Pagamento dell’indennità di esproprio: obbligo di garanzia della pubblica amministrazione in presenza di un concessionario
Obbligo di garanzia della pubblica amministrazione in presenza di un concessionario.
Cassazione civile sez. I, 21/11/2019, n.30442:
“Nei procedimenti espropriativi per l’esecuzione di opere pubbliche demandate all’ente concessionario, l’esigenza, costituzionalmente imposta, di assicurare il serio ristoro delle situazioni soggettive e l’effettività dei rimedi giurisdizionali comporta, ove il concessionario sia insolvente rispetto al proprio obbligo indennitario, il sorgere di un autonomo obbligo di garanzia della P.A. concedente, beneficiaria dell’espropriazione, per il pagamento del ristoro dovuto dal concessionario, onde assicurare, ex art. 42, comma 3, Cost., l’effettivo bilanciamento di interessi tra il titolare del bene ablato e la P.A. che persegue, attraverso l’espropriazione, finalità di interesse generale.”
La fattispecie attiene a un procedimento espropriativo condotto nell’ambito ella legge speciale di Napoli (81 del 1981). Effettuata la rideterminazione dell’indennità di espropriazione nell’ambito di un ordinario procedimento di opposizione alla stima, al momento di poter ricevere l’indennizzo per legge dovuto, l’espropriante si veniva a trovare di fronte al fallimento del consorzio concessionario dei lavori e delegato all’esecuzione del procedimento espropriativo e al pagamento delle indennità di esproprio.
Il fallimento del consorzio veniva chiuso per insufficienza dell’attivo e l’espropriato quindi chiamava in causa la Presidenza del Consiglio dei Ministri con azione di arricchimento indebito in qualità di beneficiario dell’espropriazione.
La domanda, rigettata in primo e secondo grado di giudizio, veniva quindi sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione.
La Corte accoglie l’appello, evidenziando tuttavia come la vicenda non sia configurabile come arricchimento indebito: la Corte infatti sottolinea che la responsabilità della Pubblica Amministrazione per il pagamento delle indennità di esproprio, pur in presenza di un concessionario dell’opera, deve ascriversi ad un concetto più generale.
La delega del procedimento espropriativo in favore del concessionario, infatti, non esclude che il reale beneficiario dell’esproprio resti comunque l’ente pubblico che tale esproprio ha autorizzato. D’altra parte, sussiste la necessità di assicurare in favore dell’espropriato il serio ristoro del pregiudizio subito, al fine di dare reale compimento al dettato di cui all’art. 42 comma 3 Cost. in tema di tutela della proprietà.
In tale prospettiva deve ritenersi che la P.A. concedente sia soggetta ad un “autonomo obbligo di garanzia” nei confronti del concessionario dell’opera e per il pagamento dell’indennizzo dovuto dal concessionario stesso. In pratica, ove il concessionario sia insolvente e non possa pagare, sarà comunque tenuta la pubblica amministrazione nel cui interesse l’esproprio è stato svolto.
A questo punto occorre però una riflessione. Il riconoscimento di una posizione di mera garanzia sussidiaria tutela l’espropriato solo in parte, in quanto verrebbe a subentrare solo per il caso di provata insolvenza del concessionario. Se poi per la dimostrazione dello stato di insolvenza si dovesse attendere come nel caso di specie, la chiusura della procedura fallimentare, ecco che prima di poter valersi di tale obbligo di garanzia l’espropriato sarebbe costretto ad attendere decenni.
Ecco quindi che sarebbe del tutto auspicabile una interpretazione più lata del concetto di beneficiario dell’espropriazione, tale da permettere la chiamata in giudizio della Pubblica Amministrazione già in sede di giudizio di opposizione alla stima, in modo da far sorgere nei confronti della stessa una obbligazione solidare e non solo sussidiaria, al pagamento dell’indennità di esproprio. Se così fosse il proprietario, non vedendosi pagato dal concessionario, potrebbe rivolgere la pretesa direttamente verso l’ente pubblico, senza dover attendere gli infiniti tempi di una procedura fallimentare nei confronti del concessionario.
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