Il provvedimento di acquisizione sanante e il risarcimento del danno non patrimoniale
L’occupazione illegittima, in quanto atto illecito, dà titolo al proprietario anche al risarcimento del danno non patrimoniale subito.
L’art. 42 bis dpr 327/2001 opera una determinazione legislativa e forfettaria di tale danno, valutandolo al 1° comma della norma nella misura del 10%, valore che si incrementa al 20% ove l’illegittima occupazione sia avvenuta per finalità di edilizia residenziale pubblica, ovvero quando il terreno sia stato attribuito a privati per finalità di interesse pubblico, come specificato al comma 5° della disposizione normativa.
Il riconoscimento del danno, come detto avviene in via forfettaria. Ciò implica due conseguenze.
In primo luogo, il proprietario risulta esentato da qualunque onere probatorio, sia in ordine al verificarsi del danno, sia in ordine alla prova del suo ammontare. Come perfettamente chiarito dalla Corte Cost. nella sentenza 71/2015: “La norma attribuisce al privato proprietario il diritto ad ottenere il ristoro del… danno non patrimoniale. Si è perciò in presenza di un importo ulteriore… determinato direttamente dalla legge, in misura certa e prevedibile. E deve sottolinearsi che il privato, in deroga alle regole ordinarie, è sollevato dall’onere della relativa prova”.
Il punto è stato ribadito peraltro anche dal Consiglio di Stato, sez. IV, 25/10/2016, n.4457: “L’art. 42-bis, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, nella parte in cui prevede la voce del 10% per il pregiudizio non patrimoniale, non richiede alcuna prova dell’effettiva sussistenza del danno in questione, ma introduce un meccanismo di liquidazione automatica, dovuta per il solo fatto dell’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante.”
Aggiungi pratica
Il risarcimento del danno extrapatrimoniale nella misura del 10%, pertanto, risulta dovuto automaticamente a tutti senza necessità di alcuna prova.
La determinazione forfettaria, tuttavia, esclude la possibilità di richiedere (e di provare) il danno maggiore eventualmente subito.
Il punto era stato fatto oggetto di questione di legittimità costituzionale, cui la Corte Costituzionale ha deciso di rispondere confermando la conformità della norma al dettato costituzionale.
La norma, in sostanza, fa una sorta di scambio: si dà a tutti un 10% a titolo di danno extrapatrimoniale, ma nessuno può agire per chiedere di più.
A nostro avviso, nonostante quanto affermato dalla Corte Costituzionalità, una tale normativa qualche dubbio ben fondato di illegittimità costituzionale lo fa ancora sorgere…
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