Art. 11: Vincolo espropriativo – avvisi

Art. 11. (L) (1): vincolo espropriativo – avvisi La partecipazione degli interessati

  1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento:
  2. a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;
  3. b) nei casi previsti dall’articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell’emanazione dell’atto se cio’ risulti compatibile con le esigenze di celerita’ del procedimento. (L)
  4. L’avviso di avvio del procedimento e’ comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorche’ il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e’ effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonche’ su uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L’avviso deve precisare dove e con quali modalita’ puo’ essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorita’ espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)
  5. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell’approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L)
  6. Ai fini dell’avviso dell’avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L)
  7. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalita’ di partecipazione del proprietario dell’area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L)

(1) Articolo così sostituito dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

Cassazione civile  sez. un., 27 febbraio 2008, n. 5080: la comunicazione di avvio del procedimento“]L’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, previsto dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990, trova applicazione anche nel procedimento relativo alla dichiarazione di pubblica utilità – non costituente un subprocedimento dell’espropriazione per pubblica utilità, ma un procedimento autonomo che si conclude con un provvedimento immediatamente impugnabile – e non è assolto nel caso in cui l’amministrazione procedente dia pubblicità (nella specie mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione regionale e sul bollettino regionale) ad atti anteriori al procedimento ablatorio (conferenza di servizi e altro). Né il fatto che i proprietari abbiano inviato osservazioni in relazione all’approvazione della variante al piano regolatore generale che preveda la destinazione urbanistica prodromica all’espropriazione, esclude l’obbligo di comunicazione, atteso che la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera pubblica e con essa la relativa localizzazione, sono oggetto di potere amministrativo nell’ambito del quale il contraddittorio con gli interessati può apportare elementi di valutazione non marginali ai fini della proporzionalità e del buon andamento dell’azione amministrativa.

Consiglio Stato  sez. IV, 08 giugno 2011, n. 3500: contenuto dell’obbligo di avviso“]L’avviso di inizio del procedimento previsto nell’ambito della procedura espropriativa, ex art. 11 d.P.R. n. 327 del 2001, per essere legittimo e coerente con il predetto articolo (oltre che con gli art. 7 e 8 l. n. 241/1990), deve contenere gli elementi volti a determinare i soggetti espropriandi ed i beni oggetto del procedimento amministrativo; e ciò sia che la comunicazione avvenga personalmente, sia che essa avvenga in forma collettiva mediante avviso pubblico (ché anzi l’onere di completezza è richiesto a maggior ragione in quest’ultimo caso).

Consiglio Stato  sez. IV, 06 giugno 2008, n. 2695: comunicazione al proprietario catastale“]Ai sensi dell’art. 11, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, la comunicazione di avvio delle procedure ablative deve essere fatta a coloro che risultino proprietari del terreno sulla base delle risultanze catastali, con la conseguenza che l’amministrazione non è tenuta a indagini ulteriori, finalizzate ad accertare l’identità di coloro che sono effettivamente titolari della proprietà, ma può limitarsi a registrare quanto indicato in catasto senza che ne risulti compromessa la legittimità della procedura, con la conseguenza che la mancata comunicazione al proprietario effettivo, che non risulti tale dalla documentazione, può impedire solo il decorso degli eventuali termini, ma non costituisce motivo di illegittimità della procedura.

Cassazione civile  sez. un., 30 marzo 2007, n. 7881: assenza di avviso – conseguenze“]È nullo, perché emesso in violazione di legge, il provvedimento di dichiarazione tacita di pubblica utilità, contenuto in un atto di approvazione di un progetto di opera pubblica, redatto senza previa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento nelle forme di legge, che risulti omessa, con conseguente illegittimità della procedura successiva.

