Termine iniziale e termine finale per il calcolo dell’occupazione di urgenza

La normativa  alla base dell'istituto dell'occupazione di urgenza rappresenta una fattispecie complessa che si conclude esclusivamente al momento del deposito dell'indennità.

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, n.32415: “La tesi di …., secondo la quale l’indennità di occupazione d’urgenza dovrebbe essere calcolata (non sino alla data del deposito dell’indennità di espropriazione ma) sino alla data del decreto di espropriazione che segna il momento della perdita della proprietà del bene per il privato, pur avendo avuto seguito in un precedente di questa Corte (n. 19758 del 2017), non è condivisibile.

Si deve considerare che l’acquisizione della proprietà da parte della pubblica amministrazione (e dei soggetti ad essa equiparati, come nel caso in esame) è effetto di una fattispecie complessa nella quale il decreto di espropriazione (L. n. 2359 del 1865, art. 50) presenta un rilievo determinante che è però integrato dal pagamento del “giusto prezzo” del bene, a norma della L. n. 2359 del 1865, art. 39 (oggi D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1), in relazione all’art. 42 Cost., comma 3. Ciò assume rilievo rispetto ad un’obbligazione particolare, qual è quella avente ad oggetto l’indennità di occupazione d’urgenza, che serve a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, fino a quando detta fattispecie complessa non si sia conclusa con il deposito dell’indennità di esproprio, secondo una regola generale in materia espropriativa. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo, la “data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo” che segna il momento fino al quale è dovuta l’indennità di occupazione, a norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22 bis, comma 5, non coincide con la data del pagamento effettivo ma con quella del deposito dell’indennità presso la Cassa depositi e prestiti, che produce effetti liberatori per l’espropriante.”

Il contenzioso

Il contenzioso riguardava il periodo da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione di urgenza ex art. 22 bis dpr 327/2001.

Il dettato letterale della norma prevede il termine iniziale nella data di immissione in possesso e il termine finale nella data di effettivo pagamento.

L’ente espropriante tuttavia sosteneva che la data finale dovesse coincidere con l’emissione del decreto di esproprio tutte le volte che tale data fosse anteriore alla data di effettivo pagamento. Sosteneva infatti l’ente che l’emissione del decreto di esproprio, comportando una traslazione del diritto di proprietà, avrebbe comportato il venir meno della ragione giustificativa del pagamento dell’indennità di occupazione, consistente a suo parere nel remunerare la perdita del possesso del bene anteriormente alla traslazione della proprietà.

La Corte di Cassazione rigetta tale interpretazione, riaffermando l’interpretazione letterale della norma, evidenziando come la normativa  alla base dell’istituto dell’occupazione di urgenza rappresenti una fattispecie complessa che si conclude esclusivamente al momento del deposito dell’indennità.

D’altra parte precisa la Corte, il senso letterale di cui all’art. 22 bis dor 327/2001 va comunque corretto. Dal momento che la modalità di pagamento dell’indennità di esproprio scelta dal legislatore consiste nel deposito delle somme indennitarie presso la Cassa Depositi e prestiti e nel loro successivo svincolo, il termine finale per la determinazione dell’occupazione di urgenza deve essere fatto coincidere con quello del deposito dell’indennità.

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Approfondimenti -> Occupazione illegittima

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