Occupazione d’urgenza – indennità aggiuntiva
In caso di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, l’art. 22 bis comma 5 stabilisce che per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l’atto di cessione volontaria e’ dovuta un’indennità di occupazione pari per ogni anno ad 1/12 di quanto spetti per l’esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad 1/12 di quella annua.
Tale indennità va calcolata non solo sul valore del terreno ma sul valore complessivo delle piantagioni e dei manufatti insistenti sullo stesso.
Tale indennità è cosa assai diversa dall’occupazione temporanea, pur avendo un analogo metodo di calcolo: in questo caso infatti il bene verrà espropriato e questa indennità rappresenta un corrispettivo attribuito al proprietario per essere stato privato del bene, a seguito dell’immissione in possesso, prima di ricevere il pagamento dell’indennità.
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Per approfondimenti:
Termine iniziale e termine finale per il calcolo dell’occupazione di urgenza – Tutela Espropri
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In caso di occupazione illegittima -> Breve guida operativa
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Stop agli espropri di terreni agricoli per impianti fotovoltaici
Il Decreto Agricoltura 2024 (D.L. 63/2024 convertito con la legge 101/2024) ha posto un freno all’installazione incontrollata di impianti fotovoltaici a terra nei terreni agricoli con un rilevante cambiamento normativo. Stop agli espropri di terreni agricoli per impianti fotovoltaici. Lo scopo perseguito dalla nuova legislazione è tutelare maggiormente le aree dedicate alla produzione agricola limitando le installazioni fotovoltaiche con moduli a terra nei terreni produttivi.

La prescrizione e la decadenza nell’azione di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione
L’art. 54 comma 2 dpr 327/2001 sancisce che il termine di decadenza per proporre opposizione alla stima è di 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio ove già sia stata effettuata una rideterminazione dell’indennità a mezzo della commissione provinciale espropri ex art. 41 dpr 327/2001 o della commissione arbitrale ex art. 21 dpr 327/2001.

L’esproprio di servitù
L’esproprio di servitù segue tutte le regole di un ordinario esproprio di proprietà. Ciò vale ovviamente anche in relazione alla determinazione dell’indennità. Quindi anche in caso di esproprio di servitù si può richiedere l’attivazione di una commissione arbitrale ex articolo 21 per ottenere una rideterminazione dell’indennità, oppure si potrà ricorrere alla Corte di appello per chiedere una determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio. L’art. 33 afferma che se l’esproprio è parziale, e quindi non determina la ablazione di tutto il bene ma di solo una sua parte, la parte residua può essere indennizzata in ragione della svalutazione che viene a subire. Ebbene tale principio si può applicare anche nel caso di esproprio di servitù disciplinato dall’art. 44.
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