T.A.R.  Milano  Lombardia  sez. II, 27 dicembre 2006, n. 3095: obbligo di comunicazioni e varianti generali al PRG
Non è fondata la censura di violazione dell’art. 11, d.P.R. n. 327 del 2001 per avere il comune omesso di comunicare all’azienda ricorrente, quale proprietaria dei beni interessati dal vincolo espropriativo, l’avvio del procedimento, impedendo ogni forma di partecipazione, in quanto l’art. 11 riguarda le varianti al piano regolatore adottate per la realizzazione di una singola opera pubblica, e non le varianti generali, alle quali si applicano (cfr. art. 9 e art. 11 ultimo comma) le regole ordinarie sulle modalità di partecipazione degli interessati nelle fasi di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici.

T.A.R.  Catanzaro  Calabria  sez. I, 01 febbraio 2010, n. 55: variante speciale al PRG e obbligo di comunicazione“]Ai sensi dell’art. 11, d.P.R. n. 327 del 2001, in caso di adozione di una variante al Piano Regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, deve essere inviata al proprietario comunicazione di avvio del procedimento almeno venti giorni prima (il che è effettivamente avvenuto nel caso di specie).

T.A.R.  Torino  Piemonte  sez. II, 19 luglio 2006, n. 2974: comunicazione in caso di esproprio di più di 50 intestatari
È illegittimo un intervento espropriativo interessante un numero di destinatari superiore a 50 allorché l’avviso di avvio del procedimento sia stato pubblicato dal comune soltanto all’albo pretorio e su due testate a tiratura locale e non, come richiesto dall’art. 11, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito informatico della Regione. Di conseguenza, sono affettii da invalidità anche gli atti derivati, non trovando nella fattispecie applicazione l’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 per non avere il comune dimostrato che il tenore degli atti impugnati non sarebbe mutato in caso di regolare comunicazione dell’avvio del procedimento, considerata la rilevanza delle osservazioni che gli interessati avrebbero potuto presentare soprattutto in merito a soluzioni alternative.

T.A.R.  Napoli  Campania  sez. V, 28 aprile 2005, n. 5004: obbligo di comunicazione al conduttore? “]L’indicazione del soggetto direttamente inciso dalla procedura ablatoria va individuato sulla scorta dei dati catastali, secondo un criterio già contenuto nell’art. 10 l. n. 865 del 1971, e tenuto fermo dall’art. 11 d.P.R. n. 327 del 2001; pertanto, vigendo un sistema di oggettiva conoscibilità da parte della p.a. del soggetto su cui grava il carico della procedura ablatoria, non è ipotizzabile che tale normazione imponga al soggetto pubblico di accertare l’esistenza di altri rapporti, di natura non reale, gravanti sul bene, al fine di estendere anche ad altri soggetti la partecipazione procedimentale; un tale onere non emerge neppure dalla ben più ampia previsione dell’art. 7 l. sul procedimento; questa fondamentale norma estende l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, ampliando la platea di soggetti da evocare al fine della determinazione corretta; tuttavia, anche sulla scorta di tale disposizione, non è sostenibile che il conduttore deve essere evocato nel procedimento; il conduttore non è soggetto richiesto “ex lege”; non è neppure soggetto direttamente inciso, atteso che la lesione dalla stesso subita è eventuale ed opera di riflesso, in quanto conseguente al mancato utilizzo del bene non di proprietà; infine, non è nemmeno soggetto facilmente individuabile, traendo la sua legittimazione da un negozio privato non necessariamente conosciuto; ed è solo in tale ultima prospettiva, quella sulla effettiva conoscibilità da parte della p.a. del rapporto privatistico intercorso, che possono leggersi le estensioni alla partecipazione procedimentale introdotte dalla giurisprudenza, per cui quando oggettivamente il contratto di locazione sia noto alla p.a. procedente, questa è tenuta a notiziare anche il conduttore.

Cassazione civile  sez. un., 02 dicembre 2009, n. 25345: avviso pubblico, quali dati da pubblicare?
L’obbligo della p.a. di comunicare l’avvio del procedimento espropriativo può essere assolto, senza necessità di specifica motivazione, con ricorso alla comunicazione collettiva mediante pubblico avviso quando il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, dovendosi presumere in tal caso, ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 327 del 2001, che la comunicazione individuale sarebbe eccessivamente gravosa; a tal fine, deve ritenersi idoneo il riferimento ad un determinato foglio della mappa catastale, senza elencazione delle singole particelle, quando i destinatari dell’avviso sono tutti proprietari di fondi che sono rappresentati in quel foglio.

