Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr 327/2001: presupposti: la modifica del bene
L’art. 41 bis dpr 327/2001 nell’indicare i presupposti necessari all’emissione di un provvedimento di acquisizione sanante, evidenza l’esigenza che il bene occupato abbia subito una qualche modificazione e quindi che sia stata realizzata almeno in parte un’opera di pubblica utilità o di pubblico interesse.
La mera occupazione del terreno, quindi, magari effettuata con la recinzione dello stesso non consentirà all’ente di emettere un provvedimento acquisitivo in sanatoria.
Qui è interessante osservare come nell’ambito delle espropriazioni per pubblica utilità l’art. 1 comma 2 evidenzia come opera pubblica anche la realizzazione di interventi necessari “per l’utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione”.
Nell’ambito dell’espropriazione per pubblica utilità, quindi, sarà possibile effettuare espropriazioni di bene anche ove gli stessi non debbano essere trasformati o modificati ma solo resi disponibili alla collettività; si fa il caso, ad esempio, dell’area archeologica, della villa o del parco con rilevanza storica, ma anche magari di una strada privata da aprire al passaggio pubblico.
Tale possibilità sembra esclusa, invece, nell’ambito dell’emissione di un provvedimento ex art. 42 bis, in quanto la norma, come visto, pone come requisito la avvenuta modifica del bene.
Ciò può forse tratte una spiegazione nel fatto che ulteriore presupposto del provvedimento sanante è la presenza di un interesse attuale e non altrimenti soddisfabile dalla Pubblica Amministrazione se non a mezze dell’emissione del provvedimento acquisitivo: il non aver neppure realizzato alcun bene potrebbe di per sé portare all’esclusione dell’esistenza di un tale interesse.
Tuttavia a nostro avviso la ratio della norma può forse essere meglio colta evidenziando come l’emissione di un provvedimento acquisitivo sia appunto giustificato dalla necessità di mantenere un’opera già edificata, sottraendola dalla altrimenti necessaria demolizione cui andrebbe incontro a seguito dell’esperimento da parte del proprietario del terreno di un procedimento per la restituzione del bene e per la remissione in pristino dello stato dei luoghi.
Del tutto evidente pare quindi che ove nessuna opera sia stata costituita, tale esigenza pubblica neppure sorga. E d’altra parte la Pubblica Amministrazione restituito il bene illegittimamente occupato e non modificato, potrà poi sempre avviare un regolare procedimento espropriativo per acquistare legalmente la proprietà del bene.
Ecco quindi che si appalesa chiaramente come la finalità del provvedimento di cui all’art. 42 bis sia appunto, il mantenimento delle opere già realizzate e indispensabili per la tutela dell’interesse pubblico coinvolto.
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