Valutazione di impatto ambientale: quali censure hanno concrete possibilità di successo
Nelle procedure espropriative connesse alla realizzazione di grandi opere, la Valutazione di Impatto Ambientale rappresenta spesso il primo terreno di confronto tra amministrazione e proprietari. Non di rado ci si domanda se sia possibile contestare la VIA lamentando che l’opera è dannosa, che esistono alternative migliori, che il sacrificio ambientale è sproporzionato.
La risposta, alla luce della pronuncia in commento e di un orientamento ormai consolidato, richiede una notevole dose di realismo.
La natura del giudizio di VIA
La funzione tipica della Valutazione di Impatto Ambientale consiste nell’esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita.
Tale giudizio, precisa il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, non è espressione della sola discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali. Il provvedimento di VIA esprime, in altri termini, l’indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio, all’esito del bilanciamento di una molteplicità di interessi pubblici contrapposti.
Da tale qualificazione discende la conseguenza processuale: le scelte così compiute sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, salvo che ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.
Sentenza di riferimento
T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 20/03/2026, n. 504:
“La funzione tipica della Valutazione di impatto ambientale è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.”
I limiti effettivi del sindacato giurisdizionale
L’orientamento richiamato dalla pronuncia è risalente e costante. Le valutazioni tecniche complesse che confluiscono nella VIA presentano profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa e sono censurabili soltanto per macroscopici vizi di irrazionalità.
I vizi effettivamente sindacabili possono essere così riassunti: manifesta illogicità o incongruità della valutazione; irragionevolezza; travisamento dei fatti o errore di fatto; macroscopici difetti di motivazione; gravi carenze istruttorie.
Ne consegue che la censura fondata sul merito della scelta, per quanto argomentata, è destinata quasi sempre all’insuccesso. Il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella dell’amministrazione in ordine alla convenienza dell’opera o alla preferibilità di un tracciato alternativo.
Dove si gioca realmente la partita
Il quadro descritto non deve però indurre alla rassegnazione, ma piuttosto a una diversa impostazione difensiva.
Le censure che conservano concrete possibilità di successo sono quelle procedimentali e istruttorie: dati mancanti o inattendibili nello studio di impatto ambientale; alternative progettuali non esaminate, benché prospettate; motivazione che non dà conto delle osservazioni presentate dai privati; omessa considerazione di elementi di fatto rilevanti e documentati.
Ed è proprio qui che emerge il nesso, di grande rilievo pratico, con la fase partecipativa del procedimento. Le osservazioni scritte tempestivamente presentate non costituiscono un adempimento formale privo di conseguenze: esse sono lo strumento che introduce nel procedimento elementi di fatto e questioni tecniche di cui l’amministrazione è tenuta a dar conto nella motivazione. È l’osservazione ben costruita e documentata a rendere successivamente sindacabile il difetto di motivazione.
Chi non partecipa al procedimento si preclude, di fatto, la possibilità di contestarne utilmente l’esito.
Indicazioni operative
Il proprietario interessato da un’opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale dovrebbe presidiare la fase procedimentale con la massima attenzione.
È necessario monitorare la pubblicazione degli avvisi e rispettare i termini per la presentazione delle osservazioni, che variano a seconda della fase del procedimento. Le osservazioni devono essere puntuali, documentate e, ove possibile, supportate da valutazioni tecniche di parte: le contestazioni generiche o di carattere emotivo non producono alcun effetto utile.
Occorre infine avere consapevolezza che il terreno della VIA è quello della compatibilità ambientale dell’opera, non quello dell’indennità. Le due partite si giocano su piani distinti, con termini e giudici diversi, e vanno impostate separatamente.
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