La Normativa sugli espropri
Se stai cercando informazioni sulla normativa sugli espropri, sei nel posto giusto. La normativa italiana definisce chiaramente i diritti e gli obblighi relativi agli espropri di proprietà immobiliari. Questo include una serie di leggi e regolamenti che disciplinano il processo di esproprio, dalle valutazioni dei terreni alle procedure di indennizzo.
La normativa sugli espropri è fondamentale per chiunque sia coinvolto in transazioni immobiliari, inclusi proprietari, acquirenti e enti governativi. Comprendere i dettagli di questa normativa può aiutare a garantire una transizione fluida e giusta per tutte le parti coinvolte.
In questo sito esamineremo in dettaglio la normativa sugli espropri, fornendo spiegazioni chiare e pratiche su argomenti quali i criteri di valutazione, i diritti dei proprietari espropriati e le procedure per ricorrere contro un esproprio.
Con informazioni aggiornate e consigli utili, sarete preparati per affrontare qualsiasi situazione legata agli espropri immobiliari. Siamo qui per fornirti tutto ciò di cui hai bisogno per navigare nel complesso mondo degli espropri immobiliari.
D.p.r. 327/2001 - Il Testo Unico Espropri
Art. 1 prot. 1 Cedu – Convenzione Europea diritti dell’uomo
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
Art. 42 della Costituzione
“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.”
Art. 834 c.c. – Espropriazioni per pubblico interesse
“Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.”
Normativa storica essenziale
L. 2359 del 25 giugno 1865 Disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità
Art. 1
L’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere di pubblica utilità non può aver luogo che con l’osservanza delle forme stabilite dalla presente legge. Articolo completo ->
Art. 2
Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti di questa legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto dell’autorità competente.
Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle provincie o dei comuni, nell’interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono corpi morali, società private o particolari individui. Articolo completo ->
Art. 3
Qualunque domanda che venga fatta da provincie, da comuni, da corpi morali o da privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, deve essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale saranno finite.
Deve inoltre tale domanda essere corredata da un piano di massima che contenga la descrizione dell’insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare. Articolo completo ->
Art. 4
La domanda per ottenere che un’opera sia dichiarata di pubblica utilità, deve preventivamente pubblicarsi in ciascun comune in cui l’opera stessa vuol essere eseguita, ed inserirsi per estratto nel giornale ufficiale per le pubblicazioni amministrative della provincia.
Per quindici giorni almeno, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il piano di massima, accennati nell’articolo precedente, debbono rimanere depositati nell’ufficio del comune ove l’opera dovrà essere eseguita.
Qualora l’opera sia per toccare il territorio di più comuni, potrà bastare il deposito della relazione e del piano di massima nel capoluogo del circondario presso l’ufficio di prefettura (o di sottoprefettura).
Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito deve indicarsi in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate. Articolo completo ->
Art. 5
Durante il termine stabilito dall’articolo precedente, chiunque può prendere conoscenza della relazione e del piano depositati nell’ufficio del comune o della prefettura (o della sottoprefettura), e fare le sue osservazioni.
Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità può, a sua volta, aver conoscenza delle fatte osservazioni, e presentare osservazioni di risposta.
Il modo in cui dovranno proporsi, raccogliersi e trasmettersi le osservazioni, e le risposte e gli altri particolari relativi, saranno determinati nel regolamento di amministrazione da pubblicarsi per l’esecuzione della presente legge. Articolo completo ->
Art. 6
Il disposto degli articoli 4 e 5 non è applicabile quando la dichiarazione di pubblica utilità debba essere fatta per legge. Articolo completo ->
Art. 7
Gl’ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione del progetto di massima, potranno introdursi nelle proprietà private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori dipendenti dal ricevuto in carico, purché siano muniti di un decreto del prefetto (o del sottoprefetto), nella cui provincia (o circondario) debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari.
I prefetti (ed i sottoprefetti), prima di rilasciare tale decreto, dovranno accertarsi se gli studi furono debitamente autorizzati dall’autorità competente nei casi in cui ciò sia richiesto.
L’avviso ai proprietari sarà dato a cura del sindaco ed a spese di chi ordinò gli studi, e dovrà indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà private.
Se trattasi di luoghi abitati, il sindaco, sulla istanza delle parti interessate, fisserà il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata.
Il sindaco potrà fare assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata.
Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari, e per assicurare il pagamento di questa indennità, potranno i prefetti (e sottoprefetti) prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma. Articolo completo ->
Art. 8
Chi si opponesse alle operazioni degli ingegneri, architetti o periti nei casi previsti nell’articolo precedente, o chi togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorrerà in un’ammenda (o multa) estensibile a L. 60.000, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale in caso di reato maggiore.
Se la formazione dei piani fu ordinata dall’amministrazione dello Stato, di una provincia o di un comune, la denuncia sarà fatta all’autorità giudiziaria competente, dal prefetto (o dal sottoprefetto) , o dal sindaco; negli altri casi, da chi avrà commessa la formazione dei suddetti piani. Articolo completo ->
Art. 9
La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con legge nei seguenti casi:
1) per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, per prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori di interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa;
2) quando per l’esecuzione di un’opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui alla medesima, ai termini dell’articolo 77 della presente legge.
Pei lavori accessori che possono occorrere in quelle opere, le quali, per effetto della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, o di altre leggi speciali, debbono eseguirsi dallo Stato direttamente o per mezzo dei suoi concessionari, l’approvazione dei relativi progetti per decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l’avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il parere del Consiglio di Stato, ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di una dichiarazione di pubblica utilità. Articolo completo ->
Art. 10
Per le opere provinciali, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministero dei lavori pubblici, quando i progetti d’arte debbono essere dal medesimo approvati; negli altri casi è fatta dal prefetto.
E’ fatta altresì dal prefetto per la costruzione e per la sistemazione delle strade comunali poste fuori dall’abitato, consorziali e vicinali, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti spettanti pure a comuni od a consorzi, e per la costruzione e sistemazione di cimiteri, dopo che il progetto delle opere sia stato approvato dall’Autorità competente.
La dichiarazione di pubblica utilità per le opere comunali e provinciali fatta obbligatoria per legge dispensa dall’autorizzazione all’acquisto degli stabili da occuparsi, prescritta dall’articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037. Articolo completo ->
Art. 11
E’ fatta con decreto reale, sulla proposta del Ministro della guerra o della marina, la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di fortificazioni o di fabbriche militari. Articolo completo ->
Art. 12
Fuori dei casi previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 84, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto reale sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio di Stato. Articolo completo ->
Art. 13
Nell’atto che si dichiara un’opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno incominciarsi a compiersi le espropriazioni ed i lavori.
L’autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.
Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forze prescritte dalla presente legge. Articolo completo ->
Art. 14
Qualora la legge abbia fissato il termine per l’esecuzione di un’opera, potrà questo essere prorogato con decreto reale per un tempo non eccedente il terzo di quello concesso, salvo nella legge stessa fosse stato questo termine dichiarato perentorio o si fosse disposto altrimenti. Articolo completo ->
Art. 15
Ai decreti di dichiarazione di pubblica utilità saranno uniti la relazione ed il piano di massima delle opere da eseguirsi. Articolo completo ->
Art. 16
Emanato l’atto che dichiara un’opera di pubblica utilità, colui che la promosse dovrà a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni od edifizi di cui l’espropriazione si stima necessaria indicandone i confini, la natura, la quantità, l’allibramento, possibilmente il numero di mappa ed il nome ed il cognome dei proprietari inscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell’imposta fondiaria.
Per l’eseguimento delle operazioni a cui devono procedere gli ingegneri, gli architetti o periti, a fine di formare il piano particolareggiato di esecuzione sovraccennato, sono applicabili le disposizioni degli articoli 7 e 8 della presente legge, senza che sia necessario un nuovo decreto del prefetto.
Art. 17
Approvato dall’autorità competente il piano di esecuzione, il prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun comune in cui deve ave re luogo la espropriazione, nell’ufficio comunale per il termine di quindici giorni continui.
L’eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo deve annunziarsi dai sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti comuni.
Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della provincia.
Art. 18
Dalla data della pubblicazione e dell’inserzione dell’avviso dell’eseguito deposito decorre il termine di quindici giorni stabilito dall’articolo precedente, durante il quale le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre in merito di esso le loro osservazioni nel modo che verrà stabilito dal regolamento a norma dell’art. 5 della presente legge.
Art. 19
Il prefetto, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarità dei seguiti atti, se non vi furono osservazioni, ordina che il piano si esegua.
Se furono proposte osservazioni sulla regolarità dei seguiti atti, egli pronuncia definitivamente su di esse con decreto motivato, udito il consiglio di prefettura.
Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione dell’opera, il prefetto, udito l’avviso dell’ingegnere capo del genio civile e del consiglio di prefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni, le respinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione, decreta le modificazioni necessarie al progetto nel caso che questo sia stato da lui approvato; negli altri casi ne decreta il rinvio per la decisione all’autorità da cui fu impartita l’approvazione.
Art. 20
Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell’opera, il prefetto, anche prima della loro risoluzione, potrà ordinare che il piano si esegua nelle altre parti.
Art. 21
Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all’art.3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dell’art.16, o quando nell’atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità, si contengano le indicazioni prescritte dal medesimo art.16, si potrà omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione.
La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, ai termini dell’art.4, potrà anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione, allorché essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18.
In questo caso la decisione sulle osservazioni sarà fatta nell’atto con cui si di chiara la pubblica utilità dell’opera
Art. 22
Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all’esecuzione dell’opera pubblica, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l’occupazione dei quali conferisca direttamente allo scopo principale dell’opera predetta.
La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell’atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa con posteriore reale decreto.
Art. 23
A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersi fra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell’opera le frazioni residue degli edifizi e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere pel proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole.
Art. 24
Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilità unitamente al piano particolareggiato d’esecuzione, deve far compilare un elenco in cui di rincontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione.
Quest’elenco sarà depositato e reso pubblico nel modo stabilito dall’art.17 della presente legge. Nel caso dell’art.21 l’elenco sarà pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 25
Affinché la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare accettata dai proprietari, è necessario che essi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto.
Deve questa consegnarsi al sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall’art.18. L’accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell’atto stesso presentate.
Art. 26
Prima della scadenza del termine indicato nell’art.18 i proprietari interessati ed il promovente l’espropriazione, o le persone da essi delegate, possono presentarsi avanti il sindaco, il quale coll’assistenza della giunta, ove occorra, procurerà che venga amichevolmente stabilito fra le parti l’ammontare delle indennità.
Art. 27
L’indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione.
Quando si tratti di beni enfiteutici, l’indennità sarà accettata o pattuita dagli enfiteuti, che trovansi in possesso del fondo.
Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri, a cui spettasse qualche diritto sugli stabili suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli articoli 52, 53, 54, 55 e 56.
Art. 28
L’accettazione della indennità offerta dall’espropriante e gli accordi amichevoli che siansi conchiusi tra questo ed i proprietari od enfiteuti dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il piano di esecuzione, si considereranno dipendenti dalla condizione che, il piano venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella espropriazione.
Art. 29
Scaduto il termine indicato nell’art.25, debbono trasmettersi al prefetto le dichiarazioni di accettazione dell’indennità offerta e gli accordi conchiusi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da occuparsi.
Art. 30
Il pretore o il tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovasi l’immobile espropriato dispone il pagamento diretto dell’indennità all’avente diritto quando nell’atto di accettazione di cui all’art. 25 questi abbia assunta ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi; dispone altresì che sia prestata, ove occorra, idonea garanzia nel termine all’uopo stabilito.
Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolari dei diritti di cui al precedente comma e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento dei detti adempimenti, se non viene dai terzi proposta opposizione sia per quanto riguarda l’ammontare della indennità che per le garanzie. In tal caso il pretore o il tribunale dispone il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all’art.52.
In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l’eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzerà l’occupazione immediata dei fondi, pei quali fu accettata od amichevolmente fissata la indennità stessa, facendo di questa espressa menzione.
Art. 31
Il prefetto contemporaneamente formerà l’elenco dei proprietari che non accettarono l’offerta di indennità e che non conchiusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e trasmetterà tale elenco unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al presidente del tribunale del circondario, in cui sono situati i beni da espropriarsi.
Art. 32
Il tribunale, nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomina con un semplice decreto, e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre periti con incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel circondario ed indicati nell’elenco trasmesso dal prefetto.
Collo stesso decreto fissa ai periti il termine entro il quale dovranno presenta re la loro relazione.
Art. 33
Sulla richiesta del prefetto i beni da espropriarsi potranno essere divisi in distinte serie, ed il tribunale potrà stabilire un termine per ciascuna serie e nominare periti per ciascuna di esse.
Art. 34
La perizia indicata nei due articoli precedenti avrà gli effetti di una perizia giudiziale, e potrà essere impugnata soltanto nelle forme e nei modi preveduti da questa legge, ed in difetto dal codice di procedura civile.
Art. 35
Nessuna opposizione contro il decreto di nomina dei periti potrà impedire ed arrestarne le operazioni, salvo il diritto di oppugnarle in separato giudizio dopo la espropriazione, a norma dell’art.51.
