Il regime ordinario dell’invalidità degli atti amministrativi è quello dell’annullabilità.
Il regime ordinario dell’invalidità degli atti amministrativi è quello dell’annullabilità. Ciò comporta che gli atti stessi, nonostante eventuali elementi di vizio, rimangano validi ed efficaci in mancanza di una sentenza dichiarativa dell’annullabilità emessa in sede di Giurisdizione amministrativa a fronte di una tempestiva impugnazione dell’atto nei termini di legge che ordinariamente sono di 60 giorni.
L’art. 21-septies della l.241/1990, (l.15 del 2005), ha tuttavia introdotto anche nell’ambito del procedimento amministrativo alcune cause di nullità. È nullo, infatti, il provvedimento viziato da difetto assoluto di attribuzione, nonché quello adottato in violazione del giudicato e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge. Ulteriori ipotesi di nullità sono costituite da difetto di qualità di ordine pubblico del soggetto emanante l’atto, dall’incompetenza assoluta dell’organo, quando l’atto sia viziato da violenza fisica, quando l’oggetto dell’atto sia impossibile, illecito o indeterminato. Infine, si ha nullità dell’atto in caso mancanza di forma essenziale e mancanza del destinatario.
Il codice del processo amministrativo all’art. 31, co.4 ha espressamente previsto l’azione di nullità, disponendo che “La domanda volta all’accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all’articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV”.
Mentre quindi un atto amministrativo annullabile deve essere impugnato nel termine di 60 giorni, un atto nullo deve essere impugnato nel maggior tempo di 180 giorni.
Sul tema della nullità degli atti amministrativi emessi nell’ambito del procedimento espropriativo è intervenuto più volte il consiglio di Stato. Può infatti leggersi: Consiglio di Stato, sez. IV , 26/01/2021 , n. 778: “Qualsiasi vizio del procedimento espropriativo non esclude la natura autoritativa del decreto d’esproprio, quale atto con cui si esercita il potere previsto dalla normativa di settore; poiché non rileva la gravità del vizio prospettato, non possono essere considerati nulli gli atti del procedimento espropriativo che, in ipotesi, siano stati emessi in violazione di una legge (che costituisce uno dei tre tradizionali vizi dell’atto amministrativo).”
Il supremo Collegio della Giurisdizione Amministrativa ha quindi stabilito che in tema di diritto delle espropriazioni per pubblica utilità, stante il carattere autoritativo del decreto di esproprio, gli atti amministrativi emessi non siano mai nulli, ma solo annullabili, onde l’obbligo di impugnarli nel più breve termine di 60 giorni, la non permanente opponibilità da parte del resistente e la non rilevabilità di ufficio della nullità stessa.
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