Presupposti della retrocessione parziale

Consiglio di Stato sez. IV, 30/08/2024, n.7317: “La retrocessione parziale dei beni espropriati è subordinata ad una determinazione amministrativa di inservibilità dei fondi espropriati all’opera pubblica e, solo dopo che sia stata emanata la formale dichiarazione di inservibilità, gli espropriati sono titolari, come per la retrocessione totale, di un diritto soggettivo, lo jus ad rem, che consente loro di agire per chiedere la restituzione dei beni espropriati e non utilizzati.”

 

Il Consiglio di Stato conferma che la retrocessione parziale non costituisce un diritto dell’ex proprietario: occorre infatti una valutazione discrezionale della P.A. che attesti l’inservibilità del bene espropriato

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