Art. 36
Non è necessario che le parti interessate siano citate per intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei periti deve in ciascun comune essere pubblicato un avviso con indicazione dei giorni in cui essi procederanno alla stima di ciascuna proprietà.
La pubblicazione deve avere luogo almeno tre giorni prima che si proceda alla stima.
Art. 37
Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia sono a carico dell’espropriante.
Sono a carico dell’espropriato unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma che fu offerta dall’espropriante a termini dell’art.24. Si dividono poi per metà le spese fra l’espropriante e l’espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un decimo.
Art. 38
Le perizie saranno eseguite, e le relazioni compilate, giusta le norme tracciate dalle leggi generali di procedura.
Art. 39
Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all’espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compravendita.
Art. 40
Nei casi di occupazione parziale, l’indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l’immobile avanti l’occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l’occupazione.
Art. 41
Qualora dalla esecuzione dell’opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà estimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell’articolo precedente.
Se il vantaggio di cui è detto qui sopra sarà estimato a più di un quarto della indennità che, secondo l’art. 40, sarebbe dovuta al proprietario, questi potrà abbandonare allo espropriante l’intero immobile pel giusto prezzo estimato ai termini dell’art.39, sempreché il giusto prezzo della parte del fondo espropriata su peri il quarto del giusto prezzo dell’intero immobile.
L’espropriante può esimersi dall’accettare questo abbandono, pagando una somma non minore dei tre quarti della indennità estimata, a norma dell’art.40.
In ogni caso però la indennità dovuta al proprietario non potrà essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai termini dell’art.40.
Art. 42
L’aumento di valore che dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare l’indennità dovuta al proprietario.
Art. 43
Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite nello scopo di conseguire un’indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell’opera di pubblica utilità da eseguirsi.
Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza d’uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che, dopo la pubblicazione dell’avviso del deposito del piano d’esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi.
Art. 44
Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero. L’espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere fra il proprietario diretto e l’enfiteuta, ne a sopportare aumento di spesa pel riparto della indennità tra l’uno e l’altro.
Art. 45
Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo nel fondo dominante o servente.
Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per la esecuzione delle ope re occorrenti per la conservazione o per traslazione della servitù, salva a chi promuove l’espropriazione la facoltà di farle eseguire egli stesso. Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia.
Art. 46
E’ dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dalla esecuzione dell’opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffri re un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.
La privazione di un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare la indennità.
Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali.
Art. 47 (abrogato)
Art. 48
Il pretore o il tribunale, sulla base della relazione dei periti e previa liquidazione ed attribuzione delle spese di perizia a norma dell’art.37, autorizza il pagamento od ordina il deposito nella Cassa depositi e prestiti, a norma dell’art.30.
In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l’eseguito deposito o dei titoli giustificanti l’effettuato pagamento, il prefetto pronuncia l’espropriazione ed autorizza l’occupazione dei beni.
Art. 49
Il deposito dell’indennità si considera fatto per conto dei proprie tari espropriati. Essi hanno diritto di esigere che la somma depositata o da depositarsi sia impiegata in titoli del debito pubblico.
Art. 50
La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passa nell’espropriare dalla data del decreto del prefetto che pronuncia l’espropriazione.
Art. 51
Il decreto del prefetto che pronuncia l’espropriazione, deve, a cura dell’espropriante, essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati.
Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, può proporre avanti l’autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese. L’atto di opposizione dovrà essere intimato tanto al prefetto, quanto all’espropriante.
Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai tribunali contro la stima, l’indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell’art.54.
Art. 52
Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, ne impedirne gli effetti.
Pronunciata l’espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sulla indennità che lo rappresenta.
Art. 53
Il decreto del prefetto che autorizza l’occupazione immediata dei fondi a termini dell’art.30, e quello che ne pronuncia l’espropriazione nel caso preveduto dall’art. 48, saranno trascritti nell’ufficio delle ipoteche, e sarà fatta l’opportuna voltura nel catasto o nei libri censuari.
La trascrizione e la voltura nel catasto e nei libri censuari si eseguiranno entro quindici giorni a cura ed a spese dell’espropriante.
Art. 54
Un estratto dei decreti accennati nell’articolo precedente deve essere anche inserito nel termine di cinque giorni nel giornale destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziari della provincia.
