiale trasformazione del bene, tuttavia hanno una loro consistenza che è quella necessaria a consentire la stessa destinazione dell’aree interessate a Parco, sia pure di tipo in larga parte manutentivo).

T.A.R.  Palermo  Sicilia  sez. II, 09 febbraio 2010, n. 1775: espropriazione per impianti di energia rinnovabile“]Dal combinato disposto dell’art. 12, comma 1, del d. lg. 387/2003 e dell’art. 1 d.P.R. 327/2001, discende che il legislatore statale, nell’attribuire alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili la qualifica di “opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti”, ha inteso consentire la loro realizzazione anche oltre e al di là della limitazione costituita dalla attuale disponibilità dell’area in capo al richiedente l’autorizzazione, scindendone chiaramente i profili.

Consiglio Stato  sez. II, 12 novembre 2008, n. 3303: acquisizione sanante a favore di soggetto diverso dall’autorità emanante“]Argomentando dagli artt. 1, comma 1, e 3, comma 1 lett. c), del d.P.R. n. 327 del 2001, si deduce agevolmente come il provvedimento ablatorio e, dunque, anche il provvedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001, può indirizzare l’effetto acquisitivo a favore del patrimonio di un soggetto diverso dall’autorità emanante, ivi compreso un soggetto privato.

Consiglio Stato  sez. IV, 29 febbraio 2008, n. 795: Espropriazione per realizzazione di albergo“]Le norme dettate dal r.d. n. 1473 del 1938 in tema di espropriazione c.d. alberghiera sono state abrogate dal sopravenuto t.u. sugli espropri, approvato con d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, limitatamente agli aspetti procedimentali e non anche a quelli sostanziali, risultando confermata dagli art. 1, 6, 10 e 16 del suddetto testo unico la possibilità che l’istanza di espropriazione sia presentata anche in favore di privati per l’attivazione o la valorizzazione di un’ attività imprenditoriale.

Consiglio Stato  sez. IV, 02 ottobre 2008, n. 4765: Testo Unico e ambito di applicazione“]Sebbene il t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità (d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) non sia – formalmente – applicabile alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, ai principi desumibili dal medesimo va riconosciuto un valore ricognitivo di quelli fondanti il quadro normativo vigente al momento della sua approvazione. Di conseguenza, per la decisione delle fattispecie anteriori all’entrata in vigore del t.u. cit., ben può essere valutata la coerenza delle relative soluzioni con i principi ora esplicitamente accolti nell’ordinamento, peraltro già enucleabili dal precedente tessuto normativo.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 09/02/2010, n. 1774: Espropriazione per fonti rinnovabili“]La disposizione del Piano Energetico Ambientale della Regione che impone al richiedente l’autorizzazione all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di depositare documentazione attestante la disponibilità giuridica dell’area di impianto è illegittima per contrasto con l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e l’art. 1, D.P.R. n. 327/2001, dal combinato disposto dei quali si evince che il legislatore statale, imprimendo a tali impianti la qualificazione di opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti, ha inteso consentire la loro realizzazione anche oltre e al di là della limitazione costituita dalla attuale disponibilità dell’area in capo al richiedente l’autorizzazione.

Cons. Stato Sez. IV, 26/10/1999, n. 1628: espropriazione e scelta dell’area da espropriare“]La scelta dell’area operata dall’amministrazione nel procedimento espropriativo è concreta espressione della sua piena discrezionalità soggetta a sindacato del giudice soltanto solo sotto il profilo dell’illogicità e della contraddittorietà.

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