Ex art. 42 bis dpr 327/2001: l’assenza di titolo
Il primo e il secondo comma dell’art. 42 bis dpr 327/2001 si preoccupano di dare la maggiore ampiezza possibile alle situazioni e ai casi in cui la normativa possa risultare applicabile.
Ed in effetti il provvedimento acquisitivo potrà essere emesso in primo luogo anche quando venga a mancare qualsiasi giustificazione all’intervenuta occupazione, e quindi anche ai casi di quella che veniva definita occupazione usurpativa.
Possibilità di emettere il provvedimento anche dopo l'occupazione
In tal senso va letta la possibilità riconosciuta dalla norma di emettere il provvedimento anche quando l’occupazione sia iniziata in assenza di un atto dichiarativo della pubblica utilità. L’atto di dichiarazione di pubblica utilità, infatti, è l’atto che sancisce l’approvazione del progetto espropriativo e costituisce la prima manifestazione di un valido esercizio del potere amministrativo.
L’avvenuta dichiarazione di pubblica utilità, quindi, implica una valutazione amministrativa dell’utilità dell’esproprio del bene allo scopo del perseguimento del pubblico interesse. L’assenza viceversa di una tale valutazione e quindi di un tale esercizio di pubblico potere, farà sì che l’occupazione illegittima si palesi come mero fatto illecito, privo quindi di qualunque previo controllo di esistenza di un interesse pubblico. Tale valutazione, quindi, sarà pienamente e totalmente spostata alla fase di emissione del provvedimento di acquisizione sanante, in cui l’obbligo motivazionale dell’esistenza e della sussistenza di un attuale interesse pubblico alla sussistenza del bene dovrà farsi particolarmente attento e scrupoloso.
Occupazione di urgenza e srt.22 bis dpr 327/2001
Chiaramente il provvedimento acquisitivo potrà essere emesso anche ove una dichiarazione di pubblica utilità vi sia stata e a questa sia conseguita una legittima presa di possesso del bene a seguito di una occupazione di urgenza oggi regolata dall’art. 22 bis dpr 327/2001 o di una occupazione temporanea oggi normata dagli artt. 49 e 50 dpr 327/2001. Da tale legittima occupazione quindi, si sarà passati ad una occupazione illegittima a seguito del permanere dell’occupazione una volta scaduti i tempi previsti per l’occupazione senza che sia stato emesso un decreto di esproprio. Questo è il caso tradizionalmente definito come occupazione acquisitiva.
In tale secondo caso la valutazione dell’interesse pubblico risulta validamente condotta al momento dell’approvazione del progetto con valenza di dichiarazione di pubblica utilità. Ciò nonostante il provvedimento acquisitivo dovrà motivare la sussistenza attuale di tale pubblico interesse al momento dell’emissione del provvedimento acquisitivo.
L’occupazione può divenire illegittima anche a seguito di una pronuncia del Tribunale Amministrativo chiamato a valutare la legittimità dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dell’atto dichiarativo della pubblica utilità o anche del decreto di esproprio. In tali casi l’occupazione diverrà illegittima dal momento della pronuncia giudiziale; il provvedimento ex art. 42 bis potrà essere emesso anche dopo la pronuncia della sentenza di appello ad opera del Consiglio di Stato
In modo probabilmente ultroneo il comma 2 si perita di precisare che il provvedimento acquisitivo potrà essere anche nel corso del processo volto ad accertare l’illegittimità dell’atto amministrativo impugnato, ove la Pubblica Amministrazione ritiri l’atto stesso. In tal caso l’occupazione diverrebbe di per sé illegittima per l’assenza dell’atto autorizzativo.
Ciò che è più interessante invece precisare è che l’atto ex art. 42 bis potrà essere emesso anche durante il procedimento avviato dal proprietario per la restituzione del bene e per la rimissione in pristino dello stato dei luoghi ed anche dopo che l’organo giudicante abbia con sentenza stabilito tale obbligo:ù
“In carenza di comprova dell’esistenza di un titolo valido ed efficace, idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis t.u. espropri), deve essere affermata la permanenza della situazione di illiceità in cui versa l’Amministrazione, in relazione alla quale l’Amministrazione stessa è tenuta a restituire le aree illegittimamente occupate, previa rimessione nel pristino stato, fatta salva tuttavia la possibilità dell’Amministrazione che utilizza “sine titulo” le aree in questione di verificare la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i., provvedendo in tal caso al risarcimento in favore dei privati del danno patrimoniale, in misura pari al valore venale dell’area occupata alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante e del danno non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale dell’area occupata).” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 03/12/2016, n.5597).
Nel caso esaminato il Tar di Napoli in sentenza sancisce l’obbligo della Pubblica amministrazione di restituire il bene pagando l’illegittima occupazione ed effettuando la rimissione in pristino dello stato dei luoghi, ma fa ancora salva, pur dopo la sentenza, la possibilità della Pubblica Amministrazione di emettere il provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis.
Pertanto pare evidente che la Pubblica Amministrazione potrà in ogni momento decidere di emettere tale provvedimento, foss’anche 1 minuto prima della prevista demolizione dell’opera.
Ciò pare sinceramente poco criticabile: il tempo per la valutazione concesso alla pubblica Amministrazione pare così dilatarsi a dismisura: la Pubblica Amministrazione potrebbe così facendo costringendo dapprima il proprietario occupato ad una serie di giudizi amministrativi (primo e secondo grado) per sentire riconosciuto il suo diritto alla restituzione del bene, quindi magari costringerlo ad incardinare un procedimento per ottemperanza per poi emettere solo all’ultimo il provvedimento acquisitivo che costringerà probabilmente il proprietario ad un nuovo giudizio per la rideterminazione giudiziale dell’indennità avanti alla Corte di Appello.
Un limite a ciò potrà essere colto in quelle pronunce che riconoscono al Tribunale Amministrativo il diritto di imporre alla Pubblica Amministrazione un termine ultimo e definitivo per l’espressione della volontà di emettere o meno il provvedimento di acquisizione sanante:
“È ben possibile che il G.A., adito in sede di cognizione ordinaria ovvero nell’ambito del c.d. rito del silenzio, a chiusura del sistema, imponga all’Amministrazione di decidere, ad esito libero, ma una volta e per sempre, nell’ovvio rispetto di tutte le garanzie sostanziali e procedurali, se intraprendere la via dell’acquisizione ex art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, ovvero abbandonarla in favore delle altre soluzioni previste. Ciò in quanto il menzionato art. 42 bis, introducendo nell’ordinamento una facoltà di valutazione della fattispecie da parte dell’Amministrazione per l’eventuale acquisizione in via di sanatoria della proprietà di aree precedentemente occupate contra ius, fonda in capo ai proprietari una posizione di interesse legittimo ulteriore e distinta rispetto a quella di diritto soggettivo consistente nel diritto di proprietà.” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 04/03/2019, n.1176)
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