I presupposti del provvedimento di acquisizione sanante: la valutazione degli interessi in conflitto

L’art. 42 bis dpr 327/2001 impone all’Autorità che voglia procedere ad emettere un provvedimento di acquisizione sanante, di valutare preventivamente gli interessi in conflitto. Tali interessi sono facilmente rinvenibili da un lato nell’interesse del proprietario al mantenimento del suo bene e dall’altro nell’interesse pubblico al mantenimento dell’opera illegittimamente realizzata.

L’imporre una valutazione di tali interessi ad opera della Pubblica Amministrazione ha l’effetto di sottrarre l’emissione del provvedimento acquisitivo dalla libera discrezione dell’Autorità pubblica; conseguentemente si potrà ritenere validamente emesso un provvedimento acquisitivo solo ove l’interesse pubblico al mantenimento dell’opera risulti evidentemente prevalente rispetto all’interesse privato alla restituzione del bene.

Di tale processo valutativo, ovviamente, dovrà essere dato atto nel decreto acquisitivo che non potrà limitarsi all’utilizzo di formule standard ed astratte, ma dovrà invece indicare le circostanze che dimostrino la prevalenza della pubblica utilità.

Tale interesse dovrà quindi non solo attuale, ma tale da poter essere soddisfatto solo con l’emissione del provvedimento di acquisizione, tanto che senza tale provvedimento l’interesse pubblico verrebbe compresso in maniera non altrimenti rimediabile o comunque in maniera non ragionevolmente rimediabile.

I limiti imposti dalla normativa alla discrezionalità amministrativa paiono ben colti dalla giurisprudenza di merito:

Il parametro normativo di riferimento per la verifica della legittimità dell’acquisizione di un bene detenuto sine titulo, ex art. 42-bis, t.u. espropriazioni, è l’esistenza dell’eccezionale interesse pubblico, che è un elemento normativo-limitativo della discrezionalità dell’Amministrazione, da indicare in motivazione, su cui deve operare la verifica giurisdizionale volta ad accertare l’esistenza o meno di tale indefettibile presupposto, inteso quale soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell’infrastruttura realizzata sine titulo.” T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 03/05/2019, n.544

Ove pertanto il proprietario ritenga insussistente non tanto l’interesse pubblico che ha condotto al provvedimento, quanto anche solo la prevalenza di tale interesse rispetto al proprio interesse o comunque che il medesimo interesse pubblico potesse essere altrimenti realizzato, potrà adire il giudice amministrativo che sarà chiamato alla verifica dell’esistenza di tale “indefettibile presupposto”.

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