Coloro che hanno ragione da esperire sull’indennità, possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni successivi alla suddetta inserzione, e nei modi indicati nell’art.51.
Scorso il suddetto termine senza che siasi proposto richiamo, l’indennità si avrà anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata.
Art. 55
Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell’ammontare dell’indennità, spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sopra il fondo espropriato, ne sia notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito, d’accordo, il modo di distribuire la indennità, il prefetto, udito il consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto.
Art. 56
Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire le indennità, deve provvedersi, sull’istanza della parte più diligente, dal tribunale competente a termine delle leggi civili.
Quando per altro le indennità non eccedono la somma di lire 1.000, potranno essere pagate al proprietario, salvo i diritti dei terzi, nei modi che saranno prescritti dal regolamento di che all’art.5 della presente legge.
Art. 57
Se tra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano di esecuzione, trovansi beni appartenenti a minori, interdetti, assenti, a corpi morali o ad altre persone alle quali non sia acconsentita la facoltà libera di alienare immobili, per la legalità dell’alienazione forzata di tali beni non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti circa la fissazione dell’indennità e l’investimento della somma a tal titolo dovuta.
Art. 58
I tutori e gli altri amministratori delle persone indicate nell’artico lo precedente possono, nell’interesse delle medesime, accettare l’indennità offerta dagli esproprianti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall’art.23, purché tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati dal tribunale del circondario ove sono situati i beni, udito il pubblico ministero.
Trattandosi di beni spettanti ai comuni, alle provincie od allo Stato, l’accettazione, la richiesta e i privati accordi saranno approvati in via amministrativa nel modo stabilito per le transazioni.
Non è necessaria veruna approvazione per l’accettazione dell’indennità qualora questa sia determinata da periti nominati dal tribunale a termini dell’art.32.
Art. 59
Le somme depositate per indennità di beni espropriati spettanti a minori, a corpi morali e ad altre persone che non hanno la libera disponibilità dei loro beni, non possono essere esatte dai tutori e dagli altri amministratori, salvo ne sia fatto investimento e siensi osservate le formalità prescritte dalle leggi civili.
Non è necessaria alcuna autorizzazione per la conversione delle suddette somme in titoli del debito pubblico a termini dell’art.49.
Art. 60
Dopo l’esecuzione di un’opera di pubblica utilità, se qualche fon do a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione.
Il prezzo di tali fondi, ove sia pattuito amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli articoli 32 e 33.
Art. 61
Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall’art.17 deve indicare i beni che, non dovendo più servire all’inseguimento dell’opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti.
Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi che intendono riacquistare la proprietà dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto d’usciere all’espropriante: nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo debbono effettuarne il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la legge loro accorda.
Ove l’avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al prefetto, perché con suo decreto dichiari che i beni più non servono all’opera pubblica.
Art. 62
Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall’espropriante acquistate sulla richiesta del proprietario in forza dell’art.23, e che rimangono disponibili dopo l’esecuzione dei lavori.
Qualora l’intero fondo non fosse stato occupato per l’esecuzione dell’opera pubblica, sarà sempre applicabile il disposto dell’art.60.
Art. 63
Fatta l’espropriazione, se l’opera non siasi eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall’autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell’ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e siano loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall’art.60 della presente legge.
Art. 64
Gl’intraprenditori ed esecutori di una opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre, pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all’esecuzione dell’opera stessa.
Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro. I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall’art.71.
Art. 65
La domanda deve essere dagli intraprenditori od esecutori dei lavori diretta al prefetto della provincia in cui trovansi i beni da occuparsi, coll’indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all’occupazione e dell’indennità dai medesimi offerta.
Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con l’invito di fare nel termine di dieci giorni, decorrenti dalla notificazione, le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano la offerta indennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata.
Art. 66
Trascorso il termine indicato nell’articolo precedente senza che sia stata fatta espressa dichiarazione d’accettazione, il prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l’indennità dovuta, e determinare ad un tempo la durata dell’occupazione.
Art. 67
Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà a mezzo del sindaco avvertito del giorno in cui si procederà alla perizia.
Art. 68
Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi L’indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto con Io di tutte le altre valutabili circostanze.
Art. 69
Il prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento della somma determinata dal perito, ed autorizzerà l’occupazione temporanea.
Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il prefetto ne ordinerà il deposito nella cassa dei depositi giudiziari ed autorizzerà l’occupazione temporanea. Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all’autorità giudiziaria competente nei termini e nei modi stabiliti dall’art.51.
