Art. 2: Principio di legalità ed espropriazione
Art. 2. (L) d.p.r. 327/2001: Principio di legalità dell’azione amministrativa
- L’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all’articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)
- I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell’azione amministrativa. (L)
T.A.R. Trieste Friuli Venezia Giulia, 17 novembre 2005, n. 903: T.U. e normativa regionale“] Non può legittimamente disporre l’annullamento di un provvedimento dirigenziale di occupazione anticipata di immobili, nell’assunto che non sussistevano i presupposti d’urgenza, in esso dichiarati, che consentono di omettere le formalità previste dall’art. 30 commi 1 e 2, d.P.R. n. 327 del 2001, ai sensi del precedente art. 22 bis, se si considera che si tratta di disposizioni procedimentali e di dettaglio della normativa statale, destinati a cedere di fronte alla potestà legislativa concorrente della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di espropriazioni (art. 5 n. 1, Statuto) che l’ha esercitata con la l.rg. 31 maggio 2002 n. 14, che prevede l’implicita dichiarazione di indifferibilità e urgenza con l’approvazione del progetto definitivo, nella specie già avvenuta con atti presupposti in dichiarata applicazione della citata legge regionale, onde è irrilevante l’errore del funzionario circa la normativa applicabile.
C.G.A.S, sez. cons., 19 novembre 1996, n. 468: T.U. e normativa regionale 2“]È legittimo l’esercizio della potestà legislativa delle regioni in materia di diritti soggettivi privati, in particolare quando l’intervento legislativo sia diretto a dare immediata attuazione a interessi fondamentali considerati meritevoli di tutela già al livello costituzionale; per quanto attiene alla normazione conformativa dei diritti di proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale, la riserva di legge stabilita dall’art. 42 Cost. può trovare attuazione anche in leggi regionali, nell’ambito, s’intende, delle materie indicate dall’art. 117.
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 03/10/2006, n. 8473: l’accesso ai fondi, quale fonte?“]In tema di provvedimenti restrittivi l’ordine di consentire l’accesso attraverso un fondo privato per raggiungere il luogo di esecuzione di lavori pubblici non è previsto tra quelli messi a disposizione dell’amministrazione, secondo il principio di legalità, nell’ambito della tipologia degli atti ablatori dei diritti reali o personali su beni immobili (si rammenta che, nel quadro dell’articolo 42, terzo comma, della Costituzione, l’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 stabilisce che L’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all’articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti).
Cons. Stato Sez. IV, 26/01/2009, n. 396: principio di legalità ed espropriazione per PEEP “]La possibilità di esperire la speciale procedura di cui all’art. 51 L. n. 865/1971 (per localizzare i programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica, in alternativa al P.E.E.P.), va vincolata alla mancanza di un piano di zona (adottato o approvato); all’obbligo, per l’Amministrazione, di reperire aree da destinare all’edilizia popolare all’interno del piano di zona vigente (e ciò in quanto, per ragioni di certezza, economicità ed imparzialità dell’azione amministrativa, finché vigono i vincoli di destinazione a carattere espropriativo ivi previsti, questi vincolano anche il Comune ad esercitare i propri poteri pubblicistici nell’ambito del piano, che non può essere semplicemente tralasciato per indirizzare scelte urbanistiche diverse con la procedura acceleratoria suddetta) e alla esistenza di un programma di edilizia residenziale pubblica, debitamente approvato e finanziato dallo Stato o dalla Regione e quindi in fase operativa, che abbisogni solo della localizzazione delle aree da parte del Comune.
Cons. Stato Sez. IV, 30/09/2002, n. 4993: occupazione temporanea e conformità urbanistica“]Nel caso di occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione ma alla realizzazione della viabilità di servizio e delle opere accessorie necessarie all’esecuzione dell’opera pubblica principale, non trovavano applicazione le norme di cui all’art. 81 d.P.R. n. 616 del 1977 (modificato dal d.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 e richiamato dall’art. 27 comma 4 l. n. 142 del 1990, in materia di accordi di programma), relative alla speciale procedura di intesa tra amministrazione statale competente e regione, dal momento che il requisito della conformità urbanistica e, cioè, della compatibilità delle opere pubbliche con le prescrizioni e le norme della pianificazione urbanistica, deve ritenersi richiesto solo per le opere pubbliche per le quali si procede alla espropriazione degli immobili occorrenti, e non già per l’occupazione temporanea di aree non preordinata all’espropriazione, ma soltanto alla realizzazione di opere provvisorie e accessorie (la viabilità di servizio), destinate al termine dei lavori ad essere eliminate, con ripristino della condizione preesistente. Sarebbe, infatti, illogico, oltre che contrario ai principi di economicità dell’azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento, richiedere anche per tali opere accessorie e provvisorie – in quanto tali non comportanti una seria e definitiva modificazione urbanistica – l’attivazione dello speciale e complesso procedimento di intesa Stato-Regione di cui all’art. 81 del citato d.P.R.
