Il provvedimento di acquisizione sanante: il passaggio di proprietà, il pagamento delle somme liquidate e la comunicazione del provvedimento alla Corte dei Conti

Il comma 4° dell’art. 42 bis prevede che l’atto di acquisizione sanante sia notificato al proprietario. Nell’atto deve essere liquidato l’indennizzo e dello stesso deve essere disposto il pagamento nei successivi 30 giorni.

A seguito della notifica si ha il passaggio di proprietà del bene, passaggio di proprietà che deve essere fatto oggetto di trascrizione a cura dell’amministrazione procedente.

La norma tuttavia specifica che l’efficacia del passaggio di proprietà risulta sospensivamente condizionata all’avvenuto pagamento delle somme liquidate o al loro deposito ai sensi dell’art. 20 comma 14.

In primo luogo, occorre evidenziare come la condizione sospensiva non impedisca la trascrizione dell’atto ad opera della Pubblica Amministrazione, la quale, tuttavia, dovrà poi farsi carico di effettuare la cancellazione della condizione (art. 2668 c.c.). Si rammenta come nella trascrizione di un atto condizionato, la condizione vada inserita nelle note di trascrizione e come quindi all’avveramento della condizione vada data pubblicità mediante la cancellazione della nota di trascrizione (art. 2669 c.c.)

A tal fine si renderebbe necessaria l’emanazione di un atto unilaterale con il quale il proprietario dichiari l’avvenuto pagamento o deposito, e tuttavia il potere amministrativo rende possibile l’emissione di un atto amministrativo trascrivibile a tal fine.

Peraltro, ovviamente, l’ipotesi più semplice e pratica resta quella di effettuare la trascrizione dell’atto solo dopo che l’ente abbia effettuato il pagamento o il deposito delle somme, salvo l’opportunità di provvedere ad una trascrizione immeditata onde evitare il rischio che nelle more il proprietario ceda ad altri il bene.

La norma specifica che la condizione debba ritenersi avverata quando sia seguito il pagamento delle indennità stimate o il deposito delle stesse. A tal fine la norma richiama l’art. 20.14 dpr 327/2001 ove si prevede che decorsi 30 giorni dalla notifica della proposta di indennità provvisoria (la norma infatti si riferisce ad un ordinario procedimento espropriativo), l’indennità proposta debba intendersi non accettata e di essa debba farsi il deposito nei successivi 30 giorni.

Ecco quindi che, anche in caso di provvedimento di acquisizione sanante, ove entro i 30 giorni successivi dalla notifica del provvedimento acquisitivo e della determinazione dell’indennizzo pervenga l’accettazione da parte del proprietario, l’indennizzo andrà a lui direttamente pagato. In caso viceversa di rifiuto dell’indennità (e conseguente probabile giudizio di opposizione in Corte di Appello o ricorso al Tar), o in caso di semplice silenzio, l’indennità andrà fatta oggetto di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Per lo svincolo delle somme depositate, quindi, si dovrà fare applicazione degli artt. 26-28 dpr 327/2001, norme caratterizzate da poco chiarezza e che più volte sono causa di contenziosi tra le parti.

Di particolare interesse appare l’art. 26.5, il quale prevederebbe la possibilità del proprietario di incassare in ogni tempo l’indennità depositata con riserva di richiedere in via giudiziale l’importo effettivamente spettante.

Il provvedimento di acquisizione sanante dovrà poi essere comunicato dall’ente alla Corte dei Conti, al fine ovviamente di verificare da un lato la regolarità contabile del medesimo, ma anche le eventuali responsabilità ancora perseguibili in ordine all’intervenuta occupazione illegittima e dei danni eventualmente da essa causati all’erario pubblico.

Condividi su:

Chiama ora il numero
VERDE nazionale centralizzato

Fissa un appuntamento telefonico per un colloquio gratuito o per prenotare un sopraluogo tecnico

Newsletter

Tutelaespropri.it

Registrati alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti sulle nostre attività, notizie e consigli utili.

Collabora

con Noi

Sei un avvocato o un Tecnico, stai gestendo una procedura espropriativa e ti serve supporto? Possiamo collaborare nella gestione di un co-mandato.

Chiama il Numero Verde