Art. 70
Qualora l’intraprenditore od esecutore dell’opera pubblica durante l’occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel decreto d’autorizzazione, ed avesse arrecato al fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell’indennità, è sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.
Art. 71
Nei casi di rottura degli argini, di rovesciamenti di ponti per impeto delle acque, e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, i prefetti (ed i sottoprefetti), previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare la occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero alla esecuzione delle opere all’uopo necessarie. Si procederà colle stesse norme nel caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Se poi l’urgenza, di che nella prima parte di questo articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l’indugio richiesto per fare avvertire il prefetto e il sottoprefetto ed attenderne il provvedimento, il sindaco può autorizzare l’occupazione temporanea dei beni indispensabili per l’esecuzione dei lavori sopraindicati, con l’obbligo però di partecipare immediatamente al prefetto (o sottoprefetto) la con cessa autorizzazione.
Art. 72
Il prefetto, col decreto che autorizza l’occupazione o con decreto successivo, stabilisce provvisoriamente l’indennità da corrispondersi ai proprie tari dei beni occupati.
Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se è accettata, viene tosto soddisfatta.
Qualora la medesima non sia accettata, il prefetto ne ordina il deposito nella cassa dei depositi giudiziari per essere poi determinata giudizialmente.
In quanto al modo ed ai termini per fare l’offerta e l’accettazione e per proporre i richiami avanti il tribunale competente, come pure per determinare l’ammontare delle indennità, si debbono osservare le disposizioni degli articoli 24 e seguenti.
Art. 73
Le occupazioni temporanee prevedute dall’art.71 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo. Occorrendo di renderle definitive, si procederà secondo le norme di cui agli articoli 16 e seguenti della presente legge.
Artt. da 74 a 76 (espropriazioni per opere militari) (omissis)
Artt. da 77 a 82 (espropriazioni con obbligo di contributo) (omissis)
Artt. da 83 a 85 (espropriazioni monumenti storici o antichità) (omissis)
Artt. da 86 a 94 (implicitamente abrogati dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150)
Art. 95
Gli atti di vendita, di quietanza ed altri, relativi all’acquisto di beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità, possono estendersi a forma di processo verbale, nel quale potranno comprendersi parecchie cessioni od atti.
Art. 96
Le notificazioni prescritte dalla presente legge, le quali non sia espressamente stabilito doversi fare a modo delle citazioni, possono eseguirsi da messi comunali, o da altri agenti amministrativi.
Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (in Gazz. Uff., 30 ottobre, n. 276). – Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (1).
(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(Omissis).
NORME SULL’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ (1) (1) Titolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 9.
[Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano all’espropriazione degli immobili, disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo, per l’acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e di singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani, per la costruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, per l’acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, a termini dell’art. 18 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, nonché per l’acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 10.
[Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell’opera o dell’intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dall’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.
Il sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell’avvenuto deposito entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nello albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell’avviso nel foglio degli annunzi legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti con le deduzioni dell’espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale.] (1) (2)
(1) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
(2) Per le deroghe previste nel presente articolo vedi ora il D.LGS. 8 giugno 2001, n. 325.
Art. 11.[Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara ove occorra, la pubblica utilità nonché l’indifferibilità e l’urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura dell’indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli eventi diritto determinata in base ai criteri di cui al successivo articolo 16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.
Ove il presidente della giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente comma, il decreto è emesso dal Ministro per i lavori pubblici.
Il decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
L’ammontare dell’indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi a cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 12.
[Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell’avviso di cui al quarto comma dell’art. 11, ha diritto di convenire con l’espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50 per cento (1) dell’indennità provvisoria determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17 (2).
Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta regionale e all’espropriante se intendono accettare l’indennità provvisoria. In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata.
Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale ordina all’espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.
La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete l’accertamento della libertà e proprietà dell’immobile espropriato.
L’espropriante dispone il pagamento dell’indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma (3) (4).
Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l’amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni (4).
A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto (4).] (5)
(1) Importo così elevato dal 30 al 50 per cento dall’art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(2) Comma così sostituito dall’art. 6, d.l. 2 maggio 1974, n. 115, conv. in l. 27 giugno 1974, n. 247.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1991, n. 173, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che l’espropriante in alternativa al pagamento dell’indennità accettata dall’espropriato, possa esperire entro sessanta giorni opposizione ai sensi dell’art. 19 successivo.
(4) Comma aggiunto dall’art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(5) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 13.
