Inizio forum Fai la tua domanda Revisione dell'indennità provvisoria dopo l'accettazione del proprietario

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    • #910
      Corrado Brancati
      Amministratore del forum

      > Salve,
      > un soggetto attuatore di un’opera pubblica con decreto di immissione in possesso ex art. 22bis co 1 e 4 del TUE, mi ha comunicato l’indennità provvisoria da corrispondere.
      > io entro i 30 giorno successivi ho manifestato la mia adesione alla offerta formulata.
      > Chiamato recentemente ad incontrare l’Amministrazione, la stessa ha ammeso di aver erroneamente sovrastimato l’ind. prov. offrendomi un valore ben al di sotto di quello offertomi inizialmente.
      >
      > Secondo voi è legittimo? Cosa si deve fare? quale procedura bisogna seguire?
      > Grazie.

    • #911
      Corrado Brancati
      Amministratore del forum

      >Gent.mo Ing.
      la problematica è sempre complessa. Ove si tratti come nel caso di occupazione di urgenza, l’art. 22 bis specifica che la fissazione dell’indennità di esproprio viene fatta “senza particolari indagini e formalità”. In tale prospettiva si ritiene che l’ente, a seguito dell’immissione in possesso, ove ravvisi errori di valutazione, possa correggere gli stessi, anche ove l’indennità provvisoria sia stata già accettata dal proprietario. CIò anche in ragione di un principio di autotutela della pubblica amministrazione, onde preservare le ragioni di finanza pubblica.
      Ovviamente però tale provvedimento correttivo dovrebbe essere:
      – emesso subito dopo l’immissione in possesso
      – dovrebbe essere adeguatamente motivato
      Ove invece decorre un lasso di tempo irragionevole tra l’immissione in possesso e la rideterminazione (o ove questa fosse priva di giustificazioni), la stessa ovviamente potrebbe essere soggetta a forti censure e apparire pretestuosa.

      Il discorso sarebbe diverso, invece, in ambito di un procedimento espropriativo non caratterizzato da dichiarazione di urgenza, in quanto in quel caso l’indennità provvisoria viene fissata a seguito di analisi e di contraddittorio tra le parti (art. 20 dpr 327/2001).

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