Esproprio parziale di bene unitario e svalutazione della porzione residua

Esproprio parziale di bene unitario e svalutazione della porzione residua

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2021, n.40389:

“In materia di risarcimento del danno che spetta all’espropriato rispetto alle aree che, residuate alla procedura ablativa, abbiamo subito un deprezzamento, ai sensi dell’art. 33 t.u. espropriazioni, il pregiudizio sofferto dal proprietario deve tradursi una effettiva compromissione ed alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella sua disponibilità che deve apprezzarsi, però, in quanto diretto esito della procedura ablativa. Là dove, pertanto, il privato espropriato abbia, per assunte autonome iniziative, ceduto a terzi il bene residuato all’esproprio o ne abbia comunque disposto ricavandone un corrispettivo, siffatta operazione, riconducibile alla volontà dispositiva del proprietario, non può valere a dimensionare o azzerare il risarcimento altrimenti spettante al soggetto espropriato sì da mettere, finanche, in discussione la natura stessa del bene quale “reliquato” della procedura espropriativa.”

La sentenza citata affronta la tematica della svalutazione della porzione residua conseguente ad un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, da un punto di vista abbastanza originale.
La norma di riferimento, come noto, è l’art. 33 dpr 327/2001 che prevede che ove l’esproprio determini l’ablazione di solo una porzione della proprietà, l’indennità di espropriazione debba considerare anche la perdita di valore della porzione residua del fondo.

Svalutazione della porzione residua: quali presupposti?

La giurisprudenza insegna che si ha diritto alla svalutazione della porzione residua ove tra porzione espropriata e porzione residua sussista un collegamento economico e funzionale. Tale concetto peraltro ha trovato una interpretazione piuttosto estensiva ultimamente tanto è vero che si ritiene sicuramente includibile in tale ipotesi la perdita di valore dell’abitazione per l’espropriazione di parte del giardino, o dell’attività economica per ablazione del parcheggio e piazzale movimentazione merci. In pratica si può applicare l’art. 33 dpr 327/2001 anche ove il ben espropriato costituisca accessorio o pertinenza della porzione residua di cui si chiede l’indennizzo per perdita di valore.

Come si calcola l’indennità di espropriazione?

In questo caso, l’indennità di espropriazione va calcolata nella differenza tra il valore del bene ante e post esproprio. Ossia si dovrà considerare quale era il valore del complesso immobiliare prima dell’esproprio e quale sia il valore residuo comprensivo quindi della perdita di valore della porzione residua del bene. In tale differenza di valore viene quindi fissata l’indennità di esproprio.

Il caso affrontato in cassazione

La sentenza citata si pone all’interno di questo panorama normativo e giurisprudenziale ed affronta un caso particolare. Il proprietario del bene espropriato, dopo l’emissione del decreto di esproprio, aveva venduto la porzione residua del bene. L’ente espropriante negava il diritto dell’espropriato a vedersi riconosciuta una indennità per la perdita di valore della porzione residua del bene, ritenendo che visto che il bene era stato venduto ciò avrebbe dovuto far supporre l’inesistenza di alcuna perdita di valore del medesimo. La Cassazione ha respinto però tale argomento. Il solo fatto che il proprietario abbia potuto disporre della porzione residua, infatti, non esclude di per sé l’applicabilità dell’art. 33 dpr 327/2001. Infatti il presupposto di applicazione dell’art. 33 dpr 327/2001 è la perdita di valore della porzione residua e non l’annullamento di ogni valore e pregio economico del bene residuo. Per quanto svalutato, quindi, il bene residuo potrà comunque mantenere una sua valenza economica e in ragione di ciò potrà comunque essere sfruttato dal proprietario, senza che appunto ciò escluda il diritto del medesimo si vedersi indennizzato per la perdita economica subita dal bene a seguito della procedura espropriativa.

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Approfondimenti -> Occupazione illegittima

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