[Il prefetto su richiesta dell’espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dello articolo 12 pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta, l’espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all’articolo 10.
Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia e trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza.
Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.
In caso di ricorso giurisdizionale, da presentare nei termini di legge, l’esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea e d’urgenza e di espropriazione impugnati può essere sospesa, ai sensi dell’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore grave ed evidente nell’individuazione degli immobili ovvero nell’individuazione delle persone dei Proprietari (1).] (2)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1974, n. 284, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
(2) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 14.
[Pronunciata l’espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità anche nel caso previsto nell’ultimo comma dell’art. 13.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 15.
[Qualora l’indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell’art. 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione della indennità alla commissione competente per territorio di cui all’art. 16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l’indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola e la comunica all’espropriante.
L’espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l’eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell’articolo 10 (1).] (2) 3)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(2) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
(3) Norma dichiarata in costituzione dalla sentenza 181/2011
Art. 16.
[Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una Commissione composta dal presidente dell’amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall’ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall’ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative (1).
La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti (1).
La commissione di cui al primo comma ha sede presso l’ufficio tecnico erariale. L’intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all’assegnazione ad essa del personale necessario (1).
La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell’ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l’ultima pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati (1).
L’indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all’art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare (1) (2).
Nelle aree comprese nei centri edificati l’indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l’area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa (1) (2).
Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:
da 2 a 5 se l’area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;
da 4 a 10 se l’area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti (1) (2).
Per la determinazione dell’indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato (1).
Per l’espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell’art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, l’indennità è determinata in base alla somma del valore dell’area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 41, secondo comma, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell’art. 26 della stessa legge e l’indennità è determinata in base al valore della sola area.
Nella determinazione dell’indennità non deve tenersi alcun conto dell’utilizzabilità dell’area ai fini dell’edificazione nonché dell’incremento del valore derivante dall’esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.
L’indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell’espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile precedente l’espropriazione.] (3) 4)
(1) I primi otto commi così sostituiscono i precedenti primi quattro commi per effetto dell’articolo 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
(3) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
(4) Norma dichiarata in costituzione dalla sentenza 181/2011
Art. 17.
[Nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell’art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo (1).
Nel caso invece che l’espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l’indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data di deposito della relazione di cui all’art. 10.
L’indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell’art. 16 corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici.
Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione.] (2)
(1) Comma così modificato dall’art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(2) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 18.
[Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell’applicazione del precedente articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell’adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consigliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l’area ricade o meno nei centri edificati.
Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.
Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 19.
[Entro trenta giorni dall’inserzione dell’avviso del deposito della relazione della commissione di cui all’art. 16 nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell’indennità possono proporre opposizione alla stima della commissione di cui all’art. 16 davanti alla corte d’appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all’espropriante (1).
L’opposizione può essere proposta anche dall’espropriante (2).] (3)
(1) Comma così modificato dall’art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 1987, n. 255, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, pur dopo avvenuta la espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell’indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 precedenti.
(3) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 20.
[L’occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l’occupazione non segue nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.
L’occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione del possesso (1).
La commissione di cui all’articolo 16 provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione dell’indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione ad un dodicesimo dell’indennità che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area da occupare, calcolata a norma dell’art. 16 ovvero per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell’indennità annua (2) (3).
Contro la determinazione dell’indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d’appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all’occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell’indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili (4).
Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall’art. 4 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella L. 27 giugno 1974, n. 247 (5) (6).] (7) (8)
(1) I termini ivi previsti sono stati prorogati di un anno dall’art. 5, l. 29 luglio 1980, n. 385.
(2) Comma così modificato dall’art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1990, n. 470, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall’art. 16, dell’indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall’occupazione del bene che ne è oggetto. La medesima Corte, con sentenza 27 luglio 1992, n. 365, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che anche l’espropriante possa proporre opposizione davanti alla corte d’appello contro la determinazione dell’indennità di occupazione dei beni da espropriare, con atto di citazione notificato alle controparti nei modi ivi stabiliti e, quando l’espropriante sia il comune, con decorrenza del termine per l’opposizione dal giorno in cui sia pervenuta al comune stesso la comunicazione della determinazione di detta indennità da parte della commissione prevista dall’art. 16.
(5) Comma aggiunto dall’art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(6) Per una deroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi art. 9, d.lg. 20 settembre 1999, n. 354.
