Prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente ad occupazione sine titulo

Consiglio di Stato sez. IV, 23/07/2025, n.6561: “L’occupazione senza titolo di un bene, originariamente occupato per dare corso alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità e non acquisito alla proprietà pubblica mediante l’emanazione del decreto di esproprio, configura un illecito permanente i cui effetti lesivi si rinnovano di giorno in giorno finché perdura la situazione di illiceità; ne consegue che fintanto che perdura l’occupazione non decorre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno rinnovandosi quotidianamente la pretesa risarcitoria.”

 

L’occupazione di un terreno senza titolo, ossia senza un regolare decreto di esproprio o in presenza di un provvedimento di occupazione di urgenza ex art. 22 bis ormai scaduto, configura a tutti gli effetti un atto illecito ex art. 2043 c.c.

L’art. 2947 c.c. sancisce, in via generale, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito. Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ribadisce però la natura peculiare dell’atto illecito consistente nell’illegittima occupazione di un bene. L’illecito, infatti, scrive il Consiglio di Stato, deve qualificarsi come illecito permanente, che quindi si rinnova di giorno in giorno finché perduta la situazione di illegittimità.

Tale permanenza dell’illecito ha importanti conseguenze in tema di risarcimento del danno: il termine quinquennale di prescrizione infatti non inizia a decorrere fino a quando si mantiene l’illecito, ossia fino a quando l’ente non rilascia il bene.

Il privato che quindi agisca per vedersi risarcire il danno da occupazione illegittima, pertanto, potrà chiedere che il risarcimento copra tutto il periodo di illegittima occupazione, senza dover limitare la sua pretesa all’ultimo quinquennio.

Tale principio deve, ovviamente, estendersi anche al caso di emissione di provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr 327/2001. La norma, come noto, sancisce che per ogni anno di illegittima occupazione debba essere corrisposto un risarcimento pari al 5% del valore di indennizzo. In ragione di quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, ben evidente è pertanto che tale diritto risarcitorio non potrà intendersi limitato agli ultimi cinque anni ma dovrà estendersi, anche in questo caso a tutto il periodo di illegittima occupazione.

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Avv. Corrado Brancati

Avv. Corrado Brancati

Responsabile scientifico del sito www.tutelaespropri.it e membro del consiglio direttivo dell’Associazione Tutelaespropri

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