Stop agli espropri di terreni agricoli per impianti fotovoltaici
Il Decreto Agricoltura 2024 (D.L. 63/2024 convertito con la legge 101/2024) ha posto un freno all’installazione incontrollata di impianti fotovoltaici a terra nei terreni agricoli con un rilevante cambiamento normativo.
Lo scopo perseguito dalla nuova legislazione è tutelare maggiormente le aree dedicate alla produzione agricola limitando le installazioni fotovoltaiche con moduli a terra nei terreni produttivi.
In particolare, il Decreto Agricoltura 2024 interviene direttamente sul Decreto Red II (D.Lgs. 199/2021), modificando le disposizioni in materia di “individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” come indicate dall’art. 20.
La norma di legge modificata
Art. 20 D.Lgs 199/2021
1-bis. L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra [di cui all’articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28], in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR (3) .
Cosa prevede la norma approvata
Come si evince dal dettato normativo l’articolo 5 del Decreto agricoltura recante “disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo” aggiunge all’art. 20 del Decreto Red II, il comma 1.bis stabilisce che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita esclusivamente limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata.
In pratica, nelle more dell’individuazione delle aree idonee non si potranno installare nuovi impianti a terra né aumentare l’estensione di quelli esistenti su tutti i terreni potenzialmente agricoli e coltivabili.
Quando è ancora possibile fare impianti fotovoltaici a terra?
La norma è entrata in vigore il 16 maggio 2024 e il Decreto agricoltura prevede che: “Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente”
Viene invece confermata la possibilità di installare impianti fotovoltaici a terra:
- nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento [cfr comma 8, lettera c)];
- in siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali [cfr comma 8, lettera c-bis)];
- in siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) [cfr comma 8, lettera c-bis1)];
- in siti privi di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che costituiscono:
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