Il provvedimento di acquisizione sanante: la comunicazione di avvio del procedimento

Il provvedimento di acquisizione sanante, come qualsiasi procedimento amministrativo, è soggetto alla normativa di cui all’art. 7 l. 241/1990. La pubblica amministrazione che quindi intenda emettere l’atto, deve far precedere l’adozione del provvedimento da una comunicazione di avvio del procedimento.

Ai sensi dell’art. 7 il soggetto controinteressato potrà quindi presentare le sue osservazioni, cui la pubblica amministrazione dovrà dare risposta, eventualmente anche all’interno del medesimo provvedimento acquisitivo.

La necessità di comunicare l’avvio del procedimento è riconosciuta dalla giurisprudenza. Si legga:

Cassazione civile sez. un., 06/02/2019, n.3517: “Il provvedimento di acquisizione sanante, disciplinato dall’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, non può sottrarsi all’applicazione delle generali regole di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, sicché, per garantire l’effettiva comparazione degli interessi contrapposti richiesta dalla norma in questione, il privato deve essere sempre posto in grado di attuare il proprio ruolo partecipativo, eventualmente facendo valere l’esistenza delle “ragionevoli alternative” all’adozione dell’annunciato provvedimento acquisitivo, prima fra tutte la restituzione del bene.

La sentenza evidenzia come l’obbligo informativo rivesta particolare importanza alla luce dell’obbligo di valutare le differenti ragionevoli alternative all’emanazione del provvedimento, valutazione imposta dall’art. 42 bis dpr 327/2001. Ciò evidentemente anche alla luce della valutazione dei differenti interessi in conflitto imposta dal primo comma della normativa, ovvero l’interesse pubblico al mantenimento dell’opera, e l’interesse del privato a veder tutelato il proprio diritto di proprietà. Né occorre dimenticare che il comma 4° della norma, impone l’esistenza di “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico” che giustifichino il provvedimento, l’esistenza delle quali potrà essere chiaramente posta in dubbio nelle osservazioni conseguenti alla comunicazione di avvio del procedimento.

Tali osservazioni peraltro, potranno sicuramente soffermarsi anche sulla valutazione del valore di indennizzo, considerato il fatto che il provvedimento acquisitivo deve procedere anche all’indicazione della somma offerta

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