Cons. Stato Sez. IV Sent., 12/12/2008, n. 6173: trasparenza e obblighi di avviso ai proprietari“]Poiché l’applicazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, ai procedimenti espropriativi, assicura l’inderogabile garanzia partecipativa a chi è interessato (avendo come fine quello di realizzare la trasparenza dell’azione amministrativa), si deve ritenere che l’Amministrazione espropriante sia tenuta ad avvisare l’interessato dell’avvio del procedimento espropriativo che riguarda le aree di sua proprietà.
T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 24/05/2004, n. 1439: trasparenza e obblighi di avviso 2“]Anche per i programmi costruttivi devono avere effettiva applicazione i principi di trasparenza e di partecipazione al procedimento. Non può non rilevarsi, inoltre, l’incongruità di una comunicazione di avvio postuma all’adozione della delibera atteso che essa sarebbe assolutamente inidonea a conseguire i fini di partecipazione al procedimento che costituiscono la “ratio” della norma introduttiva dell’obbligo di avviso.
Cons. Stato Sez. IV, 03/08/2011, n. 4662: Fonti rinnovabili e autorizzazione unica“]La realizzazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi, gli impianti a biogas per la generazione di energia sono assoggettati al previo rilascio dell’autorizzazione unica, come previsto dal D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 387 all’art.12. Trattasi di titolo che viene rilasciato (commi 1 e 3 del citato articolo) “a seguito di un procedimento unico”, nell’ambito di un procedura di semplificazione nella quale si dà corso all’istruttoria e alla definizione dei vari aspetti coinvolti nella autorizzabilità e fattibilità di detti impianti. In particolare, il provvedimento finale (appunto l’autorizzazione unica ) costituisce l’esito di un procedimento nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell’ambiente, dell’urbanistica, dell’edilizia, delle attività produttive e delle espropriazioni (Conferma della sentenza del T.a.r. Marche – Ancona, sez. I, n. 3348/2010).
Cons. Stato Sez. V, 25/07/2011, n. 4454: fonti rinnovabili e principio di semplificazione “]L’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili prevede un procedimento ispirato a principi di semplificazione e accelerazione, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie, tramite il modulo della conferenza di servizi. L’art. 14-ter della legge n. 241/1990 prevede la partecipazione ad essa delle sole autorità amministrative interessate direttamente al provvedimento da emanare: è pertanto da escludersi che i proprietari dei terreni circostanti, in quanto non destinatari dell’atto finale, siano titolari di diritti partecipativi al procedimento, a meno che (o finché) non si dibatta altresì della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui detti terreni: ed in tale ultimo caso, essi possono interloquire solo su questo aspetto.
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 11/01/2011, n. 50: principio di semplificazione e diritti dell’espropriato“]L’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione alla Direttiva n. 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, al comma 1, dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto, mentre in tale comma sottopone ad un’autorizzazione unica, nell’ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli impianti stessi. Infine il comma 4 del citato art. 12 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. La possibilità offerta dal citato art. 12 di far confluire, nell’ambito di una procedura per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili finalizzata al rilascio di un’autorizzazione unica anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli impianti stessi (fra cui sono sicuramente da annoverare anche le eventuali procedure espropriative), non può implicare anche che l’eventuale sub-procedimento espropriativo incidentale rimanga confuso ed indistinto nell’ambito delle predetta complessa procedura in modo tale da farsi luogo alla disapplicazione di tutte le regole proprie della procedura espropriativa poste anzitutto a presidio dei diritto del proprietario espropriando. In particolare, si applica la previsione contenuta nell’art. 17, comma 2 (” Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazio-ne equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è divenuto efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio”) del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che impone la notifica individuale all’ablato del provvedimento che dichiara la pubblica utilità.
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