T.A.R. Pescara (Abruzzo) sez. I, 15/10/2014, n. 413: obbligo di comunicazione e identificazione dell’immobile
L’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo di opera pubblica, pubblicato sul quotidiano nazionale senza contenere il piano particellare di esproprio e l’elencazione delle ditte interessate è comunicazione che non può ritenersi abbia raggiunto lo scopo informativo e partecipativo cui è preordinata, atteso che in difetto del piano particellare non può dirsi neanche completo il processo identificativo dell’immobile da assoggettare ad esproprio, di cui esso costituisce un elemento essenziale; inoltre la circostanza che l’avviso completo sia stato poi pubblicato nell’albo pretorio del Comune non completa gli incombenti che l’art. 11 comma 2 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 impone al fine di adempiere all’onere di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, mancando pur sempre la corretta pubblicazione su un quotidiano nazionale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 15/04/2011, n. 380: mancata comunicazione al proprietario effettivo e termini per l’impugnazione
Ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 la comunicazione di avvio delle procedure ablative o similari deve essere fatta a coloro che risultano proprietari del terreno sulla base delle risultanze catastali, con la conseguenza che l’amministrazione non è tenuta ad un’indagine ulteriore, finalizzata ad accertare l’identità di coloro che sono effettivamente titolari della proprietà, ma può limitarsi a registrare quanto indicato in catasto senza che ne risulti compromessa la legittimità della procedura, con la conseguenza che la mancata comunicazione al proprietario effettivo, che non risulti tale dalla documentazione catastale, può impedire solo il decorso degli eventuali termini, ma non costituisce motivo di illegittimità della procedura.

Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. giurisdiz., 11/10/1999, n. 417: avviso e osservazioni al progetto
Le osservazioni e le opposizioni presentate dai privati al piano regolatore generale “in itinere” – previste in via generale dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 al fine di consentire che il punto di vista del privato eventualmente leso dalle previsioni del piano venga adeguatamente considerato – costituiscono strumenti di partecipazione amministrativa; pertanto il loro rigetto da parte dell’amministrazione deve essere congruamente motivato.

Consiglio di Stato sez. IV, 27/01/2015, n. 341: obbligo di avviso ed effettiva conoscenza
In virtù di quanto previsto dagli artt. 11 e 16, t.u. 8 giugno 2001 n. 327, al proprietario del bene sul quale s’intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio deve essere inviato l’avviso dell’avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1 (ossia quelli volti a promuovere l’adozione dell’atto dichiarativo di pubblica utilità), con l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, a nulla rilevando che l’interessato abbia avuto comunque conoscenza del procedimento.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 27/12/2006, n. 4720: obblighi di comunicazione, ratio
Va rilevato che l’approvazione del progetto definitivo comporta, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica. Si è costantemente rimarcato l’importanza della partecipazione degli interessati nella fase procedimentale che prelude alla dichiarazione di pubblica utilità, e quindi la necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, osservando che l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento è, invero, preordinato non solo ad un ruolo difensivo, ma anche alla formazione di una più completa, meditata e razionale volontà dell’Amministrazione; mediante tale comunicazione si mira, quindi, ad attuare una democratizzazione ed una trasparenza nell’esercizio dell’attività pubblica, al fine di consentire, per il tramite del principio del contraddittorio, una efficace tutela delle ragioni del cittadino e contestualmente di apprestare a vantaggio dell’Amministrazione elementi di conoscenza utili nell’esercizio dei poteri discrezionali (Cons. Stato, ad. Pl., 15 settembre 1999, n. 14; sez. IV, 28 gennaio 2000, n. 413; sez. IV, 3 maggio 2000, n. 2609).

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