Vincoli espropriativi e vincoli conformativi

Le differenze tra un vincolo espropriativo e un vincolo conformativo

Le destinazioni di zona

Consiglio di Stato sez. IV, 21/06/2021, n.4775: “Non integrano vincolo espropriativo le destinazioni di zona, anche quando prevedano una data opera di interesse pubblico che però possa essere realizzata anche ad iniziativa privata o promiscua, e non solo per iniziativa pubblica.”

Il tema della distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi sembra destinato a non esaurirsi mai, ritrovando continui riaggiornamenti nella giurisprudenza di settore. Ciò risulta forse dovuto, tra le altre cose, al fatto che l’argomento risulta importante sotto un duplice profilo e che la problematica involge differenti profili di giurisdizione.

Infatti si ha occasione di discutere della differenza tra i due istituti davanti alla giurisprudenza amministrativa, quando si affronta il tema della decadenza dei vincoli espropriativi per decorso quinquennale; ma il tema risulta di preminente importanza anche davanti alla giurisdizione civile quando si deve determinare il valore dell’indennità di esproprio e la natura edificabile o meno dell’area.

Nell’articolo “Come si distinguono i vincoli conformativi dai vincoli espropriativi” avevamo più diffusamente affrontato il tema sotto il profilo valutativo-indennitario, prendendo come riferimento il caso di una edilizia scolastica. In quella circostanza avevamo evidenziato come il carattere “lenticolare” della previsione urbanistica potesse far propendere per una qualificazione espropriativa del relativo vincolo ai fini indennitari con la necessità, quindi, di ricostruire il valore di zona del terreno espropriato.

Non si ha vincolo espropriativo se l'opera può essere realizzata da privato

Con la sentenza sopra richiamata il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi in tema di validità e permanenza del vincolo, sottolinea viceversa come, nonostante la presenza di una previsione “lenticolare”, il vincolo debba comunque considerarsi come conformativo (e quindi non soggetto a decadenza quinquennale) tutte le volte in cui l’opera prevista, pur rispondendo ad un interesse pubblico, possa essere realizzata anche dal privato in base alle previsioni del prg.

La sentenza non è nuova e richiama un filone giurisprudenziale ben consolidato e tuttavia non manca di lasciare alcuni dubbi: un vincolo non può essere sia conformativo che espropriativo stante l’incompatibilità delle due figure; ai sensi dell’art. 8 dpr 327/2001 poi la previsione di un vincolo espropriativo costituisce un requisito indispensabile per la validità della dichiarazione di pubblica utilità.

Ci si chiede quindi: se, come afferma la sentenza soprarichiamata, un vincolo a carattere lenticolare che preveda la realizzazione di un’opera pubblica ma che lasci anche al privato la possibilità di realizzarla deve essere definito come conformativo… allora sulla base di tale vincolo può essere avviato un procedimento espropriativo? A rigor di logica la risposta dovrebbe essere negativa e dovrebbe quindi essere prima necessaria l’approvazione di una variante espropriativa impositiva del vincolo.

Condividi su:

Chiama ora il numero
VERDE nazionale centralizzato

Fissa un appuntamento telefonico per un colloquio gratuito o per prenotare un sopraluogo tecnico

Newsletter

Tutelaespropri.it

Registrati alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti sulle nostre attività, notizie e consigli utili.

Collabora

con Noi

Sei un avvocato o un Tecnico, stai gestendo una procedura espropriativa e ti serve supporto? Possiamo collaborare nella gestione di un co-mandato.

Chiama il Numero Verde