Art 33 – Svalutazione della porzione residua e unitarietà catastale – Parte 2
Nella prima parte di questo articolo si è visto come secondo l’interpretazione della Suprema Corte si debba dare applicazione all’art. 33 dpr 327/2001 ogni qual volta tra porzione espropriata e porzione residua sussista una connessione economico-funzionale tale per cui l’esproprio determini un pregiudizio patrimoniale ulteriore e diverso rispetto a quello relativo alla mera ablazione di terreno
L’art. 33 dpr 327/2001 è applicabile anche in caso di differenza di mappali catastali?
La questione relativa alla applicabilità dell’art. 33 dpr 327/2001 anche al caso di differenza di mappali catastali è stata affrontata in senso positivo dalla Corte di Cassazione in ben due pronunce rese a Sezioni Unite:
Cass. sez. un. 9041/2008: “Nella fattispecie regolata dall’art. 40, va ricompresa ogni ipotesi di diminuzione di valore della parte non interessata dall’espropriazione: si prescinde, in tale valutazione, dal dato catastale della particella, dovendocisi riferire al concetto di proprietà e al nesso funzionale tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell’espropriato (così già Cass. 24.9.2007, n. 1957, Cass. 14.5.1998, n. 4848; 15.7.1977, n. 4404).
Cassazione civile sez. un., 25/06/2012, n. 10502: “Poiché nell’espropriazione parziale regolata dall’articolo 40 l. n. 2359 del 1865 va compresa ogni ipotesi di diminuzione di valore della parte non interessata dall’espropriazione, con necessario riferimento al concetto unitario di proprietà ed al nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell’espropriato (tanto più ove si tratti di suoli a destinazione agricola, in cui rileva l’unitarietà costituita dalla destinazione a servizio dell’azienda agricola) resta giuridicamente ininfluente che la parte di fondo non espropriata, ma rimasta interclusa per effetto dell’espropriazione, non sia compresa nella dichiarazione di pubblica utilità, ai fini dell’espropriazione, poiché nella valutazione del danno da espropriazione parziale ex articolo 40 cit. si prescinde dal dato catastale della particella, dovendosi riferire al concetto di proprietà e al nesso funzionale tra la porzione espropriata e quella residua.”
Si può riconoscere una svalutazione ex art. 33 dpr 327/2001 ad una abitazione in caso di esproprio di un terreno non pertinenziale al fabbricato?
Anche a tale domanda è stata offerta risposta positiva dalla Corte di Cassazione
Cassazione civile sez. I, 8/02/2006, n. 2812: In tema di espropriazione per pubblica utilità si realizza l’espropriazione parziale – con la conseguenza che l’indennità va determinata sulla base della differenza fra il valore dell’unico bene prima dell’espropriazione e il valore della porzione residua, ai sensi dell’articolo 40 l. n. 2359 del 1865 – allorché la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un’unitaria destinazione economica. L’espropriazione di un terreno adiacente a un fabbricato – abbia o meno esso i connotati della pertinenza di cui all’articolo 817 c.c. – è riconducibile nell’ambito della espropriazione parziale e delle regole corrispondenti, se l’unico proprietario dell’insieme rileva un impoverimento maggiore, ristorabile in applicazione del corrispondente criterio di liquidazione differenziale, rispetto a quello ragguagliato al valore del terreno medesimo in sé considerato. (così già Cassazione civile sez. I, 27/08/2004, n. 17112)
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