(7) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
(8) Per le deroghe previste nel presente articolo vedi ora il D.LGS. 8 giugno 2001, n. 325.
Art. 21.
[Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della succitata destinazione, hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell’art. 16 e seguenti. In caso di disaccordo il corrispettivo è determinato dall’ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti alla corte di appello competente per territorio.
Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile.
Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti per l’esecuzione delle opere di sua competenza e dà in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185
.
Art. 22.
[Per l’acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, i comuni, oltre ad utilizzare i fondi di cui dispongono per tali fini in base alle leggi vigenti nonché, ove non siano deficitari, propri fondi di bilancio, possono richiedere le anticipazioni di cui al successivo art. 23.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 23.
[La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni assistite dalla garanzia dello Stato:
a) ai comuni, sui mutui richiesti per l’acquisizione e urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, o localizzate ai sensi dell’art. 51 della presente legge, e per i quali sia già intervenuto l’affidamento di massima;
b) agli enti pubblici, sui mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruenti di contributo statale;
c) agli enti pubblici su mutui originari o suppletivi in corso di concessione per opere di edilizia fruenti di contributo statale relative a programmi realizzati per cooperativa edilizia, nell’ambito dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, ovvero ai sensi dell’art. 51 della presente legge.
Le anticipazioni non possono superare l’importo complessivo di lire 150 miliardi, di cui 15 miliardi per le anticipazioni di cui alla lettera c) , con carattere di fondo di rotazione e sono rimborsate dai mutuatari in un’unica soluzione all’atto della riscossione del mutuo corrispondente contratto con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.
A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche delle giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi (1).] (2)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 20, d.l. 2 maggio 1974, n. 115, conv. in l. 27 giugno 1974, n. 247.
(2) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 24.
[L’anticipazione di cui al precedente articolo è concessa su domanda da presentarsi dal sindaco o dal rappresentante legale dell’ente pubblico corredata dal solo affidamento di massima dell’istituto mutuante.
Le anticipazioni sono concesse, nel limite del 50 per cento dell’importo degli affidamenti, su criteri di priorità indicati dal Ministro per i lavori pubblici, con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
I provvedimenti così adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva, nonché alle regioni interessate per gli adempimenti di cui all’art. 45 della presente legge.
Il sindaco ed il rappresentante dell’ente sono responsabili della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale l’anticipazione è stata concessa.
Il saggio di interesse è fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed il relativo onere è posto a totale carico dello Stato.
Qualora il mutuo correlativo non venga perfezionato entro il termine di diciotto mesi dalla data di erogazione della anticipazione, la stessa viene revocata ed il beneficiario è tenuto a rimborsare, in un’unica soluzione, l’anticipazione ricevuta aumentata dai relativi interessi.
All’onere per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle anticipazioni concesse, valutate in lire 9 miliardi in ragione d’anno, si fa fronte per l’anno 1974 con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).] (2)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 21, d.l. 2 maggio 1974, n. 115, conv. in l. 27 giugno 1974, n. 247.
(2) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 25.
[La delega al presidente della giunta regionale degli adempimenti previsti dal presente titolo ha efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati da emanarsi ai sensi dell’art. 17 della L. 16 maggio 1970, n. 81.
A tale fine il presidente della giunta regionale si avvale del competente provveditorato alle opere pubbliche.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 5- bis.
1. Fino all’emanazione di un’organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l’indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell’art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell’ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’importo così determinato è ridotto del 40 per cento (1).
2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1 (1) (2).
3. Per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto di cui al comma 3.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l’entità dell’indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (3).
7. Nella determinazione dell’indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo”.
All’art. 6, al comma 1, le parole da: “A decorrere” fino a: “0,8 punti” sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le parole: “sono aumentate di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal presente comma, sono computati in diminuzione dei contributi dovuti per i periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso.
7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell’indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l’importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato (4) (5) (6). (7)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2007, n. 348 (in Gazz. Uff., 31 ottobre, n. 42), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16 giugno 1993, n. 283 (in Gazz. Uff., 23 giugno, n. 26), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento della entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, e nei confronti dei quali la indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l’indennità di cui al primo comma con esclusione della riduzione del 40.
(3) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(5) Articolo aggiunto dall’articolo 1 della legge 8 agosto 1992, n. 359, in sede di conversione.
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2007, n. 349 (in Gazz. Uff., 31 ottobre, n. 42), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
(7) Articolo abrogato dall’articolo 58, comma 1, numero 133), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325.
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